CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 28526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17509/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.BLUMENSTIHL 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 816/2021 depositata il16/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Grosseto al fine di chiedere la condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni conseguenti ad aver diffuso, con l’uso di mezzi informatici e telefonici, frasi ingiuriose e diffamatorie atte a screditare lui e la sua famiglia. In primo grado la domanda veniva accolta, e la [OSCURATO:PERSONA] condannata a risarcire il danno all’attore, nella misura di 5.000 euro. La corte d’appello, con la sentenza n. 816\2021 del 16.4.2021, qui impugnata, sovvertiva l’esito del giudizio di primo grado, rigettando la domanda del Baccioli, in quanto, se riteneva accertato, anche in separato giudizio penale, e del resto neppure contestato, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], madre dell’attuale ricorrente, a più riprese, sms inviati sul telefono cellulare della medesima dal contenuto denigratorio, tuttavia riteneva che la vicenda non coinvolgesse in alcun modo, con diretta incidenza, il [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, escludeva l’idoneità ad integrare la diffamazione di un messaggio inviato via sms a persona diversa da quella che si assume diffamata. Quanto alla unica esternazione della [OSCURATO:PERSONA] su Facebook, inserita a mezzo di un nickname sulla “bacheca facebook” dello stabilimento balneare ove lavorava il Baccioli, la corte d’appello esaminava la frase inseritavi dalla appellante per ritenerl a, con accertamento in fatto, priva di offensività, sebbene atta ad esprimere una valutazione non positiva verso la famiglia Baccioli. Il giudice d’appello aggiungeva che il Baccioli non aveva in alcun modo provato il danno subito, essendosi limitato ad esporre di aver subito “imbarazzo o stato di disagio”. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui resiste la Mariani con controricorso illustrato da memoria. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: - a pag. 2 - 3 del ricorso vi è una sintesi dei motivi, in cui sono riportati e sinteticamente illustrati come di seguito n. 4 motivi di ricorso: 1) Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 7/2016 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non avendo la Corte territoriale ricollegato delle conseguenze dannose alla condotta in conseguenza della depenalizzazione della fattispecie di reato; 2) Violazione e/o falsa applicazione del e dell’art. 595 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., non avendo la Corte territoriale ricollegato conseguenze dannose alla condotta della quale non è stata ravvisata una rilevanza diffamatoria; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2679 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. non avendo la Corte territoriale tenuto in considerazione la circostanza di indubbia importanza e non contestata dalla controparte e relativa al fatto che la frase diffamatoria “la famiglia Baccioli è meglio evitarla, purtroppo si impara a conoscerli troppo tardi, ma meglio tardi che mai” è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’allora datore di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA], sottovalutando tale aspetto e la sua portata lesiva. 4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver la Corte territoriale fondato il proprio convincimento in maniera semplicistica sulla unica necessità di evitare duplicazioni del risarcimento non considerando la diversità dei soggetti che lo hanno richiesto, qualificando tale duplicazione come ingiusta. Da pag. 13 in poi il ricorso procede alla illustrazione dei motivi, che sono numerati e rubricati diversamente: dapprima viene illustrato un motivo 1, che nelle sue sottonumerazioni 1.a, 1.b e 1.c racchiude i motivi 1, 2 e 4 sintetizzati a pagg 2-3. A pag. 21 sono poi denunciati, come motivo 4, nuovamente la violazione dell’art.2679 c.c. sia sotto il profilo della violazione di legge che come vizio di motivazione, e nuovamente la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. sotto il profilo de vizio di motivazione. Ritenuto che: la poco rigorosa formulazione dei motivi è disorientante per una corretta replica del controricorrente ed anche per l’esame da parte della Corte delle questioni poste, alle soglie dell’inammissibilità, perché costringe il difensore della controparte e il collegio ad andare a recuperare le varie argomentazioni del ricorrente che sono disseminate, in relazione ad una medesima questione, in punti diversi del ricorso. Trattandosi però sostanzialmente delle stesse questioni, qui e là richiamate con numerazione diversa, è possibile procedere all’esito del ricorso, che è complessivamente infondato. Per quanto concerne il motivo 1 a pag. 2, poi sviluppato come punto 1.a a pag. 13 e 14, lo stesso è infondatoperché la censura non coglie la ratio decidendi: la domanda non è stata rigettata a seguito della soppressione della fattispecie penale dell’ingiuria, la corte d’appello non afferma che i comportamenti prima penalmente rilevanti sotto il profilo dell’ingiuria non possano avere alcuna civilistica rilevanza sotto il profilo del risarcimento del danno per equivalente, si limita ad escludere che, nell’unico sms indirizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla madre del Baccioli, nel quale questi individua un riferimento offensivo a sé stesso, quel riferimento fosse univocamente atto ad identificarlo. Quindi, ne esclude la potenzialità offensiva in concreto. Anche il secondo motivo illustrato a pag. 2, e poi ripreso a pag. 13 e seguenti nel punto 1.b., con il quale si denuncia la violazione dell’art. 595 c.p., è infondato. Con esso il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia escluso l’offensività della frase, pubblicata dalla controricorrente con un nickname nella bacheca Facebook dello stabilimento balneare ove il ricorrente lavorava “la famiglia Baccioli è meglio evitarla, purtroppo si impara a conoscerli troppo tardi, ma meglio tardi che mai”, ritenendola espressione della libertà di opinione del suo autore, legittima espressione del diritto di critica e priva di portata diffamatoria. Denuncia che la critica rivolta ad una intera famiglia ha di per sé portata diffamatoria, e che l’uso di una bacheca Facebook integra una ipotesi di diffamazione aggravata, come è stato più volte affermato da questa Corte, per la sua potenzialità diffusiva, idonea a raggiungere un numero indeterminato, o comunque elevato di persone. Sottolinea poi che l’utilizzo di un nickname da parte del mittente indicasse non un intento di critica ma proprio la consapevolezza della potenzialità offensiva e la conseguente volontà di celarsi. La censura non svolge però una idonea critica alle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ma piuttosto critica l’esito del giudizio in fatto, là dove la corte d’appello conclude che la frase è comunque rimasta neilimiti della continenza, e quindi di una consentita espressione della personale opinione del suo autore. Con il terzo motivo, ripreso dal punto 2.a. a pag. 21, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2679 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte territoriale tenuto in considerazione la circostanza, di indubbia importanza e non contestata dalla controparte, relativa al fatto che la frase diffamatoria “la famiglia Baccioli è meglio evitarla, purtroppo si impara a conoscerli troppo tardi, ma meglio tardi che mai” è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’allora datore di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA], sottovalutando tale aspetto e la sua portata lesiva. Anche questo motivo è infondato, in quanto si contest a no gli esiti del giudizio di merito e non il profilo di violazione di legge. La censura relativa al vizio di motivazione è embrionale, non sviluppata neppure nel suo contenuto. Occorre ricordare che in tema di danni da diffamazione la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti (di cronaca e) di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione. Il controllo affidato alla Corte di cassazione è in questi casi limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, oltre che naturalmente al sindacato della congruità e logicità della motivazione secondo la previsione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ove applicabile. In definitiva resta sempre estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento della capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (v. da ultimo Cass n. 2173 del 2023, a proposito di frasi diffuse con la piattaforma social Twitter, Cass. Sez. 3 n. 18631del 2022, Cass. Sez. 3 n. 5811 del 20 19). La corte d’appello ha comunque valutato motivatamente l’unica frase oggetto di contestazione, non reputandola offensiva al di là del limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (v. Cass. Sez. 3 n. 11767 del 2022, Cass. Sez. 3 n. 841del 2015). Il quarto motivo, ripreso poi dal punto 1.c. sviluppato a pag. 17, e dal punto 5) a pag. 21 denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. : il ricorrente lamenta che la sua domanda risarcitoria sia stata rigettata nel timore di effettuare una duplicazione del danno (la [OSCURATO:PERSONA], per gli stessi fatti, è stata condannata a risarcire il danno nei confronti della madre del Baccioli): si duole cioè che non si stato consi derato che uno stesso fatto dannoso è idoneo a ledere più persone e che tutto il danno causato deve essere risarcito. Sostiene che l’esistenza del danno poteva essere ritenuta provata anche sulla base di presunzioni, e che gli elementi sui quali costruire il ragionamento presuntivo esistevano e sono stati trascurati dalla corte d’appello. Il motivo è infondato: la corte d’appello non ha rigettato la domanda del Baccioli fondandosi sull’errata considerazione che con la liquidazione del danno in favore dellamadre del Baccioli si fosse esaurita l’area del danno risarcibile, l’ha rigettata perché ha ritenuto che lo stesso non avesse neppure allegato con sufficiente precisione il pregiudizio subito, limitandosi a dire – indicazione ritenuta non sufficiente dalla corte d’appello – di averne riportato imbarazzo e uno stato di disagio: la corte d’appello non ha ritenuto sufficientemente circostanziata neppure l’allegazione sulla esistenza del danno, e per questa ragione non si è inoltrata sul terreno della prova,anche presuntiva, di esso, né sul piano della quantificazione, anche equitativa, del danno non patrimoniale. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam