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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14235/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19298-2020 proposto da: .S.RE.M - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro A.S.RE.M - [OSCURATO:PERSONA] , in nersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in " DMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise- da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva domandato l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 10 marzo 2006 al 28 febbraio 2014, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e la condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale non ha condiviso la sentenza impugnata che aveva escluso la subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero;

3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; Ric. 2020 n. 19298 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2-

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure;

5. al ricorso incidentale ASREM ha replicato con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2094, 2727, 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato il regolamento contrattuale e fondato la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo ;

2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa;

4. il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assume la violazione e falsa applicazione dell'art.2126 cod. civ. sul rilievo che la Corte territoriale «nell'accogliere il gravame proposto dall'appellante ha erroneamente omesso di condannare ASREM, in aggiunta al pagamento delle differenze retributive, anche alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale»;

4.1. precisa il ricorrente incidentale che la domanda era stata espressamente formulata nell'atto d'appello ed evidenzia che gli oneri contributivi previdenziali sono voci dovute, in virtù del principio di .:orrispettività, per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di Fatto del rapporto; L'. con il secondo motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite in quanto il giudice Ric. 2020 n. 19298 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- d'appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell'Azienda;

5.1. aggiunge che le spese dovevano essere liquidate nel rispetto dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni dello scostamento da detti parametri;

6. il ricorso principale è inammissibile; il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, —me evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato inserito nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico;

6.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta ( pag. 6 e 7 della motivazione) e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la ttoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei ..periori;

0.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul 2020 n. 19298 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante -ass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);

6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e -9ntinuativa, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto po avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa;

6.4. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

6.5. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e Ric. 2020 n. 19298 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -5- possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009);

7. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018);

7.1. è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto;

7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria C2» ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 17 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità;

3. parimenti inammissibile è il ricorso incidentale; l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 n.4 c.p.c. e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione;

8.1. le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei Ric. 2020 n. 19298 sez.

ML - ud. 23-11-2021 motivi, hanno affermato che "nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa --;nunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle ,rnande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.

Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" ( Cass.

S.U. n. 17931/2013);

8.2. il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi perché il motivo, anche a voler tralasciare l'erronea formulazione della rubrica, argomenta solo sulla violazione di legge e non fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall'error in procedendo;

9. alla sanzione dell'inammissibilità non sfugge neppure il secondo motivo 'e, quanto alla necessità di applicare la regola della soccombenza è privo •ai specifica attinenza al decisum, perché da quella regola il giudice d'appello non si è discostato, e per il resto difetta della necessaria specificità, imposta dall'art. 366 cod. proc. civ, in quanto si duole della liquidazione delle spese senza indicare gli importi minimi della tabella che la Corte territoriale avrebbe disatteso;

9.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, che va qui ribadito, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile e specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass.n. 16584/2021; Cass. n. 30716/2017);

9.2. si aggiunga che il motivo, tutto incentrato sulla necessità di tener conto dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 ( valori peraltro non specificati relazione alla controversia ed alle diverse fasi del giudizio di primo grado appello), è anche inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perchè si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro Ric. 2020 n. 19298 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -7- volta derogabili con apposita motivazione» ( Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 89/2021);

10. in via conclusiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente compensazione, in ragione della soccombenza reciproca, delle spese del giudizio di legittimità;

10.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti nrecisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19298-2020 proposto da: .S.RE.M - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro A.S.RE.M - [OSCURATO:PERSONA] , in nersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in " DMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise- da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva domandato l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 10 marzo 2006 al 28 febbraio 2014, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e la condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive; 2. la Corte territoriale non ha condiviso la sentenza impugnata che aveva escluso la subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero; 3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; Ric. 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure; 5. al ricorso incidentale ASREM ha replicato con controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2094, 2727, 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato il regolamento contrattuale e fondato la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo ; 2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa; 4. il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assume la violazione e falsa applicazione dell'art.2126 cod. civ. sul rilievo che la Corte territoriale «nell'accogliere il gravame proposto dall'appellante ha erroneamente omesso di condannare ASREM, in aggiunta al pagamento delle differenze retributive, anche alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale»; 4.1. precisa il ricorrente incidentale che la domanda era stata espressamente formulata nell'atto d'appello ed evidenzia che gli oneri contributivi previdenziali sono voci dovute, in virtù del principio di .:orrispettività, per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di Fatto del rapporto; L'. con il secondo motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite in quanto il giudice Ric. 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- d'appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell'Azienda; 5.1. aggiunge che le spese dovevano essere liquidate nel rispetto dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni dello scostamento da detti parametri; 6. il ricorso principale è inammissibile; il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, —me evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato inserito nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; 6.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta ( pag. 6 e 7 della motivazione) e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la ttoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei ..periori; 0.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante -ass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e -9ntinuativa, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto po avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 6.4. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 6.5. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e Ric. 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009); 7. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 7.1. è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria C2» ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 17 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 3. parimenti inammissibile è il ricorso incidentale; l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 n.4 c.p.c. e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione; 8.1. le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei Ric. 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 motivi, hanno affermato che "nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa --;nunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle ,rnande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" ( Cass. S.U. n. 17931/2013); 8.2. il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi perché il motivo, anche a voler tralasciare l'erronea formulazione della rubrica, argomenta solo sulla violazione di legge e non fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall'error in procedendo; 9. alla sanzione dell'inammissibilità non sfugge neppure il secondo motivo 'e, quanto alla necessità di applicare la regola della soccombenza è privo •ai specifica attinenza al decisum, perché da quella regola il giudice d'appello non si è discostato, e per il resto difetta della necessaria specificità, imposta dall'art. 366 cod. proc. civ, in quanto si duole della liquidazione delle spese senza indicare gli importi minimi della tabella che la Corte territoriale avrebbe disatteso; 9.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, che va qui ribadito, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile e specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass.n. 16584/2021; Cass. n. 30716/2017); 9.2. si aggiunga che il motivo, tutto incentrato sulla necessità di tener conto dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 ( valori peraltro non specificati relazione alla controversia ed alle diverse fasi del giudizio di primo grado appello), è anche inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perchè si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro Ric. 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 -7- volta derogabili con apposita motivazione» ( Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 89/2021); 10. in via conclusiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente compensazione, in ragione della soccombenza reciproca, delle spese del giudizio di legittimità; 10.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti nrecisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, principale ed incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il
Sentenza Cassazione n. 14235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris