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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 15820/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di applicazione di misura alternativa proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – [OSCURATO:PERSONA].

Tramite il ricorso si deduce vizio del procedimento.

La difesa rappresenta che : a) l’avviso di udienza è stato notificato al Calogero, presso il domicilio (indicato nell’istanza) ma nelle more il Calogero era stato tratto in arresto; b) al di là di tale vizio di notifica, non sarebbe stato consentito al Calogero, notiziato dal difensore della udienza, di collegarsi a distanza da luogo di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Il vizio di instaurazione del contraddittorio, derivante dalle erronee modalità di notifica dell’avviso di udienza al Calogero, ha dato luogo ad una nullità a regime intermedio (v.

Sez.

U n. 12778 del 27.02.2020 Rv 278869).

Trattandosi di nullità che è caduta sotto la diretta percezione della parte, la stessa andava eccepita in udienza ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen. e ciò non risulta avvenuto.

La doglianza non può pertanto trovare accoglimento, con rigetto del ricorso.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di applicazione di misura alternativa proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – [OSCURATO:PERSONA]. Tramite il ricorso si deduce vizio del procedimento. La difesa rappresenta che : a) l’avviso di udienza è stato notificato al Calogero, presso il domicilio (indicato nell’istanza) ma nelle more il Calogero era stato tratto in arresto; b) al di là di tale vizio di notifica, non sarebbe stato consentito al Calogero, notiziato dal difensore della udienza, di collegarsi a distanza da luogo di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Il vizio di instaurazione del contraddittorio, derivante dalle erronee modalità di notifica dell’avviso di udienza al Calogero, ha dato luogo ad una nullità a regime intermedio (v. Sez. U n. 12778 del 27.02.2020 Rv 278869). Trattandosi di nullità che è caduta sotto la diretta percezione della parte, la stessa andava eccepita in udienza ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen. e ciò non risulta avvenuto. La doglianza non può pertanto trovare accoglimento, con rigetto del ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 15820/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris