Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:597
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003CJ0189_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-189/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 5 maggio 2003 , [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig.

W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalle sig.re H. G. Sevenster e C. Wissels, e dal sig. N.A.J.

Bel, in qualità di agenti, convenuto, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai sigg.

P. Jann (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig.

K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra M.-F.

Contet, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 5 maggio 2004, viste le osservazioni presentate dalle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 giugno 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, adottando nell’ambito della legge sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione disposizioni in forza delle quali: – un’impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] dev’essere munita di un’autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e per tale autorizzazione sono richieste tasse; – il personale dirigente delle dette imprese di vigilanza dev’essere munito di un’autorizzazione, anch’essa soggetta al pagamento di una tassa; – il personale di tali imprese distaccato dallo Stato membro di stabilimento nei [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA]; – il personale dev’essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto dei [OSCURATO:PERSONA], mentre agli installatori di dispositivi di allarme vengono imposte condizioni circa le loro qualificazioni professionali, senza che venga tenuto conto delle qualificazioni conseguite in un altro Stato membro, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE, nonché delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

Ambito normativo

2. [OSCURATO:PERSONA] l’attività delle imprese private di vigilanza e d’investigazione è disciplinata dalla Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (legge sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione), emanata il 24 ottobre 1997 ( Staatsblad 1997, pag. 500; in prosieguo: la «legge 1997»), dal Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (regolamento sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione) del 3 marzo 1999 (Stcrt. 1999, pag. 60; in prosieguo: il «regolamento 3 marzo 1999») e dalla Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (circolare amministrativa sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione) del 16 marzo 1999 (Stcrt. 1999, pag. 60).

3. L’art. 2, n. 1, della legge 1997 dispone un divieto di esercizio dell’attività privata di vigilanza e d’investigazione, salva autorizzazione del ministro competente.

Ai termini del n. 2 del medesimo articolo, inoltre: «Il ministro può concedere un’esenzione da tale divieto ad imprese di vigilanza ovvero d’investigazione, nel caso in cui il carattere delle [loro] attività non richieda l’applicazione delle regole ai sensi o in ragione degli artt. 6-10.

Tale esenzione può essere subordinata a condizioni».

4. Dall’art. 7, n. 1, della detta legge risulta che anche l’assunzione di dirigenti da parte delle imprese private di vigilanza richiede un’autorizzazione del ministro competente.

5. L’art. 9, n. 8, della detta legge 1997 prescrive alle imprese private di vigilanza e d’investigazione di provvedere affinché il loro personale porti con sé, nello svolgimento delle rispettive attività, un titolo di legittimazione («legitimatiebewijs»), conforme ad un modello stabilito dal ministro competente.

Tale documento attesta, come emerge dal combinato disposto degli artt. 7, n. 2, della legge 1997 e 13, n. 2, del regolamento 3 marzo 1999, che l’impresa corrispondente ha ricevuto la necessaria autorizzazione amministrativa per assumere la persona che detiene il titolo di legittimazione.

6. Infine, ai sensi dell’art. 8 della legge 1997, il ministro competente stabilisce altresì, con riferimento a determinate categorie, requisiti di formazione per il personale delle imprese private di vigilanza o d’investigazione.

Tali imprese possono affidare lo svolgimento dei loro compiti solo a persone che soddisfano i requisiti di formazione in materia.

Al n. 2 di questo articolo è disposto che: «Il ministro può concedere un’esenzione da questa disposizione».

7. Le disposizioni dell’art. 8 della legge 1997 vengono in particolare concretizzate dagli artt. 5 e 11 del regolamento 3 marzo 1999.

Ai sensi del n. 1 di tale art. 5, le imprese private di vigilanza possono affidare compiti di sorveglianza esclusivamente a persone in possesso di uno specifico diploma, l’[OSCURATO:PERSONA], conferito da due istituti olandesi: la [OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Il n. 5 del medesimo articolo riconosce come equipollenti numerosi altri diplomi, tutti egualmente conferiti da istituti dei [OSCURATO:PERSONA].

8. Il suddetto regolamento prescrive, inoltre, all’art. 11, n. 1, che le imprese di vigilanza private possono affidare l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di allarme unicamente a persone in possesso di un diploma riconosciuto dal ministro competente.

Il n. 2 del medesimo articolo elenca come riconosciuti quattro diplomi in totale, conferiti tutti da istituti dei [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento precontenzioso

9. Ritenendo le condizioni poste dalla normativa nazionale controversa contrarie all’art. 49 CE nonché alle direttive 89/48 e 92/51, la [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato un procedimento per inadempimento.

10. Dopo aver diffidato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] a svolgere osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato, in data 11 dicembre 2001, invitando il suddetto Stato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

Poiché il governo dei [OSCURATO:PERSONA] non ha dato alcun seguito a tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente ricorso.

Sul ricorso

11. A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha mosso, originariamente, quattro addebiti vertenti sulle condizioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio sul suo territorio di un’attività di vigilanza privata.

12. Trattasi, rispettivamente, delle seguenti censure: – incompatibilità con l’art. 49 CE dell’obbligo di un’autorizzazione preventiva, a pagamento, da parte delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], per le imprese private di vigilanza e d’investigazione aventi sede in un altro Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali tali imprese già soggiacciono nello Stato di origine; – incompatibilità con l’art. 49 CE dell’obbligo di un’autorizzazione similare per il personale dirigente delle dette imprese; – incompatibilità con l’art. 49 CE dell’obbligo di un titolo di legittimazione («legitimatiebewijs»), per il personale delle dette imprese, rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] dietro pagamento di un corrispettivo, senza tener conto del fatto che gli interessati in ogni caso devono essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto emessi dal proprio Stato di appartenenza; – incompatibilità con l’art. 49 CE e con le direttive 89/48 e 92/51 dell’obbligo, per il personale delle dette imprese, di un diploma rilasciato da un istituto dei [OSCURATO:PERSONA] e, per gli installatori di dispositivi di allarme, di qualificazioni particolari, senza che sia tenuto conto di quelle già conseguite nello Stato di origine.

13. Nel corso dell’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato agli atti per la parte del ricorso fondata sulla quarta censura, confermando invece le prime tre.

L’inadempimento denunciato dev’essere esaminato, allora, unicamente in base all’art. 49 CE.

Sulla prima e sulla seconda censura Argomenti delle parti

14. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se la tutela dei consumatori può eventualmente giustificare talune restrizioni alla libera prestazione dei servizi in tale settore, l’obbligo posto alle imprese in questione stabilite in un altro Stato membro e intenzionate ad offrire i propri servizi nei [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ai loro dirigenti, dall’altro, di essere muniti di un’autorizzazione preventiva non costituisce, invero, una misura appropriata.

In particolare, la normativa nazionale controversa non terrebbe conto degli obblighi ai quali i prestatori di servizi stranieri già soggiacciono nello Stato membro di stabilimento (v. sentenza 9 marzo 2000, causa C‑355/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1221) e importerebbe spese supplementari ingiustificate (v. sentenza 9 agosto 1994, causa C‑43/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3803).

15. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] contesta l’inadempimento riguardo ai suddetti punti.

Pur ammettendo che le condizioni e gli obblighi denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono suscettibili di ostacolare la libera prestazione dei servizi, esso è dell’opinione che tali restrizioni siano giustificate dall’interesse generale e, in particolare, dalla necessità di tutelare clienti e cittadini contro eventuali abusi delle imprese private di vigilanza e d’investigazione.

Le dette misure costituirebbero strumenti adeguati e proporzionati per proteggere tali persone contro pratiche illegali e disoneste.

In tale contesto sarebbe di peculiare importanza esaminare intenti e antecedenti del personale dirigente delle imprese di vigilanza e d’investigazione; diversamente sarebbe ben poco il valore degli accertamenti sull’affidabilità delle stesse imprese.

Peraltro i costi della concessione delle diverse autorizzazioni e attestazioni non sarebbero smodati.

16. Anche se non contiene disposizioni che esplicitamente stabiliscano in quale modo si debba tener conto delle qualificazioni che un’impresa privata di vigilanza o i suoi dirigenti abbiano conseguito nello Stato di stabilimento, la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA] ne permetterebbe, nondimeno, nell’ambito di una domanda di autorizzazione ministeriale, quale prevista all’art. 2, n. 2, della legge 1997, la presa in considerazione.

In mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario degli obblighi a carico delle imprese di cui trattasi, sarebbe in pratica molto difficile determinare in quale misura i diversi obblighi imposti dai singoli Stati membri equivalgano a quelli posti dai [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte

17. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una normativa nazionale che subordina l’esercizio di prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un’impresa avente sede in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).

18. Trattando di normative analoghe a quella oggetto della prima censura della [OSCURATO:PERSONA], e in presenza di argomenti simili a quelli sostenuti dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha statuito che una siffatta restrizione non può essere giustificata poiché, escludendo che si tenga conto degli obblighi ai quali il prestatore di servizi transfrontaliero è già assoggettato nello Stato membro nel quale è stabilito, va oltre, in ogni caso, quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito, che è quello di garantire uno stretto controllo sulle dette attività (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 36-38, e 29 aprile 2004, causa C‑171/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5645, punto 60).

Identica conclusione s’impone per quanto riguarda la normativa oggetto della seconda censura della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire relativamente all’obbligo per i dirigenti delle imprese in questione di essere muniti di un’autorizzazione.

19. In merito all’argomento del governo dei [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’esistenza di una prassi amministrativa che tiene conto, nell’ambito dell’art. 2, n. 2, della legge 1997, degli obblighi posti dallo Stato membro di origine, occorre notare che il detto governo non è stato in grado di dimostrare con la dovuta precisione l’esistenza di tale prassi.

In ogni caso, per giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato CE (v., in particolare, sentenza 9 marzo 2000, causa C‑358/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1255, punto 17).

20. Ne discende che la condizione della previa autorizzazione imposta alle imprese private di vigilanza e d’investigazione nonché ai loro dirigenti, quale prevista dalla vigente legislazione dei [OSCURATO:PERSONA], non può essere giustificata da motivi di interesse generale in quanto non ha tenuto conto degli obblighi ai quali le dette imprese e persone già soggiacciono nello Stato di origine.

21. Ciò considerato, le prime due censure della [OSCURATO:PERSONA] sono fondate. Sulla terza censura Argomenti delle parti

22. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche l’obbligo di possedere un documento di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], imposto al personale delle imprese private di vigilanza e d’investigazione aventi sede in un altro Stato membro, costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi da parte delle dette imprese.

Si tratterebbe di una condizione sproporzionata, atteso che tale personale distaccato dev’essere in ogni caso in possesso di una carta d’identità o di un passaporto emessi dallo Stato membro di origine (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).

23. Peraltro, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] applicherebbero il detto obbligo in maniera generalizzata, senza tener conto di eventuali controlli preventivi già operati nello Stato membro di origine.

24. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale obbligo rappresenta un’importante garanzia per la qualità e l’affidabilità dei servizi prestati dalle imprese in questione, soprattutto per i cittadini che si trovino confrontati alle attività del personale di queste.

Il titolo di legittimazione, oltre a svolgere una funzione identificativa, certificherebbe anche che il suo portatore è competente ad esercitare attività di vigilanza o d’investigazione nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA], laddove un passaporto o una carta d’identità non fornirebbero nessuna indicazione sulle competenze dell’interessato.

Di conseguenza, solo il titolo di legittimazione costituirebbe uno strumento adeguato e proporzionato di tutela dei cittadini contro eventuali interventi illegali.

25. In ogni caso, sarebbe sempre possibile una deroga ministeriale, conformemente all’art. 8, n. 2, della legge 1997.

26. Il corrispettivo richiesto per il rilascio di un titolo di legittimazione varrebbe, tra l’altro, solamente a coprire le spese di emissione e non sarebbe eccessivo. Giudizio della Corte

27. Al riguardo risulta dalla giurisprudenza della Corte che va considerato una restrizione alla libera prestazione dei servizi anche l’obbligo fatto ai membri del personale di un’impresa privata di vigilanza o d’investigazione di essere in possesso di un documento d’identificazione rilasciato dalle autorità dello Stato membro di prestazione dei servizi.

Le formalità che implica l’ottenimento di tale documento d’identificazione possono, infatti, rendere più onerosa la prestazione di servizi transfrontalieri (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39).

28. Quanto a un’eventuale giustificazione di tale misura per ragioni di tutela dei cittadini, quali invocate dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato che il personale delle imprese in questione che si reca in un altro Stato membro dev’essere comunque in possesso di una carta d’identità o di un passaporto e che tali documenti bastano a permetterne l’identificazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).

29. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha fatto altresì valere che, oltre a svolgere una funzione d’identificazione della persona interessata, il detto titolo risponde anche ad una funzione di legittimazione della stessa in quanto ne certifica la gamma di competenze.

Non sarebbe escluso, infatti, che, sotto tale profilo, il possesso di un titolo siffatto possa rafforzare la fiducia dei cittadini nel personale delle imprese private di vigilanza e d’investigazione.

30. Al riguardo, anche se il titolo di legittimazione vale senz’altro ad attestare competenze e onorabilità professionale del personale delle imprese di vigilanza e d’investigazione provenienti da altri Stati membri e attive nei [OSCURATO:PERSONA], un obbligo del genere costituisce una restrizione che va ben oltre quanto necessario a raggiungere lo scopo perseguito, in quanto non viene tenuto conto dei controlli e delle verifiche eventualmente già effettuati nello Stato membro di origine e che appunto attesterebbero competenze e onorabilità degli interessati (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66).

31. Per quanto riguarda l’esenzione ministeriale invocata in proposito dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 54-58 delle conclusioni, che dall’art. 8, n. 2, della legge 1997 non risulta esplicitamente che la possibilità di esenzione, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, trovi comunque applicazione anche per il riconoscimento, nell’ambito del rilascio del titolo di legittimazione in parola, di qualificazioni professionali conseguite in altri Stati membri.

La detta norma non può dunque giustificare l’obbligo di possedere un titolo siffatto.

32. Ne deriva che anche la terza censura della [OSCURATO:PERSONA] è fondata, in quanto non si è tenuto conto, relativamente all’obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine.

33. Alla luce di quanto precede occorre allora constatare che, adottando nell’ambito della legge 1997, disposizioni in forza delle quali: – un’impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] nonché i suoi dirigenti devono essere muniti di un’autorizzazione e sono imposte spese per tale autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e – il personale di tali imprese distaccato dallo Stato di stabilimento nei [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia sia tenuto conto, quanto all’obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

34. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rimasto sostanzialmente soccombente contro le prime tre censure della [OSCURATO:PERSONA], dev’essere condannato alle spese ad esse relative.

Per quanto riguarda la quarta censura, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato in udienza, le parti non hanno fatto domanda di spese.

Occorre dunque applicare in proposito l’art. 69, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura, ai cui sensi ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannato ai tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, per il resto, ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Adottando, nell’ambito della legge sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione 24 ottobre 1997, disposizioni in forza delle quali: – un’impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] nonché i suoi dirigenti devono essere muniti di un’autorizzazione e sono imposte spese per tale autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e – il personale di tali imprese distaccato dallo Stato di stabilimento nei [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia sia tenuto conto, quanto all’obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato ai tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

Per il resto, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0189_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-189/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 5 maggio 2003 , [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalle sig.re H. G. Sevenster e C. Wissels, e dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agenti, convenuto, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra  R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 5 maggio 2004, viste le osservazioni presentate dalle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 giugno 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, adottando nell’ambito della legge sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione disposizioni in forza delle quali: – un’impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] dev’essere munita di un’autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e per tale autorizzazione sono richieste tasse; – il personale dirigente delle dette imprese di vigilanza dev’essere munito di un’autorizzazione, anch’essa soggetta al pagamento di una tassa; – il personale di tali imprese distaccato dallo Stato membro di stabilimento nei [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA]; – il personale dev’essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto dei [OSCURATO:PERSONA], mentre agli installatori di dispositivi di allarme vengono imposte condizioni circa le loro qualificazioni professionali, senza che venga tenuto conto delle qualificazioni conseguite in un altro Stato membro, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE, nonché delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25). Ambito normativo 2. [OSCURATO:PERSONA] l’attività delle imprese private di vigilanza e d’investigazione è disciplinata dalla Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (legge sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione), emanata il 24 ottobre 1997 ( Staatsblad 1997, pag. 500; in prosieguo: la «legge 1997»), dal Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (regolamento sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione) del 3 marzo 1999 (Stcrt. 1999, pag. 60; in prosieguo: il «regolamento 3 marzo 1999») e dalla Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (circolare amministrativa sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione) del 16 marzo 1999 (Stcrt. 1999, pag. 60). 3. L’art. 2, n. 1, della legge 1997 dispone un divieto di esercizio dell’attività privata di vigilanza e d’investigazione, salva autorizzazione del ministro competente. Ai termini del n. 2 del medesimo articolo, inoltre: «Il ministro può concedere un’esenzione da tale divieto ad imprese di vigilanza ovvero d’investigazione, nel caso in cui il carattere delle [loro] attività non richieda l’applicazione delle regole ai sensi o in ragione degli artt. 6-10. Tale esenzione può essere subordinata a condizioni». 4. Dall’art. 7, n. 1, della detta legge risulta che anche l’assunzione di dirigenti da parte delle imprese private di vigilanza richiede un’autorizzazione del ministro competente. 5. L’art. 9, n. 8, della detta legge 1997 prescrive alle imprese private di vigilanza e d’investigazione di provvedere affinché il loro personale porti con sé, nello svolgimento delle rispettive attività, un titolo di legittimazione («legitimatiebewijs»), conforme ad un modello stabilito dal ministro competente. Tale documento attesta, come emerge dal combinato disposto degli artt. 7, n. 2, della legge 1997 e 13, n. 2, del regolamento 3 marzo 1999, che l’impresa corrispondente ha ricevuto la necessaria autorizzazione amministrativa per assumere la persona che detiene il titolo di legittimazione. 6. Infine, ai sensi dell’art. 8 della legge 1997, il ministro competente stabilisce altresì, con riferimento a determinate categorie, requisiti di formazione per il personale delle imprese private di vigilanza o d’investigazione. Tali imprese possono affidare lo svolgimento dei loro compiti solo a persone che soddisfano i requisiti di formazione in materia. Al n. 2 di questo articolo è disposto che: «Il ministro può concedere un’esenzione da questa disposizione». 7. Le disposizioni dell’art. 8 della legge 1997 vengono in particolare concretizzate dagli artt. 5 e 11 del regolamento 3 marzo 1999. Ai sensi del n. 1 di tale art. 5, le imprese private di vigilanza possono affidare compiti di sorveglianza esclusivamente a persone in possesso di uno specifico diploma, l’[OSCURATO:PERSONA], conferito da due istituti olandesi: la [OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Il n. 5 del medesimo articolo riconosce come equipollenti numerosi altri diplomi, tutti egualmente conferiti da istituti dei [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il suddetto regolamento prescrive, inoltre, all’art. 11, n. 1, che le imprese di vigilanza private possono affidare l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di allarme unicamente a persone in possesso di un diploma riconosciuto dal ministro competente. Il n. 2 del medesimo articolo elenca come riconosciuti quattro diplomi in totale, conferiti tutti da istituti dei [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento precontenzioso 9. Ritenendo le condizioni poste dalla normativa nazionale controversa contrarie all’art. 49 CE nonché alle direttive 89/48 e 92/51, la [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato un procedimento per inadempimento. 10. Dopo aver diffidato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] a svolgere osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato, in data 11 dicembre 2001, invitando il suddetto Stato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro due mesi a decorrere dalla sua notifica. Poiché il governo dei [OSCURATO:PERSONA] non ha dato alcun seguito a tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente ricorso. Sul ricorso 11. A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha mosso, originariamente, quattro addebiti vertenti sulle condizioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio sul suo territorio di un’attività di vigilanza privata. 12. Trattasi, rispettivamente, delle seguenti censure: – incompatibilità con l’art. 49 CE dell’obbligo di un’autorizzazione preventiva, a pagamento, da parte delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], per le imprese private di vigilanza e d’investigazione aventi sede in un altro Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali tali imprese già soggiacciono nello Stato di origine; – incompatibilità con l’art. 49 CE dell’obbligo di un’autorizzazione similare per il personale dirigente delle dette imprese; – incompatibilità con l’art. 49 CE dell’obbligo di un titolo di legittimazione («legitimatiebewijs»), per il personale delle dette imprese, rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] dietro pagamento di un corrispettivo, senza tener conto del fatto che gli interessati in ogni caso devono essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto emessi dal proprio Stato di appartenenza; – incompatibilità con l’art. 49 CE e con le direttive 89/48 e 92/51 dell’obbligo, per il personale delle dette imprese, di un diploma rilasciato da un istituto dei [OSCURATO:PERSONA] e, per gli installatori di dispositivi di allarme, di qualificazioni particolari, senza che sia tenuto conto di quelle già conseguite nello Stato di origine. 13. Nel corso dell’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato agli atti per la parte del ricorso fondata sulla quarta censura, confermando invece le prime tre. L’inadempimento denunciato dev’essere esaminato, allora, unicamente in base all’art. 49 CE. Sulla prima e sulla seconda censura Argomenti delle parti 14. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se la tutela dei consumatori può eventualmente giustificare talune restrizioni alla libera prestazione dei servizi in tale settore, l’obbligo posto alle imprese in questione stabilite in un altro Stato membro e intenzionate ad offrire i propri servizi nei [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ai loro dirigenti, dall’altro, di essere muniti di un’autorizzazione preventiva non costituisce, invero, una misura appropriata. In particolare, la normativa nazionale controversa non terrebbe conto degli obblighi ai quali i prestatori di servizi stranieri già soggiacciono nello Stato membro di stabilimento (v. sentenza 9 marzo 2000, causa C‑355/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1221) e importerebbe spese supplementari ingiustificate (v. sentenza 9 agosto 1994, causa C‑43/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3803). 15. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] contesta l’inadempimento riguardo ai suddetti punti. Pur ammettendo che le condizioni e gli obblighi denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono suscettibili di ostacolare la libera prestazione dei servizi, esso è dell’opinione che tali restrizioni siano giustificate dall’interesse generale e, in particolare, dalla necessità di tutelare clienti e cittadini contro eventuali abusi delle imprese private di vigilanza e d’investigazione. Le dette misure costituirebbero strumenti adeguati e proporzionati per proteggere tali persone contro pratiche illegali e disoneste. In tale contesto sarebbe di peculiare importanza esaminare intenti e antecedenti del personale dirigente delle imprese di vigilanza e d’investigazione; diversamente sarebbe ben poco il valore degli accertamenti sull’affidabilità delle stesse imprese. Peraltro i costi della concessione delle diverse autorizzazioni e attestazioni non sarebbero smodati. 16. Anche se non contiene disposizioni che esplicitamente stabiliscano in quale modo si debba tener conto delle qualificazioni che un’impresa privata di vigilanza o i suoi dirigenti abbiano conseguito nello Stato di stabilimento, la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA] ne permetterebbe, nondimeno, nell’ambito di una domanda di autorizzazione ministeriale, quale prevista all’art. 2, n. 2, della legge 1997, la presa in considerazione. In mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario degli obblighi a carico delle imprese di cui trattasi, sarebbe in pratica molto difficile determinare in quale misura i diversi obblighi imposti dai singoli Stati membri equivalgano a quelli posti dai [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 17. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una normativa nazionale che subordina l’esercizio di prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un’impresa avente sede in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35). 18. Trattando di normative analoghe a quella oggetto della prima censura della [OSCURATO:PERSONA], e in presenza di argomenti simili a quelli sostenuti dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha statuito che una siffatta restrizione non può essere giustificata poiché, escludendo che si tenga conto degli obblighi ai quali il prestatore di servizi transfrontaliero è già assoggettato nello Stato membro nel quale è stabilito, va oltre, in ogni caso, quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito, che è quello di garantire uno stretto controllo sulle dette attività (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 36-38, e 29 aprile 2004, causa C‑171/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5645, punto 60). Identica conclusione s’impone per quanto riguarda la normativa oggetto della seconda censura della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire relativamente all’obbligo per i dirigenti delle imprese in questione di essere muniti di un’autorizzazione. 19. In merito all’argomento del governo dei [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’esistenza di una prassi amministrativa che tiene conto, nell’ambito dell’art. 2, n. 2, della legge 1997, degli obblighi posti dallo Stato membro di origine, occorre notare che il detto governo non è stato in grado di dimostrare con la dovuta precisione l’esistenza di tale prassi. In ogni caso, per giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato CE (v., in particolare, sentenza 9 marzo 2000, causa C‑358/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1255, punto 17). 20. Ne discende che la condizione della previa autorizzazione imposta alle imprese private di vigilanza e d’investigazione nonché ai loro dirigenti, quale prevista dalla vigente legislazione dei [OSCURATO:PERSONA], non può essere giustificata da motivi di interesse generale in quanto non ha tenuto conto degli obblighi ai quali le dette imprese e persone già soggiacciono nello Stato di origine. 21. Ciò considerato, le prime due censure della [OSCURATO:PERSONA] sono fondate. Sulla terza censura Argomenti delle parti 22. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche l’obbligo di possedere un documento di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], imposto al personale delle imprese private di vigilanza e d’investigazione aventi sede in un altro Stato membro, costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi da parte delle dette imprese. Si tratterebbe di una condizione sproporzionata, atteso che tale personale distaccato dev’essere in ogni caso in possesso di una carta d’identità o di un passaporto emessi dallo Stato membro di origine (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40). 23. Peraltro, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] applicherebbero il detto obbligo in maniera generalizzata, senza tener conto di eventuali controlli preventivi già operati nello Stato membro di origine. 24. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale obbligo rappresenta un’importante garanzia per la qualità e l’affidabilità dei servizi prestati dalle imprese in questione, soprattutto per i cittadini che si trovino confrontati alle attività del personale di queste. Il titolo di legittimazione, oltre a svolgere una funzione identificativa, certificherebbe anche che il suo portatore è competente ad esercitare attività di vigilanza o d’investigazione nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA], laddove un passaporto o una carta d’identità non fornirebbero nessuna indicazione sulle competenze dell’interessato. Di conseguenza, solo il titolo di legittimazione costituirebbe uno strumento adeguato e proporzionato di tutela dei cittadini contro eventuali interventi illegali. 25. In ogni caso, sarebbe sempre possibile una deroga ministeriale, conformemente all’art. 8, n. 2, della legge 1997. 26. Il corrispettivo richiesto per il rilascio di un titolo di legittimazione varrebbe, tra l’altro, solamente a coprire le spese di emissione e non sarebbe eccessivo. Giudizio della Corte 27. Al riguardo risulta dalla giurisprudenza della Corte che va considerato una restrizione alla libera prestazione dei servizi anche l’obbligo fatto ai membri del personale di un’impresa privata di vigilanza o d’investigazione di essere in possesso di un documento d’identificazione rilasciato dalle autorità dello Stato membro di prestazione dei servizi. Le formalità che implica l’ottenimento di tale documento d’identificazione possono, infatti, rendere più onerosa la prestazione di servizi transfrontalieri (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39). 28. Quanto a un’eventuale giustificazione di tale misura per ragioni di tutela dei cittadini, quali invocate dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato che il personale delle imprese in questione che si reca in un altro Stato membro dev’essere comunque in possesso di una carta d’identità o di un passaporto e che tali documenti bastano a permetterne l’identificazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40). 29. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha fatto altresì valere che, oltre a svolgere una funzione d’identificazione della persona interessata, il detto titolo risponde anche ad una funzione di legittimazione della stessa in quanto ne certifica la gamma di competenze. Non sarebbe escluso, infatti, che, sotto tale profilo, il possesso di un titolo siffatto possa rafforzare la fiducia dei cittadini nel personale delle imprese private di vigilanza e d’investigazione. 30. Al riguardo, anche se il titolo di legittimazione vale senz’altro ad attestare competenze e onorabilità professionale del personale delle imprese di vigilanza e d’investigazione provenienti da altri Stati membri e attive nei [OSCURATO:PERSONA], un obbligo del genere costituisce una restrizione che va ben oltre quanto necessario a raggiungere lo scopo perseguito, in quanto non viene tenuto conto dei controlli e delle verifiche eventualmente già effettuati nello Stato membro di origine e che appunto attesterebbero competenze e onorabilità degli interessati (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66). 31. Per quanto riguarda l’esenzione ministeriale invocata in proposito dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 54-58 delle conclusioni, che dall’art. 8, n. 2, della legge 1997 non risulta esplicitamente che la possibilità di esenzione, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, trovi comunque applicazione anche per il riconoscimento, nell’ambito del rilascio del titolo di legittimazione in parola, di qualificazioni professionali conseguite in altri Stati membri. La detta norma non può dunque giustificare l’obbligo di possedere un titolo siffatto. 32. Ne deriva che anche la terza censura della [OSCURATO:PERSONA] è fondata, in quanto non si è tenuto conto, relativamente all’obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine. 33. Alla luce di quanto precede occorre allora constatare che, adottando nell’ambito della legge 1997, disposizioni in forza delle quali: – un’impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] nonché i suoi dirigenti devono essere muniti di un’autorizzazione e sono imposte spese per tale autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e – il personale di tali imprese distaccato dallo Stato di stabilimento nei [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia sia tenuto conto, quanto all’obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE. Decisione relativa alle spese Sulle spese 34. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rimasto sostanzialmente soccombente contro le prime tre censure della [OSCURATO:PERSONA], dev’essere condannato alle spese ad esse relative. Per quanto riguarda la quarta censura, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato in udienza, le parti non hanno fatto domanda di spese. Occorre dunque applicare in proposito l’art. 69, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura, ai cui sensi ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannato ai tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, per il resto, ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Adottando, nell’ambito della legge sulle imprese private di vigilanza e d’investigazione 24 ottobre 1997, disposizioni in forza delle quali: – un’impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] nonché i suoi dirigenti devono essere muniti di un’autorizzazione e sono imposte spese per tale autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e – il personale di tali imprese distaccato dallo Stato di stabilimento nei [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia sia tenuto conto, quanto all’obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato ai tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. Per il resto, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris