Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24312/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena inflitta; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso da [OSCURATO:PERSONA] - con i quali la ricorrente si duole del vizio di motivazione e del travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza del concorso di persone - sono inammissibili in quanto costituiti da doglianze particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a fondamento delle richieste avanzate, nonostante i giudici del gravame abbiano adeguatamente motivato sulla ricostruzione del fatto nonché sulla funzione svolta dall'imputata, la quale fungeva da palo e da ausilio per consentire alla coimputata di assicurarsi la refurtiva; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento del reato di furto nella forma tentata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui, con completa e lineare motivazione si è esclusa la configurabilità del tentativo atteso che i fatti si sono svolti sotto la diretta osservazione del personale di vigilanza.

Il motivo di ricorso prospetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide e a cui si intende dare seguito, secondo cui integra il reato di furto in supermercato consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge in ordine al ruolo, a lei attribuito, di partecipe - è parimenti manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza, ove è stato adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del concorso delle due imputate nella commissione del fatto di reato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante la presenza di idonea sorveglianza - èmanifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493); che sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato quanto affermato condivisibilmente da questa Corte di legittimità secondo cui è configurabile l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede «nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso I'll marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] (,..-..... , í r DePOSATATA t% [OSCURATO:PERSONA] i 2026 ..2Giudiziario korM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena inflitta; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso da [OSCURATO:PERSONA] - con i quali la ricorrente si duole del vizio di motivazione e del travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza del concorso di persone - sono inammissibili in quanto costituiti da doglianze particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a fondamento delle richieste avanzate, nonostante i giudici del gravame abbiano adeguatamente motivato sulla ricostruzione del fatto nonché sulla funzione svolta dall'imputata, la quale fungeva da palo e da ausilio per consentire alla coimputata di assicurarsi la refurtiva; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento del reato di furto nella forma tentata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui, con completa e lineare motivazione si è esclusa la configurabilità del tentativo atteso che i fatti si sono svolti sotto la diretta osservazione del personale di vigilanza. Il motivo di ricorso prospetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide e a cui si intende dare seguito, secondo cui integra il reato di furto in supermercato consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge in ordine al ruolo, a lei attribuito, di partecipe - è parimenti manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza, ove è stato adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del concorso delle due imputate nella commissione del fatto di reato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante la presenza di idonea sorveglianza - èmanifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493); che sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato quanto affermato condivisibilmente da questa Corte di legittimità secondo cui è configurabile l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede «nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] (,..-..... , í r DePOSATATA t% [OSCURATO:PERSONA] i 2026 ..2Giudiziario korM
Sentenza Cassazione n. 24312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris