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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20170/2024

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atto dannoso imputabile a più persone ex art. 2055 c.c.

Ad.

CC3 luglio 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 968/2023 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll ’ avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro COGHE FABRIZIOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 7981/2022 depositata il 07/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, il titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], il comandante [OSCURATO:PERSONA] ed il marinaio [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare, in solido tra loro (e ciascuno per la propria ragione e titolo), al risarcimento dei danni (patrimoniali e non, quantificati nella somma di oltre 480.000,00 euro) dal medesimo patiti, quali connessi all’affondamento del proprio natante, avvenuto in data 06.07.2008, durante il trasferimento dal porto del Circeo a quello di Fiumaretta di Sarzana, a seguito di un incendio (scoppiato a bordo nel vano motori), che, in tesi difensiva, era stato cagionato dall’imperizia, imprudenza e negligenza del comandante Coghe e del marinaio Iaboni.

In particolare, secondo parte attorea (p. 10), la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata responsabile ex art. 2049 cc, in forza del rapporto di commissione tra la predetta ditta ed i Sig.ri Coghe e Iaboni, in quanto l ’ incidente nautico si è verificato nel corso dello svolgimento dell’incarico di trasferimento dell’imbarcazione conferito dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e da questa fatto eseguire ai suddetti suoi collaboratori .

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, eccependo l’intervenuta prescrizione.

In particolare, il Coghechiedeva autorizzarsi in causa la chiamata della compagnia assicurativa, al fine di essere dalla stessa manlevato; mentre la [OSCURATO:PERSONA]: in via preliminare, chiedeva l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto nessun rapporto di commissione o preposizione la legava agli altri convenuti, sul cui operato nessun controllo poteva esercitare; nel merito, eccepiva la probabile locupletazione del danno da parte dell’attore (essendo il natante, acquistato in leasing, verosimilmente assicurato contro i rischi di cui era lite); ed evidenziava la mancata dimostrazione di tutte le voci di danno ex adversoformulate.

Chiamata in causa la [OSCURATO:PERSONA] sa (oggi Groupama), quale Assicuratore del natante attoreo, quest’ultima si costituiva documentando d’aver precedentemente convenuto con il [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 250.000,00 (effettivamente corrisposti) a titolo di indennizzo del solo valore assicurato.

Sulla scorta di tale transazione, le parti avevano pattuito che l’assicurato era libero di agire, nei confronti dei responsabili, per l’ottenimento del rimborso delle spese sostenute per il recupero, lo stazionamento delrelitto ed il risarcimento di tutti i danni, ulteriori rispetto al valore dell’imbarcazione.

Inoltre, la Ganspiegava domanda riconvenzionale (ex art. 1916 cc) per l’importo di € 250.000,00, nei soli confronti del comandante e del marinaio, ma non anche della Motonautica, ritenuta estranea alle doglianze mosse dal [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione delle argomentazioni ed allegazioni spiegate dall’Assicuratore, la convenuta Motonautica, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, chiedeva anche l’accertamento del difetto di legittimazione attiva.

La causa veniva istruita mediante: acquisizione della documentazione prodotta dalle parti; ctu sul relitto; interpello del [OSCURATO:PERSONA], audizione dei testimoni intimati dalla Motonautica.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 464/2018: -in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il Coghe a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 59.715,17 (al netto, quindi, dell’ulteriore somma di € 250.000,00, per la quale accertava il difetto di legittimazione attiva), oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da quest’ultimo; - in accoglimento della domanda riconvenzionale di surroga, condannava il Coghe a corrispondere alla compagnia assicurativa la somma di € 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di rimborso dell’indennizzo corrisposto all’assicurato; -respingeva le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] verso la Motonautica e verso lo Iaboni.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], che reiterava la domanda di condanna degli allora convenuti, nonché appello incidentale il comandante, che chiedeva escludersi la sua responsabilità per difetto di nesso causale.

Si costituiva la Motonautica chiedendo l’integrale conferma della sentenza di primo grado; mentre rimanevano contumaci sialo Iaboni che la compagnia.

La corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, riformando le motivazioni del primo grado, riteneva impegnata la responsabilità della Motonautica, ex art. 2049 cc, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] … ha dato dimostrazione … della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria … tra il ruolo di preponente della predetta Motonautica ed il fatto illecito commesso dai preposti Coghe e Iaboni.

Dall’esame della documentazione in atti e dagli esiti della prova testimoniale emerge, infatti, che il Coghe e lo Iaboni furono incaricati proprio dalla Motonautica per il trasporto dell’imbarcazione (cfr. pag. 18 della sentenza d ’ appello).

Per l’effetto, la Corte territoriale condannava la Motonautica, in solido con il Coghe, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] (riqualificato in € 87.575,75, oltre interessi), nonché al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio; il tutto, oltre oneri di Legge.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA] (che, per scolastica nozione, non si distingue dal suo titolare, non sussistendo alcuna alterità soggettiva).

Hanno resistito con controricorsi sia il [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore ha chiesto la distrazione delle spese, che la compagnia assicurativa Groupama, mentre non hanno svolto difese il Coghe e lo Iaboni.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ed i Difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va affermata l’inammissibilità del controricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA].

Pur applicandosi alla fattispecie, caratterizzata dalla notifica del ricorso in data successiva al 1° gennaio 2023, il nuovo testo dell’art.370 cod. proc. civ. (in virtù dell’art. 35 comma quinto del d. lgs. n. 149/2022), il controricorso risulta depositato tardivamente.

Infatti,nel caso di specie, essendo il ricorso stato notificato il 9 gennaio 2023, il controricorso, per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere depositato entro lunedì 20 febbraio (cioè,entro il termine di 40 giorni dal deposito), mentre risulta essere stato depositato il 21 febbraio, quando il termine era già scaduto.

Donde l’inammissibilità del controricorso. 2.Passando al c.d. merito cassatorio , la corte territoriale, nella sentenza impugnata, oltre a confermare la responsabilità diretta del comandante Coghe e del marinaio Iaboni, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, haaccolto la domanda ex art. 2049 c.c. (che era stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Motonautica, ma che era stata rigettata in primo grado), condannando la Motonautica, in solido con Iaboni e Coghe, al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] del rimborso delle anticipazioni dallo stesso sostenute per il trasporto del natante e per il recupero del relitto per un importo complessivo di euro 87.575,73, oltre accessori, al netto del valore dell’imbarcazione alla data del naufragio, riconosciuto in euro 250 mila, da restituirsi alla compagnia assicuratrice.

La corte di merito infatti ha ritenuto provato che il Coghe e lo Iaboni erano stati incaricati dalla Motonautica per il trasporto dell’imbarcazione del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente responsabilità della Motonautica ex art. 2049 c.c. per il rapporto di preposizione di fatto esistente con il comandante e con il marinaio adibiti al trasferimento dell’imbarcazione.

3. Orbene, a fronte di tale pronuncia, l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sei motivi. 3.1.Con il primo motivo (p. 8 ss) l’impresa ricorrente denuncia: Violazione o falsa applicazione dell’art. 1173 cc, nella parte in cui il Collegio territoriale assumeva l’esistenza di un vincolo tra il Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Motonautica, sostanziantesi nell’incarico asseritamente conferito da quest’ultimo ai due marinai patentati, Sigg.ri Coghe e Iaboni, per il trasferimento dell’imbarcazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene, in realtà, alcuna obbligazione veniva assunta dall’odierno ricorrente, giacché quest’ultimo – per mera cortesia, oltreché a titolo gratuito – si era esclusivamente limitato ad indicare all’armatore il nominativo dei detti marinai, pacificamente reperiti al di fuori dei dipendenti e collaboratori operanti nel suo cantiere e dell’attività professionale dal medesimo svolta (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc) .

In sintesi, parte ricorrente contesta l’errata applicazione dell’art.1173 c.c. in quanto non sussisterebbe tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale, un valido contratto scritto.

3.2. Con il secondo motivo (p. 11 ss.) l’impresa ricorrente denuncia: Violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cc, laddove la Corte d’Appello di Roma affermava che la prova del conferimento dell’incarico della Motonautica ai due marinai patentati deriverebbe dalla presunzione che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse solo il ricorrente e non anche i Sigg.ri Coghe e Iaboni, tant’è che il loro “compenso” veniva corrisposto dall’armatore direttamente al Sig. [OSCURATO:PERSONA], che poi emetteva fattura, sebbene, però, tale documento contabile, oltre a contenere il saldo di alcune opere eseguite dal ricorrente sul natante, si riferiva, espressamente, al mero rimborso dei costi del carburante caricato nei serbatoi dell’imbarcazione e del rimborso (non “compenso”) delle spese per vitto, altro gasolio e trasferta che avrebbero sostenuto i marinai, in riferimento al trasferimento del natante dal porto di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Viareggio (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc) In sintesi,parte ricorrente contesta la valutazione delle prove da parte della corte territoriale in punto di rapporto di occasionalità necessaria.

3.3. Con il terzo motivo l’impresa ricorrente denuncia (p.15 ss): Violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 cc, nella parte in cui i Giudici di secondo grado ritenevano impegnata la responsabilità oggettiva della Motonautica per il fatto commesso dai marinai, considerandoli come preposti del ricorrente in ossequio al principio, di conio giurisprudenziale, della “occasionalità necessaria”, sebbene risultasse pacifico che l’attività (trasferimento imbarcazione) svolta dai Sigg.ri Coghe e Iaboni non fosse stata eseguita per conto, né nell’interesse, né per fini propri, né sotto il potere del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc) .

In sintesi,parte ricorrente contesta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2049 c.c.

3.4. Con il quarto motivo (p. 19 ss.) l’impresa ricorrente denuncia: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 d.a. cpc, in riferimento agli artt. 115 e 116 cpc, laddove il Collegio territoriale affermava, con motivazione apparente o perplessa, che la prova del conferimento dell’incarico a trasferire l’imbarcazione – asseritamente intercorso tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed i due marinai – e la prova della sussistenza del suddetto nesso di “occasionalità necessaria” si ricavasse dalle deposizioni dei testimoni escussi in primo grado, oltreché dai documenti contabili in atti, sebbene, in realtà, l’espletata istruttoria (prove costituite e costituende) avesse dimostrato l’assenza di qualsivoglia accordo tra l’armatore ed il ricorrente, ed il fatto che quest’ultimo non avesse beneficiato di alcuna somma, essendosi viceversa limitato a “girarla” ai marinai, come evincibile dalla fattura (n. 53/2008) allegata in primo grado e mai ex adverso contestata (error in procedendo ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc) .

In sintesi, parte ricorrente chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della stessa rispetto alle risultanze istruttorie sui rapporti tra Coghe e Iaboni, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.

3.5. Con il quinto motivo (p. 24 ss.) l’ impresa ricorrente denuncia: Omesso esame circa un fatto (storico) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte di Appello di Roma riteneva raggiunta la prova del conferimento dell’incarico da parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA] alla Motonautica sulla base di una valutazione (erronea od incompleta) delle prove testimoniali e della fattura versata in atti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], viceversa obliterando completamente l’indubbio valore probatorio, ex art. 232 cpc, derivante dalla mancata risposta dell’armatore all’interpello deferitogli dal ricorrente circa l’assenza, tra i medesimi, di qualsivoglia vincolo giuridico in riferimento alla vicenda per cui è lite (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc) .

In sintesi, parte ricorrente si lamenta che la corte territoriale non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non era comparso per rendere l’interrogatorio formale, che era stato a lui deferito, con la conseguenza che, in assenza di prove in merito al conferimento dell’incarico al Coghe ed allo Iaboni da parte di essa Motonautica, la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provata l’insussistenza del rapporto di preposizione, dovendosi ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio a cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto. 3.6.Con il sesto motivo (p. 26 ss.) l’impresa ricorrente denuncia: Omesso esame circa un fatto (storico) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove i Giudici di seconde cure trascuravano di considerare una circostanza rilevante (su cui si è formato un giudicato interno), ossia che l ’ Assicuratore del natante (GAN, rimasto contumace in appello), nel formulare, nei riguardi dei due marinai, la domanda di surroga, ex art. 1916 cc, fino alla concorrenza di € 250.000,00 (oltre interessi), non l’avesse deliberatamente estesa anche nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], giacché palesemente estraneo, in fatto ed in diritto, alle colpe imputate ai Sigg.ri Coghe e Iaboni (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc) .

In sintesi, parte ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale non ha considerato che la mancata estensione nei suoi confronti della domanda di surroga proposta dalla compagnia, avendo dovuto di contro considerare detta mancata domanda nei suoi confronti come argomento di prova della sua estraneità all’evento dannoso occorso alla imbarcazione del [OSCURATO:PERSONA].

4. I motivi dal primo al quinto – che sono qui trattati unitariamente, in quanto tutti relativi alla parte della sentenza impugnata con la quale la corte territoriale ha riconosciuto la Motonautica e, quindi, il suo titolare responsabile del naufragio causato dal Cogne e dallo Iaboni –sono tutti inammissibili.

Invero, parte ricorrente, attraverso le censure articolate con i motivi in esame, si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione.

Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, ad uno dei vizi previsti dall’art. 360 primo comma c.p.c., le censure sollevate sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti.

Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall’altro, non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza impugnata sotto l’esclusivo profilo della insussistenza di errori di diritto nell’applicazione delle norme processuali o sostanziali.

Al rilievo che precede, valido per tutti e cinque i motivi, si aggiungono i rilievi che seguono: a) quanto al motivo primo, che il rapporto abbia in concreto ecceduto la mera cortesia è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità; b) quanto al motivo secondo,parte ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ma sostanzialmente sollecita questa Corte ad una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie; c) quanto al motivo terzo, laricostruzione in fatto del rapporto intercorso tra le parti sfugge al sindacato riservato a questa Corte;d) quanto al motivo quarto, parte ricorrente prospetta la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. senza rispettare i criteri fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11892/2016 (cfr. paragrafo 14); e) quanto al motivo quinto, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Sez.

U, n. 8053/2014, Cass.n. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo alle"questioni" o alle "argomentazioni" (Cass. n. 2268/2022, n. 22397/2019, n. 14802/2017), rese invece oggetto della censura in esame.

Occorre aggiungere che l ’ applicabilità dell ’ art. 2049 c.c. al rapporto tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed i marinai convenuti Coghe e Iaboni è stata affermata dalla corte di merito in conformità del consolidato principio di diritto, affermato da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 4298 /201 9 ), per cui Il soggetto che, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, rispondedirettamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" .

Donde l’esistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità in relazione al disposto di cui all’art. 360 bis numero 1 c.p.c.

5. Inammissibile è infine anche il motivo sesto, che concerne la parte della sentenza impugnata nella quale la corte di merito ha statuito sulla domanda di surroga, che era stata proposta dalla compagnia.

Invero, anche in relazione a detto motivo, occorre ribadire che l’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. (come riformulato dall’art. 54 del d. l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura in esame, che concerne l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr., tra le tante, Cass. n. 14802/2017 e n. 26305/2018).

Il motivo, oltre che inammissibile, è anche infondato.

Invero, la surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo (o dei terzi) responsabile dell’evento dannoso, oggetto di copertura assicurativa, con la duplice conseguenza che: a) l ’ assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile e b) con il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile si trasferiscono anche le azioni e gli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, la corte di merito ha correttamente affermato il diritto della compagnia di richiedere quanto indennizzato nei confronti di tutti i responsabili, compresa la Motonautica.

Pertanto, la compagnia, in ragione dell’accertamento della responsabilità solidale della Motonautica, ha diritto ad essere da questa risarcita del danno nei limiti di quanto indennizzato.

Invero, secondo un consolidato principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ad es.

Cass. n. 2066/2018 e n. 19934/2004), in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili, non costituendo peraltro la domanda rivolta ai coobbligati in solido una domanda nuova.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente compagnia assicuratrice e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Nulla è invece dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali in favore del resistente [OSCURATO:PERSONA], essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso dallo stesso proposto ( e quindi non potendo qualificarsi espletata alcuna rituale attività in suo nome).

P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa individuale MotonauticaCapponi; - dichiara inammissibile il controricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; - c ondanna parte ricorrente al pagamento, in favore della costituita compagnia assicurativa Groupama, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atto dannoso imputabile a più persone ex art. 2055 c.c. Ad. CC3 luglio 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 968/2023 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll ’ avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro COGHE FABRIZIOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 7981/2022 depositata il 07/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, il titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], il comandante [OSCURATO:PERSONA] ed il marinaio [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare, in solido tra loro (e ciascuno per la propria ragione e titolo), al risarcimento dei danni (patrimoniali e non, quantificati nella somma di oltre 480.000,00 euro) dal medesimo patiti, quali connessi all’affondamento del proprio natante, avvenuto in data 06.07.2008, durante il trasferimento dal porto del Circeo a quello di Fiumaretta di Sarzana, a seguito di un incendio (scoppiato a bordo nel vano motori), che, in tesi difensiva, era stato cagionato dall’imperizia, imprudenza e negligenza del comandante Coghe e del marinaio Iaboni. In particolare, secondo parte attorea (p. 10), la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata responsabile ex art. 2049 cc, in forza del rapporto di commissione tra la predetta ditta ed i Sig.ri Coghe e Iaboni, in quanto l ’ incidente nautico si è verificato nel corso dello svolgimento dell’incarico di trasferimento dell’imbarcazione conferito dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e da questa fatto eseguire ai suddetti suoi collaboratori . Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, eccependo l’intervenuta prescrizione. In particolare, il Coghechiedeva autorizzarsi in causa la chiamata della compagnia assicurativa, al fine di essere dalla stessa manlevato; mentre la [OSCURATO:PERSONA]: in via preliminare, chiedeva l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto nessun rapporto di commissione o preposizione la legava agli altri convenuti, sul cui operato nessun controllo poteva esercitare; nel merito, eccepiva la probabile locupletazione del danno da parte dell’attore (essendo il natante, acquistato in leasing, verosimilmente assicurato contro i rischi di cui era lite); ed evidenziava la mancata dimostrazione di tutte le voci di danno ex adversoformulate. Chiamata in causa la [OSCURATO:PERSONA] sa (oggi Groupama), quale Assicuratore del natante attoreo, quest’ultima si costituiva documentando d’aver precedentemente convenuto con il [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 250.000,00 (effettivamente corrisposti) a titolo di indennizzo del solo valore assicurato. Sulla scorta di tale transazione, le parti avevano pattuito che l’assicurato era libero di agire, nei confronti dei responsabili, per l’ottenimento del rimborso delle spese sostenute per il recupero, lo stazionamento delrelitto ed il risarcimento di tutti i danni, ulteriori rispetto al valore dell’imbarcazione. Inoltre, la Ganspiegava domanda riconvenzionale (ex art. 1916 cc) per l’importo di € 250.000,00, nei soli confronti del comandante e del marinaio, ma non anche della Motonautica, ritenuta estranea alle doglianze mosse dal [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione delle argomentazioni ed allegazioni spiegate dall’Assicuratore, la convenuta Motonautica, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, chiedeva anche l’accertamento del difetto di legittimazione attiva. La causa veniva istruita mediante: acquisizione della documentazione prodotta dalle parti; ctu sul relitto; interpello del [OSCURATO:PERSONA], audizione dei testimoni intimati dalla Motonautica. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 464/2018: -in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il Coghe a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 59.715,17 (al netto, quindi, dell’ulteriore somma di € 250.000,00, per la quale accertava il difetto di legittimazione attiva), oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da quest’ultimo; - in accoglimento della domanda riconvenzionale di surroga, condannava il Coghe a corrispondere alla compagnia assicurativa la somma di € 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di rimborso dell’indennizzo corrisposto all’assicurato; -respingeva le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] verso la Motonautica e verso lo Iaboni. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], che reiterava la domanda di condanna degli allora convenuti, nonché appello incidentale il comandante, che chiedeva escludersi la sua responsabilità per difetto di nesso causale. Si costituiva la Motonautica chiedendo l’integrale conferma della sentenza di primo grado; mentre rimanevano contumaci sialo Iaboni che la compagnia. La corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, riformando le motivazioni del primo grado, riteneva impegnata la responsabilità della Motonautica, ex art. 2049 cc, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] … ha dato dimostrazione … della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria … tra il ruolo di preponente della predetta Motonautica ed il fatto illecito commesso dai preposti Coghe e Iaboni. Dall’esame della documentazione in atti e dagli esiti della prova testimoniale emerge, infatti, che il Coghe e lo Iaboni furono incaricati proprio dalla Motonautica per il trasporto dell’imbarcazione (cfr. pag. 18 della sentenza d ’ appello). Per l’effetto, la Corte territoriale condannava la Motonautica, in solido con il Coghe, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] (riqualificato in € 87.575,75, oltre interessi), nonché al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio; il tutto, oltre oneri di Legge.2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA] (che, per scolastica nozione, non si distingue dal suo titolare, non sussistendo alcuna alterità soggettiva). Hanno resistito con controricorsi sia il [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore ha chiesto la distrazione delle spese, che la compagnia assicurativa Groupama, mentre non hanno svolto difese il Coghe e lo Iaboni. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ed i Difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va affermata l’inammissibilità del controricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Pur applicandosi alla fattispecie, caratterizzata dalla notifica del ricorso in data successiva al 1° gennaio 2023, il nuovo testo dell’art.370 cod. proc. civ. (in virtù dell’art. 35 comma quinto del d. lgs. n. 149/2022), il controricorso risulta depositato tardivamente. Infatti,nel caso di specie, essendo il ricorso stato notificato il 9 gennaio 2023, il controricorso, per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere depositato entro lunedì 20 febbraio (cioè,entro il termine di 40 giorni dal deposito), mentre risulta essere stato depositato il 21 febbraio, quando il termine era già scaduto. Donde l’inammissibilità del controricorso. 2.Passando al c.d. merito cassatorio , la corte territoriale, nella sentenza impugnata, oltre a confermare la responsabilità diretta del comandante Coghe e del marinaio Iaboni, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, haaccolto la domanda ex art. 2049 c.c. (che era stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Motonautica, ma che era stata rigettata in primo grado), condannando la Motonautica, in solido con Iaboni e Coghe, al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] del rimborso delle anticipazioni dallo stesso sostenute per il trasporto del natante e per il recupero del relitto per un importo complessivo di euro 87.575,73, oltre accessori, al netto del valore dell’imbarcazione alla data del naufragio, riconosciuto in euro 250 mila, da restituirsi alla compagnia assicuratrice. La corte di merito infatti ha ritenuto provato che il Coghe e lo Iaboni erano stati incaricati dalla Motonautica per il trasporto dell’imbarcazione del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente responsabilità della Motonautica ex art. 2049 c.c. per il rapporto di preposizione di fatto esistente con il comandante e con il marinaio adibiti al trasferimento dell’imbarcazione. 3. Orbene, a fronte di tale pronuncia, l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sei motivi. 3.1.Con il primo motivo (p. 8 ss) l’impresa ricorrente denuncia: Violazione o falsa applicazione dell’art. 1173 cc, nella parte in cui il Collegio territoriale assumeva l’esistenza di un vincolo tra il Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Motonautica, sostanziantesi nell’incarico asseritamente conferito da quest’ultimo ai due marinai patentati, Sigg.ri Coghe e Iaboni, per il trasferimento dell’imbarcazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene, in realtà, alcuna obbligazione veniva assunta dall’odierno ricorrente, giacché quest’ultimo – per mera cortesia, oltreché a titolo gratuito – si era esclusivamente limitato ad indicare all’armatore il nominativo dei detti marinai, pacificamente reperiti al di fuori dei dipendenti e collaboratori operanti nel suo cantiere e dell’attività professionale dal medesimo svolta (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc) . In sintesi, parte ricorrente contesta l’errata applicazione dell’art.1173 c.c. in quanto non sussisterebbe tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale, un valido contratto scritto. 3.2. Con il secondo motivo (p. 11 ss.) l’impresa ricorrente denuncia: Violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cc, laddove la Corte d’Appello di Roma affermava che la prova del conferimento dell’incarico della Motonautica ai due marinai patentati deriverebbe dalla presunzione che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse solo il ricorrente e non anche i Sigg.ri Coghe e Iaboni, tant’è che il loro “compenso” veniva corrisposto dall’armatore direttamente al Sig. [OSCURATO:PERSONA], che poi emetteva fattura, sebbene, però, tale documento contabile, oltre a contenere il saldo di alcune opere eseguite dal ricorrente sul natante, si riferiva, espressamente, al mero rimborso dei costi del carburante caricato nei serbatoi dell’imbarcazione e del rimborso (non “compenso”) delle spese per vitto, altro gasolio e trasferta che avrebbero sostenuto i marinai, in riferimento al trasferimento del natante dal porto di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Viareggio (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc) In sintesi,parte ricorrente contesta la valutazione delle prove da parte della corte territoriale in punto di rapporto di occasionalità necessaria. 3.3. Con il terzo motivo l’impresa ricorrente denuncia (p.15 ss): Violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 cc, nella parte in cui i Giudici di secondo grado ritenevano impegnata la responsabilità oggettiva della Motonautica per il fatto commesso dai marinai, considerandoli come preposti del ricorrente in ossequio al principio, di conio giurisprudenziale, della “occasionalità necessaria”, sebbene risultasse pacifico che l’attività (trasferimento imbarcazione) svolta dai Sigg.ri Coghe e Iaboni non fosse stata eseguita per conto, né nell’interesse, né per fini propri, né sotto il potere del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc) . In sintesi,parte ricorrente contesta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2049 c.c. 3.4. Con il quarto motivo (p. 19 ss.) l’impresa ricorrente denuncia: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 d.a. cpc, in riferimento agli artt. 115 e 116 cpc, laddove il Collegio territoriale affermava, con motivazione apparente o perplessa, che la prova del conferimento dell’incarico a trasferire l’imbarcazione – asseritamente intercorso tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed i due marinai – e la prova della sussistenza del suddetto nesso di “occasionalità necessaria” si ricavasse dalle deposizioni dei testimoni escussi in primo grado, oltreché dai documenti contabili in atti, sebbene, in realtà, l’espletata istruttoria (prove costituite e costituende) avesse dimostrato l’assenza di qualsivoglia accordo tra l’armatore ed il ricorrente, ed il fatto che quest’ultimo non avesse beneficiato di alcuna somma, essendosi viceversa limitato a “girarla” ai marinai, come evincibile dalla fattura (n. 53/2008) allegata in primo grado e mai ex adverso contestata (error in procedendo ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc) . In sintesi, parte ricorrente chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della stessa rispetto alle risultanze istruttorie sui rapporti tra Coghe e Iaboni, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. 3.5. Con il quinto motivo (p. 24 ss.) l’ impresa ricorrente denuncia: Omesso esame circa un fatto (storico) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte di Appello di Roma riteneva raggiunta la prova del conferimento dell’incarico da parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA] alla Motonautica sulla base di una valutazione (erronea od incompleta) delle prove testimoniali e della fattura versata in atti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], viceversa obliterando completamente l’indubbio valore probatorio, ex art. 232 cpc, derivante dalla mancata risposta dell’armatore all’interpello deferitogli dal ricorrente circa l’assenza, tra i medesimi, di qualsivoglia vincolo giuridico in riferimento alla vicenda per cui è lite (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc) . In sintesi, parte ricorrente si lamenta che la corte territoriale non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non era comparso per rendere l’interrogatorio formale, che era stato a lui deferito, con la conseguenza che, in assenza di prove in merito al conferimento dell’incarico al Coghe ed allo Iaboni da parte di essa Motonautica, la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provata l’insussistenza del rapporto di preposizione, dovendosi ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio a cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto. 3.6.Con il sesto motivo (p. 26 ss.) l’impresa ricorrente denuncia: Omesso esame circa un fatto (storico) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove i Giudici di seconde cure trascuravano di considerare una circostanza rilevante (su cui si è formato un giudicato interno), ossia che l ’ Assicuratore del natante (GAN, rimasto contumace in appello), nel formulare, nei riguardi dei due marinai, la domanda di surroga, ex art. 1916 cc, fino alla concorrenza di € 250.000,00 (oltre interessi), non l’avesse deliberatamente estesa anche nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], giacché palesemente estraneo, in fatto ed in diritto, alle colpe imputate ai Sigg.ri Coghe e Iaboni (error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc) . In sintesi, parte ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale non ha considerato che la mancata estensione nei suoi confronti della domanda di surroga proposta dalla compagnia, avendo dovuto di contro considerare detta mancata domanda nei suoi confronti come argomento di prova della sua estraneità all’evento dannoso occorso alla imbarcazione del [OSCURATO:PERSONA]. 4. I motivi dal primo al quinto – che sono qui trattati unitariamente, in quanto tutti relativi alla parte della sentenza impugnata con la quale la corte territoriale ha riconosciuto la Motonautica e, quindi, il suo titolare responsabile del naufragio causato dal Cogne e dallo Iaboni –sono tutti inammissibili. Invero, parte ricorrente, attraverso le censure articolate con i motivi in esame, si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, ad uno dei vizi previsti dall’art. 360 primo comma c.p.c., le censure sollevate sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti. Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall’altro, non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza impugnata sotto l’esclusivo profilo della insussistenza di errori di diritto nell’applicazione delle norme processuali o sostanziali. Al rilievo che precede, valido per tutti e cinque i motivi, si aggiungono i rilievi che seguono: a) quanto al motivo primo, che il rapporto abbia in concreto ecceduto la mera cortesia è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità; b) quanto al motivo secondo,parte ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ma sostanzialmente sollecita questa Corte ad una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie; c) quanto al motivo terzo, laricostruzione in fatto del rapporto intercorso tra le parti sfugge al sindacato riservato a questa Corte;d) quanto al motivo quarto, parte ricorrente prospetta la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. senza rispettare i criteri fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11892/2016 (cfr. paragrafo 14); e) quanto al motivo quinto, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Sez. U, n. 8053/2014, Cass.n. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo alle"questioni" o alle "argomentazioni" (Cass. n. 2268/2022, n. 22397/2019, n. 14802/2017), rese invece oggetto della censura in esame. Occorre aggiungere che l ’ applicabilità dell ’ art. 2049 c.c. al rapporto tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed i marinai convenuti Coghe e Iaboni è stata affermata dalla corte di merito in conformità del consolidato principio di diritto, affermato da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 4298 /201 9 ), per cui Il soggetto che, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, rispondedirettamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" . Donde l’esistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità in relazione al disposto di cui all’art. 360 bis numero 1 c.p.c. 5. Inammissibile è infine anche il motivo sesto, che concerne la parte della sentenza impugnata nella quale la corte di merito ha statuito sulla domanda di surroga, che era stata proposta dalla compagnia. Invero, anche in relazione a detto motivo, occorre ribadire che l’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. (come riformulato dall’art. 54 del d. l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura in esame, che concerne l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr., tra le tante, Cass. n. 14802/2017 e n. 26305/2018). Il motivo, oltre che inammissibile, è anche infondato. Invero, la surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo (o dei terzi) responsabile dell’evento dannoso, oggetto di copertura assicurativa, con la duplice conseguenza che: a) l ’ assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile e b) con il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile si trasferiscono anche le azioni e gli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto. Applicando i suddetti principi al caso di specie, la corte di merito ha correttamente affermato il diritto della compagnia di richiedere quanto indennizzato nei confronti di tutti i responsabili, compresa la Motonautica. Pertanto, la compagnia, in ragione dell’accertamento della responsabilità solidale della Motonautica, ha diritto ad essere da questa risarcita del danno nei limiti di quanto indennizzato. Invero, secondo un consolidato principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 2066/2018 e n. 19934/2004), in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili, non costituendo peraltro la domanda rivolta ai coobbligati in solido una domanda nuova. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente compagnia assicuratrice e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Nulla è invece dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali in favore del resistente [OSCURATO:PERSONA], essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso dallo stesso proposto ( e quindi non potendo qualificarsi espletata alcuna rituale attività in suo nome). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa individuale MotonauticaCapponi; - dichiara inammissibile il controricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; - c ondanna parte ricorrente al pagamento, in favore della costituita compagnia assicurativa Groupama, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11
Sentenza Cassazione n. 20170/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris