CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 38555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato in parte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui non era astata accolta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei riguardi dello stesso, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di: a) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, di turbata libertà degli incanti e, più in generale, di delitti contro la Pubblica amministrazione, aggravata dall'art. 416 bis c.1 c.p. (capo 1); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e turbata libertà degli incanti aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p. (capi 3- 4 ) corruzione propria aggravata (capo 5), frode nelle pubbliche forniture (capo 10). Il Tribunale ha invece revocato il titolo cautelare, in relazione al quale non è stato proposto riesame, per i reati di associazione mafiosa (capo 2) e per un ulteriore fatto corruttivo (capo 7). Il procedimento ha ad oggetto la gestione del servizio di pulizia nelle Asl di Locri e [OSCURATO:PERSONA], successivamente inglobate dall'Asp di [OSCURATO:PERSONA], e del sistema di proroghe conseguente agli affidamenti; sul piano soggettivo il riferimento sarebbe l'associazione temporanea di imprese Helios, aggiudicataria dell'appalto indetto dall'ASP di [OSCURATO:PERSONA] nel 2013. Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dal Tribunale, alcuni soggetti, tra i quali il ricorrente, avrebbero, attraverso un sistema illegale di proroghe e di fati corruttivi, gestito illecitamente il servizio di pulizie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce, in relazione ai capi 1-3-4-5, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Per il reato associativo si assume che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai singoli fatti illeciti e, in particolare, agli episodi corruttivi riguardanti alcuni degli indagati, non consentirebbe di per sé di configurare la fattispecie associativa, la cui costituzione sarebbe stata fatta risalire al 2008; non si sarebbe tenuto conto, in particolare, né di alcune pronunce giudiziarie, che pure erano state richiamate nell'istanza di riesame, e neppure degli esiti del complesso iter contenzioso amministrativo che si era compiuto nel corso del tempo. I Giudici avrebbero erroneamente valorizzato la connessione tra alcune intercettazioni disposte nel presente procedimento, riguardanti fatto accaduti negli anni 2019, 2020, 2021, e altre captazioni eseguite nel 2008 al fine di trarre il giudizio di gravità indiziaria relativo alla esistenza di un accordo criminoso tra gli imputati già a partire dal 2008 (in tal senso si richiama per relationem il contenuto della richiesta di revoca); né sarebbe stato chiarito quando sarebbe intervenuto l'accordo criminoso e quale sarebbe stato il suo contenuto. Un discorso analogo viene sviluppato con riguardo agli altri reati, ritenuti sussistenti sulla base di conversazioni ritenute non univoche. Si fa riferimento alle contestazioni sub 3-4- (353 bis -353 cod. pen.) e si evidenza che i bandi erano stati predisposti dalla stazione appaltante e che le successive proroghe sarebbero conseguenti non ad un sistema di illegalità diffusa, quanto, piuttosto, agli esiti dei ricorsi proposti di volta in volta nei confronti di detti bandi; le proroghe sarebbero intervenute in una fase successiva a quella rilevante ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 353 bis cod. pen.Considerazioni simili sono articolate con riguardo ai fatti corruttivi e alla turbativa d'asta; il meccanismo delle proroghe sarebbe stato peraltro utilizzato sin dal 2007 e dunque prima della ipotizzata costituzione del sodalizio criminale. Né, pur volendo ipotizzare l'esistenza dei fatti corruttivi emergenti dalle conversazioni del 2019- 2020- 2021, sarebbe stato chiarito il perché l'accordo sarebbe stato diretto alla fraudolenta aggiudicazione di una specifica gara piuttosto che ad altre utilità, ricevute successivamente alla stessa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in ordine ai reati contestati ai capo 1-3-4-5. La motivazione sarebbe contraddittoria per avere il Tribunale, da una parte, escluso la gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa contestato al capo 2), con ciò avallando la tesi per cui l'indagato sarebbe stato un soggetto estorto, costretto a pagare sotto la minaccia di gravi azioni ritorsive, ma, dall'altra, ritenuto sussistente la contestata aggravante in questione sulla base di una affermata posizione paritaria dell'indagato rispetto ad un accordo di pagamento - omettendo tuttavia ogni spiegazione quanto alla indicazione del tipo di sostegno ricevuto dall'indagato - e all'assunto secondo cui Chilà avrebbe assicurato un flusso costante di denaro in favore delle cosche. Chilà, si aggiunge, sarebbe stato costretto a pagare tremila euro al mese a prescindere dalla entità dei suoi guadagni; su tali decisivi profili, segnalati con la richiesta di revoca o sostituzione, la motivazione sarebbe silente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il capo 10); sul capo la motivazione sarebbe assente. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari, che avrebbero dovuto essere riconsiderate proprio in ragione della esclusione della gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa; né sarebbe stato adeguatamente considerato che Chilà è soggetto che da tempo vive a Milano, che non avrebbe più alcun rapporto con la Pubblica amministrazione, che le sue aziende sono state poste sotto sequestro, che il procedimento è giunto in fase dibattimentale e che tutti i documenti relativi alle gare sono stati acquisiti e che tutte le persone informate sono state sentite. Sarebbe stato formulato un giudizio negativo dal coinvolgimento dell'imputato nel procedimento denominati Marennonti, senza considerare l'intervenuto proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.2. Quanto al reato associativo, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo il Tribunale, le risultanze investigative consentirebbero di affermare, a livello di gravità indiziaria, che l'associazione a delinquere per cui si procede sarebbe stata ideata dal 2008; in tal senso sono state valorizzate alcune conversazioni in cui alcuni soggetti coinvolti nel presente procedimento, al fine di superare pregressi contrasti, avrebbero fatto riferimento ad "accordi in vista dell'apprestamento di provviste finalizzate alla corruzione di pubblici funzionari... convenendo sulla necessità di essere visti all'esterno "come una famiglia" e "di ragionare da quel momento in poi come un gruppo"; in tale contesto, i soggetti in questione avrebbero anche programmato di coinvolgere ulteriori persone e sarebbero conseguite anche riunioni preparatorie (così il Tribunale a pag. 10). Quel progetto, ha argomentato il Tribunale, in quel momento ideato sul piano programmatico, avrebbe "nel presente procedimento trovato concreta attuazione" attraverso: a) gli accadimenti verificatisi in relazione alla gara indetta con deliberazione n. 304 del 24.5.2013; b) il sistema illegittimo delle proroghe deliberatamente rivolte a favorire le imprese che già gestivano il servizio; c) i connessi fatti corruttivi per i quali si procede, che, tuttavia, si collocano sul piano temporale successivamente, e che emergerebbero da conversazioni intercettate dal 2019 al 2021. Dunque, se è vero che la motivazione è obiettivamente instabile nella parte relativa alla individuazione del momento in cui il sodalizio sarebbe stato costituito, al se detto momento debba essere riferito al 2008 ovvero successivamente e, posto che si sia inteso fare riferimento al 2008, al cosa il sodalizio avrebbe fatto dal 2008 al 2013, è altrettanto vero che il Tribunale ha spiegato come, da un "non chiaro" momento, sia stata costituita un'associazione per delinquere rispetto alla quale il ricorrente avrebbe avuto un ruolo di obiettivo rilievo. In tal senso si è puntualmente spiegato, a livello di gravità indiziaria, come: a) l'[OSCURATO:PERSONA] fosse composta da imprese riferibili anche all'odierno ricorrente; b) al di là della esatta individuazione del momento costitutivo del sodalizio, già l'aggiudicazione della gara indetta il 24 maggio 2013 in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata viziata e come il progetto criminale, emerso dalle conversazioni intercettate nel 2008, abbia successivamente trovato concreta attuazione; c) l'inquinamento diffuso sia stato realizzato con un sistema di proroghe sistematiche e ingiustificate, attraverso il quale fu consentito di continuare a gestire il servizio alle imprese e all'indagato; d) fosse stato creato un sistema di corruzione generalizzata in ragione della necessità di assicurare la gestione del servizio - alimentato nel corso del tempo ed in funzione del quale era stata addirittura costituita da parte di alcuni soggetti - tra i quali l'indagato-, e delle relative imprese, una cassa comune di raccolta del denaro per il pagamento dei funzionari infedeli; e) gli stessi singoli fatti corruttivi sistemici, accertati dal 2019, siano rivelatori della esistenza di una sistema illecito, espressione di un progetto criminale risalente, attuato sistematicamente attraverso un diffuso asservimento delle pubbliche funzioni. Rispetto a tale adeguata trama argonnentativa il motivo è strutturalmente generico quanto all'ipotizzato reato associativo, essendosi limitato il ricorrente, da una parte, a contestare la connessione tra le conversazioni intercettate nel 2008 e i fatti corruttivi emersi a distanza di anni e, dall'altra, a sostenere che il sistema delle proroghe fosse sostanzialmente necessitato, senza, tuttavia, confrontarsi con il contenuto della motivazione dell'ordinanza in cui si è specificato come, al di là del contenzioso "sviluppatosi nelle gare più risalenti", i fatti in esame siano caratterizzati da una scansione temporale da cui emerge un ritardo ingiustificato nell'indizione di gare, un ritardo protratto per anni, illegittimo e strumentale a consentire alla "imprese del cartello" di continuare "a gestire i servizi per effetto di proroghe e in taluni periodi in via di fatto, in assenza di formali provvedimenti di proroga, fruendo della liquidazione delle fatture" (così a pag. 22 il Tribunale). Sul punto il motivo di ricorso è silente. 3. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che attiene ai capi di imputazione sub 3- 4- 5). Al di là della questione della esatta qualificazione giuridica dei fatti, se cioè essi debbano essere ricondotti al reato di cui all'art. 353 bis ovvero a quello di cui all'art.353 cod. pen., che presuppone un compiuto accertamento degli accadimenti, il motivo è generico, essendosi ancora una volta il ricorrente limitato ad affermare il carattere necessitato delle proroghe a seguito del contenzioso amministrativo sviluppatosi, senza tuttavia tenere conto, da una parte, della motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui si è già detto, e, dall'altra, sostanzialmente chiedendo alla Corte un diverso accertamento fattuale, precluso in questa sede. 4. Inammissibile per aspecifità è il motivo di ricorso anche in relazione al fatto corruttivo di cui al capo 5); a fronte di una motivazione puntuale con cui si è spiegato, sulla base di molteplici elementi indiziari, perché, a livello di gravità indiziaria, anche la gara indetta con deliberazione n. 304 del 2013 fu inquinata da fatti corruttivi, nulla di specifico è stato dedotto. 5. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla aggravante prevista dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. nella forma della c.d. finalità di agevolazione mafiosa.Non è in contestazione che: a) [OSCURATO:PERSONA] versasse sistematicamente denaro, con cadenza periodica costante ad esponenti della criminalità mafiosa a "Melito" ; b) in relazione al ricorrente sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in ragione del fatto che, nonostante la esistenza di numerosi colloqui tra il ricorrente, il di lui fratello e soggetti ad essi vicini in cui "venivano affrontati ... questioni illecite afferenti ai rapporti corruttivi o a pagamenti alle cosche di Melito, mai alcun riferimento è trapelato in ordine ad intese o relazioni criminali con le cosche reggine ... non si rinvengono in atti specifici elementi fattuali idonei a supportare l'assunto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse presentato al cospetto degli ndranghestiti di Melito con la copertura di (non individuati ) referenti reggini (così il Tribunale a pag. 32 della ordinanza impugnata). Il Tribunale, dopo aver riportato il testo di alcune conversazioni, obiettivamente non univoco al fine di comprendere la natura dei pagamenti, e, in particolare, se essi avessero natura meramente estorsiva ovvero sottintendessero un rapporto diverso, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante - a livello di gravità indiziaria - richiamando un'imputazione - quella di cui al capo 6, il cui testo è stato riportato in nota all'ordinanza impugnata- relativa ad un delitto di estorsione che il ricorrente avrebbe subito per non aver ottemperato a versare denaro costituente "una percentuale dei ricavi degli appalti pubblici aggiudicati dall'anzidetta ATI Helios per i servizi di pulizia ospedaliera". Secondo il Tribunale, l'imputazione in questione avrebbe "per presupposta l'esistenza di accordi conclusi attraverso una interlocuzione paritaria tra i protagonisti" (pag. 38 ordinanza impugnata) ed in tal senso è stato valorizzato anche un breve passaggio della motivazione di una sentenza di questa Corte, emessa nei riguardi di altro coindagato nel presente procedimento, secondo cui, proprio i pagamenti in questione rivelerebbero una finalità agevolativa, atteso che la dazioni avrebbero accresciuto la capacità finanziaria del sodalizio mafioso. Si tratta di una motivazione viziata. Ciò che non è infatti chiaro nel ragionamento del Tribunale è perché: a) la mera descrizione della imputazione sub 6) proverebbe che i pagamenti compiuti dal ricorrente non sarebbero stati semplicemente estorti ma presupponevano un accordo paritario, poi inadempiuto da Chilà; b) ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di prova, cioè la natura agevolatoria di quei pagamenti, sarebbe stato accertato sulla base della descrizione di una imputazione provvisoria. Né è chiaro perché non è stato spiegato alcuncispetto al merito del fatto contestato al capo 6), che pure avrebbe, secondo il Tribunale, una valenza chiarificatrice di rilevante valenza anche per ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.Né assume rilievo il precedente evocato dal Tribunale, non essendo noto il contento della ordinanza su cui la Corte di cassazione in quella occasione era stata chiamata a pronunciarsi. Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato in base a quali elementi è stata ritenuta raggiunta, a livello di gravità indiziaria, la prova del dolo specifico richiesto dalla norma Il dolo specifico si configura allorquando la norma incriminatrice, ai fini dell'imputazione dolosa del fatto, richiede che il soggetto abbia agito per conseguire una finalità particolare, la cui effettiva realizzazione non è però necessaria per l'integrazione del reato o della circostanza. Si è evidenziato in dottrina come il dolo specifico non si sostituisca al dolo del fatto, come rappresentazione e volizione di tutti i suoi elementi, ma si aggiunga ad esso, contribuendo a definirne il disvalore di azione. La dottrina prevalente inquadra il dolo specifico nell'area del dolo; ritiene il dolo specifico come una creazione squisitamente legale che ha come effetto quello di restringere l'incriminazione, in quanto, se manca nell'agente il fine particolare, manca il dolo richiesto dalla norma. La giurisprudenza di legittimità è nel senso di ricondurre il tema del dolo specifico a quello più generale del dolo, ma richiede, tuttavia, che il finalismo proprio del dolo specifico svolga un ruolo dominante, polarizzante nell'esplicazione della condotta volontaria (così, ad esempio in tema di abuso d'ufficio, ma anche quanto al reato di strage). Dunque, un dolo che svolge un ruolo dominante nella manifestazione della condotta, che deve essere oggetto di rigorosa prova; un accertamento specifico che deve prescindere da presunzioni, da scorciatoie, e, soprattutto, un accertamento del quale giudice deve dare conto in motivazione. Ne discende che sul punto l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà in principi indicati e verificherà se e in che limiti sia configurabile contestata aggravante. 6. Anche il terzo motivo, relativo al capo 10) della imputazione, è fondato, essendo la motivazione del provvedimento impugnato priva di riferimenti all'odierno ricorrente. 7. Il quarto motivo è assorbito. Il Tribunale, all'esito del nuovo giudizio in ordine al capo 10 e all'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. formulerà un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai