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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02387/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01L0X0Y) n. in Albania il 26/1/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 7/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in data 21/4/2022, aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di rapina aggravata, porto abusivo di un coltello ed altro, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il primo motivo del ricorso che lamenta l'erronea valutazione della prova in relazione al delitto di rapina è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito che l'affermazione di responsabilità riposa sul riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o.

Stilli, reputato particolarmente attendibile anche in ragione del ruolo di funzionario di P.S. ricoperto.

La difesa si limita ad una generica confutazione de il giudizio di attendibilità del teste formulato dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 2.1 Destituite di pregio risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio giacché, contrariamente all'assunto difensivo, la pena base per il delitto di rapina è stata fissata al minimo edittale mentre l'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione è stata convalidata dai giudici territoriali in ragione della loro congruità in rapporto alla gravità dei fatti.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01L0X0Y) n. in Albania il 26/1/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 7/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in data 21/4/2022, aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di rapina aggravata, porto abusivo di un coltello ed altro, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il primo motivo del ricorso che lamenta l'erronea valutazione della prova in relazione al delitto di rapina è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito che l'affermazione di responsabilità riposa sul riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. Stilli, reputato particolarmente attendibile anche in ragione del ruolo di funzionario di P.S. ricoperto. La difesa si limita ad una generica confutazione de il giudizio di attendibilità del teste formulato dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 2.1 Destituite di pregio risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio giacché, contrariamente all'assunto difensivo, la pena base per il delitto di rapina è stata fissata al minimo edittale mentre l'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione è stata convalidata dai giudici territoriali in ragione della loro congruità in rapporto alla gravità dei fatti. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02387/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris