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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 13077/2022

Testo disponibile della fonte

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persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), nellepersone dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Vi ale [OSCURATO:PERSONA] n. 122 presso lo studio ([OSCURATO:PERSONA]) degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l e rappresenta no e difend ono per procurein atti. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 74 / 44 /1 3 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il13 ma ggio 201 3 .

Udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio R.G.N.28177/2013 Cron.

Rep.

C.C. 6.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] agevolata-estinzione del 6 aprile 2022 dal relatore cons . [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: nella controversiaoriginata dalle impugnazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. di avvisi di accertamento, relativi a IVA e IRES per l’annualità 2005, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la prima decisione (che aveva annullato il rilievo relativo ai costi non inerenti) e dichiarava non dovut a la sanzione relativa a tardiva fatturazione; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto, su unico motivo, ricorso cui hanno resistito, con controricorso, le Società; con istanza, in data 10 aprile 2019, le Società, intendendo avvalersi delle disposizioni di cui all’art.6 del d.l. n.119/2018, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 della norma citata; con ulteriore istanza, si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo anch’ella la sospensione del giudizio; le controricorrenti depositavano, notificando l’elenco all’Avvocatura generale dello Stato, copia della domanda di definizione agevolata, con ricevuta di accettazione e deposito nonché copia della quietanza di pagamento; il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell’art.380 bis- 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di c onsiglio in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza con cui, dando atto dell’avvenuta comunicazione da parte della Direzione Generale di perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria dando atto, allegando documentazione a conforto, dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.

Considerato che: vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; vista l’analoga documentazione versata in atti dalle controricorrenti; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e può essere dichiarata cessata la materia del contendere; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara il processo estinto e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma nella camera di consigliodella Sezione, il 6 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), nellepersone dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Vi ale [OSCURATO:PERSONA] n. 122 presso lo studio ([OSCURATO:PERSONA]) degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l e rappresenta no e difend ono per procurein atti. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 74 / 44 /1 3 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il13 ma ggio 201 3 . Udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio R.G.N.28177/2013 Cron. Rep. C.C. 6.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] agevolata-estinzione del 6 aprile 2022 dal relatore cons . [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: nella controversiaoriginata dalle impugnazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. di avvisi di accertamento, relativi a IVA e IRES per l’annualità 2005, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la prima decisione (che aveva annullato il rilievo relativo ai costi non inerenti) e dichiarava non dovut a la sanzione relativa a tardiva fatturazione; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto, su unico motivo, ricorso cui hanno resistito, con controricorso, le Società; con istanza, in data 10 aprile 2019, le Società, intendendo avvalersi delle disposizioni di cui all’art.6 del d.l. n.119/2018, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 della norma citata; con ulteriore istanza, si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo anch’ella la sospensione del giudizio; le controricorrenti depositavano, notificando l’elenco all’Avvocatura generale dello Stato, copia della domanda di definizione agevolata, con ricevuta di accettazione e deposito nonché copia della quietanza di pagamento; il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell’art.380 bis- 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di c onsiglio in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza con cui, dando atto dell’avvenuta comunicazione da parte della Direzione Generale di perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria dando atto, allegando documentazione a conforto, dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata. Considerato che: vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; vista l’analoga documentazione versata in atti dalle controricorrenti; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e può essere dichiarata cessata la materia del contendere; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara il processo estinto e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di consigliodella Sezione, il 6 aprile 2022
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