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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del GUP dei Tribunale in sede con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 4.000 di multa per i reati di cui all'art. 23, comma 1 n. 1 e commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975 e contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, come primo motivo di censura, violazione di legge e vizio di motivazione per le denegate circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., e come secondo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

In ordine al primo motivo, si osserva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto afferma la difesa, può legittimamente essere motivata con l'assenza di elementi e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); inoltre, la Corte territo- riale ha anche considerato le dichiarazioni spontanee dell'imputato, ritenendole prive di rilievo e dettate dal mero intento di minimizzare la sua responsabilità, così da confermare la pericolosità sociale del Cinà, quale individuo che ha facile accesso al mercato delle armi clandestine.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, avendo la Corte palermitana diffusamente motivato le ragioni del trattamento sanzionatorio, basate sulla insidiosità della vicenda, riguardante una pistola modificata e pronta all'uso, munita di cartucce appositamente accorciate, insieme alla già rilevata pericolosità sociale dell'imputato, confermata in sede di indagine balistica dal rilievo del recente uso di detta pistola, svelato dal rinvenimento in canna di un bossolo esploso poco prima.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del GUP dei Tribunale in sede con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 4.000 di multa per i reati di cui all'art. 23, comma 1 n. 1 e commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975 e contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, come primo motivo di censura, violazione di legge e vizio di motivazione per le denegate circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., e come secondo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. In ordine al primo motivo, si osserva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto afferma la difesa, può legittimamente essere motivata con l'assenza di elementi e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); inoltre, la Corte territo- riale ha anche considerato le dichiarazioni spontanee dell'imputato, ritenendole prive di rilievo e dettate dal mero intento di minimizzare la sua responsabilità, così da confermare la pericolosità sociale del Cinà, quale individuo che ha facile accesso al mercato delle armi clandestine. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, avendo la Corte palermitana diffusamente motivato le ragioni del trattamento sanzionatorio, basate sulla insidiosità della vicenda, riguardante una pistola modificata e pronta all'uso, munita di cartucce appositamente accorciate, insieme alla già rilevata pericolosità sociale dell'imputato, confermata in sede di indagine balistica dal rilievo del recente uso di detta pistola, svelato dal rinvenimento in canna di un bossolo esploso poco prima. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensor
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