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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09251/2023

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I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – nonché nei confronti di il [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli, n. 60, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Umberto GARGIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 681/2020 della C ORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 3.9.2020, R.G. n. 932/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 7.12.2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Cosenza il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, chiedendo di: 1) dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lui e il primo dei consorzi convenuti, ossia, quello in liquidazione; 2) dichiarare che aveva svolto le mansioni di cui all’articolodue del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica, quinta fascia funzionale, sin dal novembre 2005; 3) ordinare la trasformazione del rapporto di lavoro di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all’inquadramento nella quinta fascia funzionale sin dal 25.11.2005 o da quell’altra data ritenuta di giustizia; 4) dichiarare il suo diritto al trasferimento, con l’inquadramento della qualifica riconosciuta, presso il nuovo ente Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino; 5) condannare i convenuti, ciascuno per quanto di loro competenza, anche solidalmente, al pagamento di tutte le retribuzioni a lui spettanti sin dalla data di sottoscrizione del primo contratto, quantificati nell’importo indicato, oltre contributi previdenziali ed assistenziali ed accessori, o della somma ritenuta di giustizia; 6) accertare e dichiarare che il contratto del 27.9.2009 era stato interrotto anticipatamente rispetto alla data, fissata nello stesso, del 6.7.2010 senza alcuna giusta causa e senza alcun preavviso e, conseguentemente, condannare i resistenti, ciascuno per quanto di loro competenza, anche solidalmente, al pagamento del compenso residuo relativo al contratto del 27.9.2009 non corrisposto pari alla somma indicata o a quell’altra ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.

2. Costituitisi i due consorzi convenuti che contestavano tali domande, il Tribunale di Co senza, con sentenza del 4.12.2015, rigettava il ricorso e compensava le spese.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], così provvedeva: 1) dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l’appellante e le parti appellate decorrente dal 15.1.2007, con inquadramento contrattuale del [OSCURATO:PERSONA] nella V fascia funzionale del CCNL di settore; 2) condannava le parti appellate al pagamento, in solido, della somma indicata, al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori; 3) condannava le parti appellate al pagamento, in solido, delle spese di C.T.U. come separatamente liquidate; 4) condannava le parti appellate al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’attore, riteneva che il contratto di lavoro a progetto stipulato in data 15.1.2007 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati indicasse in modo generico il progetto stesso, con conseguente conversione in un rapporto di lavoro subordinato.

Considerava ancora che fosse da affermare la legittimazione passiva anche del Consorzio dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino.

5. Avverso tale decisione, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ha proposto r icorso pe r cassazione, affidato a cinquemotivi.6.

Ha resistito il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione, con controricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto tale.

8. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ilprimo motivo, il consorzio ricorrente impugna la decisione di secondo grado ex art. 360 n. 1) c.p.c. per difetto di giurisdizione.

Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressone del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto.

Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisum amministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10.

Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento della lavoratrice al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo, sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile.

2. Con un secondo motivo, impugna ex art. 360 n. 3) e 4 ) c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente.

Secondo quest’ultimo, come si evinceva dai singoli contratti a progetto in nessuno di essi la veste formale di datore era stata rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dalla dipendente.

Il coinvolgimento processuale del consorzio istante, correttamente escluso dal Tribunale, era stato, invece, ammesso dalla Corte territoriale, in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo una non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c.

Secondo lo stesso, di fatto, in assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria, escludeva ogni legittimazione del consorzio ricorrente.

3. Con un terzo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) e 4 ) c.p.c. la violazione dell’art. 2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro della dipendente.

Secondo lo stesso, infatti, la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, facendo non corretta applicazione del principio disolidarietà di cui all’art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, creando un vincolo solidale tra cedente e cessionario.

4. Con un quarto motivo, impugna ex art. 360 n. 5 ) c.p.c. la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Cratiper l’esecuzione della concessione regionale affidata con D.D.G. n° 18860 del 28.12.06 del [OSCURATO:PERSONA] e Forestazione della regione Calabria e che l’ultimo contratto era stato sottoscritto dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 5 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10; nella parte in cui afferma l’esistenza della legittimazione passiva del consorzio ricorrente come successore del consorzio soppresso, salvo poi nel dispositivo riconoscere una residua capacità giuridica nei confronti del consorzio soppresso tanto da farne soggettopassivo della costituzione del rapporto di lavoro.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3)c.p.c. la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003.

6. Il primo motivo è inammissibile. 6.1.Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perché non assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicatoi limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamente in relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso.

In particolare, nemmeno deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale – co me si vedrà innanzi – s’era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso).

7. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo ed il terzo motivo, tra loro all’evidenza connessi.

7.1. Essi devono essere reputati inammissibili.7.2.

Anzitutto come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sos tanziale.

Il ricorrente, in realtà, non pone una questione di legittimazione passiva, intesa come condizione dell’azione diretta ad ottenere dalgiudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio.

Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivoin capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contratti a progetto ritenuti illegittimi già dal primo giudice e perciò convertiti dallo stesso in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

7.3. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame non sono pertinenti rispetto a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito.

In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010, non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, ed ha osservato che “l’articolo 4 di tali decreti, al pari dell’art. 5 appena citato del decreto n. 27, indica il numero dei lavoratori del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati che viene trasferito a ciascuno dei nuovi Consorzi, allo scopo di impedire l’approdo anche di tali lavoratori all’ente destinatario della generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso.

La suddivisione del personale così realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso aquello “dei bacini meridionali del Cosentino”,26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”.

Orbene, il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione.

7.4. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo di tali due censure, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato il lavoratore che del più volte cit. decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

8. Inammissibile, altresì, è il quarto motivo.

8.1. Come ben risulta dall’intera motivazione resa dalla Corte territoriale, quest’ultima ha ben tenuto conto che i contratti di lavoro a progetto che avevano interessato l’istante erano intervenuti con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati (cfr. in particolare alla fine della facciata 2 della sua sentenza).

8.2. Quanto alla parte di motivazione in cui la Corte avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro del dipendente alla gestione regionale del consorzio, il passo a pag. 5 dell’impugnata sentenza cui sembra alludere il ricorrente fa parte della motivazionespecificamente de dicata dalla Corte d’appello “alla denunciata inesistenza di un progetto specifico nei contratti impugnati”.

Più in particolare, si tratta di un passo relativo all’esame del“primo dei contratti stipulati fra l’appellante ed il Consorzio di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati”.

In ogni caso, su questo aspetto non si fain realtà valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma si contesta una valutazione in senso stretto senz’altro operata dalla Corte territoriale, richiamandosi peraltro il più volte cit. art. 4 del decreto 12/2010, che, come già posto in luce, detta Corte aveva sicuramente considerato.

8.3. Circa, poi, la contraddizione intravista dal ricorrente, essa, nei termini dedotti, non corrisponde all’invocato vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Inoltre, com’è agevole constatare, la Corte territoriale nel dispositivo della sua sentenza non ha condannato anche il consorzio soppresso “alla ricostruzione del rapporto di lavoro”, come si asserisce.

La stessa Corte, infatti, al capo 1) del dispositivo, ha emanato una pronuncia meramente dichiarativa, e nel capo 2) dello stesso ha pronunciato una condanna al pagamento di differenze retributive, e non la condanna sostenuta dal ricorrente.

9. Infine, è inammissibile anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, con conseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente , che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”.

Come ben risulta dalla relativa motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che il primo contratto di lavoro a progetto stipulato il 15.1.2007 dal [OSCURATO:PERSONA] con il Consorzio poi soppresso recasse indicazioni generiche, in quanto si limitava “a richiamare il D.D.G. 18860 del 28/12/2006 del [OSCURATO:PERSONA] e Foreste, con il quale era stata affidata al Consorzio una parte del “Programma d) dell’A.P.O. ‘[OSCURATO:PERSONA] delle Acque’ – POR Calabria 2000 - 2006 Misura 3.1 – Azione 1.3b”, parte di programma “avente finalità di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] regionale di assolvere al compito di poter emettere i ruoli di bonifica attraverso la costituzione del catasto e il piano di classifica degli immobili del comprensorio consortile”.

Ed aveva, quindi, concluso che a tanto conseguiva la conversione in rapporto di lavoro subordinato, richiamando precedenti di legittimità, secondo i quali, in tale ipotesi non rilevano “le concrete modalità di svolgimento del rapporto” (cfr. facciate 5-7 della sua sentenza).

9.1. Ergo, avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere donde il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”.

10. Il ricorrente, pe rtanto, di nuovo soccombente , dev’ess ere condannatoal pa gamento, in favore del controricorr ente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e l’altro intimato, che non si è costituitoin questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 200,00 per esborsi e Euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – nonché nei confronti di il [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli, n. 60, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Umberto GARGIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 681/2020 della C ORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 3.9.2020, R.G. n. 932/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 7.12.2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Cosenza il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, chiedendo di: 1) dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lui e il primo dei consorzi convenuti, ossia, quello in liquidazione; 2) dichiarare che aveva svolto le mansioni di cui all’articolodue del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica, quinta fascia funzionale, sin dal novembre 2005; 3) ordinare la trasformazione del rapporto di lavoro di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all’inquadramento nella quinta fascia funzionale sin dal 25.11.2005 o da quell’altra data ritenuta di giustizia; 4) dichiarare il suo diritto al trasferimento, con l’inquadramento della qualifica riconosciuta, presso il nuovo ente Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino; 5) condannare i convenuti, ciascuno per quanto di loro competenza, anche solidalmente, al pagamento di tutte le retribuzioni a lui spettanti sin dalla data di sottoscrizione del primo contratto, quantificati nell’importo indicato, oltre contributi previdenziali ed assistenziali ed accessori, o della somma ritenuta di giustizia; 6) accertare e dichiarare che il contratto del 27.9.2009 era stato interrotto anticipatamente rispetto alla data, fissata nello stesso, del 6.7.2010 senza alcuna giusta causa e senza alcun preavviso e, conseguentemente, condannare i resistenti, ciascuno per quanto di loro competenza, anche solidalmente, al pagamento del compenso residuo relativo al contratto del 27.9.2009 non corrisposto pari alla somma indicata o a quell’altra ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. 2. Costituitisi i due consorzi convenuti che contestavano tali domande, il Tribunale di Co senza, con sentenza del 4.12.2015, rigettava il ricorso e compensava le spese. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], così provvedeva: 1) dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l’appellante e le parti appellate decorrente dal 15.1.2007, con inquadramento contrattuale del [OSCURATO:PERSONA] nella V fascia funzionale del CCNL di settore; 2) condannava le parti appellate al pagamento, in solido, della somma indicata, al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori; 3) condannava le parti appellate al pagamento, in solido, delle spese di C.T.U. come separatamente liquidate; 4) condannava le parti appellate al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’attore, riteneva che il contratto di lavoro a progetto stipulato in data 15.1.2007 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati indicasse in modo generico il progetto stesso, con conseguente conversione in un rapporto di lavoro subordinato. Considerava ancora che fosse da affermare la legittimazione passiva anche del Consorzio dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino. 5. Avverso tale decisione, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ha proposto r icorso pe r cassazione, affidato a cinquemotivi.6. Ha resistito il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione, con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto tale. 8. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo, il consorzio ricorrente impugna la decisione di secondo grado ex art. 360 n. 1) c.p.c. per difetto di giurisdizione. Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressone del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto. Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisum amministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10. Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento della lavoratrice al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo, sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile. 2. Con un secondo motivo, impugna ex art. 360 n. 3) e 4 ) c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente. Secondo quest’ultimo, come si evinceva dai singoli contratti a progetto in nessuno di essi la veste formale di datore era stata rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dalla dipendente. Il coinvolgimento processuale del consorzio istante, correttamente escluso dal Tribunale, era stato, invece, ammesso dalla Corte territoriale, in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo una non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c. Secondo lo stesso, di fatto, in assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria, escludeva ogni legittimazione del consorzio ricorrente. 3. Con un terzo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) e 4 ) c.p.c. la violazione dell’art. 2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro della dipendente. Secondo lo stesso, infatti, la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, facendo non corretta applicazione del principio disolidarietà di cui all’art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, creando un vincolo solidale tra cedente e cessionario. 4. Con un quarto motivo, impugna ex art. 360 n. 5 ) c.p.c. la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Cratiper l’esecuzione della concessione regionale affidata con D.D.G. n° 18860 del 28.12.06 del [OSCURATO:PERSONA] e Forestazione della regione Calabria e che l’ultimo contratto era stato sottoscritto dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 5 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10; nella parte in cui afferma l’esistenza della legittimazione passiva del consorzio ricorrente come successore del consorzio soppresso, salvo poi nel dispositivo riconoscere una residua capacità giuridica nei confronti del consorzio soppresso tanto da farne soggettopassivo della costituzione del rapporto di lavoro. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3)c.p.c. la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003. 6. Il primo motivo è inammissibile. 6.1.Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perché non assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicatoi limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamente in relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso. In particolare, nemmeno deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale – co me si vedrà innanzi – s’era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso). 7. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo ed il terzo motivo, tra loro all’evidenza connessi. 7.1. Essi devono essere reputati inammissibili.7.2. Anzitutto come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sos tanziale. Il ricorrente, in realtà, non pone una questione di legittimazione passiva, intesa come condizione dell’azione diretta ad ottenere dalgiudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio. Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivoin capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contratti a progetto ritenuti illegittimi già dal primo giudice e perciò convertiti dallo stesso in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 7.3. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame non sono pertinenti rispetto a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito. In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010, non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, ed ha osservato che “l’articolo 4 di tali decreti, al pari dell’art. 5 appena citato del decreto n. 27, indica il numero dei lavoratori del Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati che viene trasferito a ciascuno dei nuovi Consorzi, allo scopo di impedire l’approdo anche di tali lavoratori all’ente destinatario della generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio soppresso. La suddivisione del personale così realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso aquello “dei bacini meridionali del Cosentino”,26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”. Orbene, il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione. 7.4. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo di tali due censure, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato il lavoratore che del più volte cit. decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 8. Inammissibile, altresì, è il quarto motivo. 8.1. Come ben risulta dall’intera motivazione resa dalla Corte territoriale, quest’ultima ha ben tenuto conto che i contratti di lavoro a progetto che avevano interessato l’istante erano intervenuti con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati (cfr. in particolare alla fine della facciata 2 della sua sentenza). 8.2. Quanto alla parte di motivazione in cui la Corte avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro del dipendente alla gestione regionale del consorzio, il passo a pag. 5 dell’impugnata sentenza cui sembra alludere il ricorrente fa parte della motivazionespecificamente de dicata dalla Corte d’appello “alla denunciata inesistenza di un progetto specifico nei contratti impugnati”. Più in particolare, si tratta di un passo relativo all’esame del“primo dei contratti stipulati fra l’appellante ed il Consorzio di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati”. In ogni caso, su questo aspetto non si fain realtà valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma si contesta una valutazione in senso stretto senz’altro operata dalla Corte territoriale, richiamandosi peraltro il più volte cit. art. 4 del decreto 12/2010, che, come già posto in luce, detta Corte aveva sicuramente considerato. 8.3. Circa, poi, la contraddizione intravista dal ricorrente, essa, nei termini dedotti, non corrisponde all’invocato vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Inoltre, com’è agevole constatare, la Corte territoriale nel dispositivo della sua sentenza non ha condannato anche il consorzio soppresso “alla ricostruzione del rapporto di lavoro”, come si asserisce. La stessa Corte, infatti, al capo 1) del dispositivo, ha emanato una pronuncia meramente dichiarativa, e nel capo 2) dello stesso ha pronunciato una condanna al pagamento di differenze retributive, e non la condanna sostenuta dal ricorrente. 9. Infine, è inammissibile anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, con conseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente , che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”. Come ben risulta dalla relativa motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che il primo contratto di lavoro a progetto stipulato il 15.1.2007 dal [OSCURATO:PERSONA] con il Consorzio poi soppresso recasse indicazioni generiche, in quanto si limitava “a richiamare il D.D.G. 18860 del 28/12/2006 del [OSCURATO:PERSONA] e Foreste, con il quale era stata affidata al Consorzio una parte del “Programma d) dell’A.P.O. ‘[OSCURATO:PERSONA] delle Acque’ – POR Calabria 2000 - 2006 Misura 3.1 – Azione 1.3b”, parte di programma “avente finalità di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] regionale di assolvere al compito di poter emettere i ruoli di bonifica attraverso la costituzione del catasto e il piano di classifica degli immobili del comprensorio consortile”. Ed aveva, quindi, concluso che a tanto conseguiva la conversione in rapporto di lavoro subordinato, richiamando precedenti di legittimità, secondo i quali, in tale ipotesi non rilevano “le concrete modalità di svolgimento del rapporto” (cfr. facciate 5-7 della sua sentenza). 9.1. Ergo, avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere donde il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”. 10. Il ricorrente, pe rtanto, di nuovo soccombente , dev’ess ere condannatoal pa gamento, in favore del controricorr ente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e l’altro intimato, che non si è costituitoin questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 200,00 per esborsi e Euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ul
Sentenza Cassazione n. 09251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris