CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 28455/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 26602/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 38 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresen- ta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 -intimato- F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 26602/2020 Numero sezionale 3814/2021 avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 277/2020 Numero di raccolta generale 28455/2021Data pubblicazione 15/10/2021 depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, nato nell’[OSCURATO:PERSONA] – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese raggiungendo dapprima la Libia e quindi l’Italia per sottrarsi alla vendetta dei parenti del padre che gli contestavano di non esserne il figlio biologico per avere avuto la madre una relazio- ne extraconiugale e per cercare il vero padre che sapeva essere venuto in Italia - ricorre con tre motivi per la cassazione del decre- to in epigrafe indicato. 2. La Corte d’appello di Lecce con la sentenza in epigrafe indi- cata ha rigettato l’impugnazione proposta e confermato il provve- dimento con cui il competente tribunale aveva respinto l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione interna- zionale ed a quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei pre- supposti di legge. 3. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichia- rato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata conces- sione della protezione sussidiaria alla quale il ricorrente aveva dirit- to per le condizioni socio politiche del Paese di origine; la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 251 del 2007 e l’omessa ap- plicazione dell’art. 10 della Costituzione; la contraddittorietà tra 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 26602/2020 fonti citate e conclusioni. Il giudice di merito ha escluso un conflitto Numero sezionale 3814/2021Numero di raccolta generale 28455/2021 armato interno o internazionale nella zona a sud della Nigeria, da Data pubblicazione 15/10/2021 cui proviene il richiedente, senza consultare fonti aggiornate. Il motivo è inammissibile perché fa valere un travisamento dei contenuti delle Coi che non risulta affatto dall’impugnato provvedi- mento senza, in ciò, confrontarsi con l’impugnata sentenza là dove la corte di merito ha rettamente posto a base della verifica la no- zione della situazione di violenza indiscriminata equiparabile al con- flitto armato interno indicata dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità in conformità con la nota giurisprudenza della CGUE; e perché contesta nel merito le conclusioni raggiunte dalla Corte ter- ritoriale incorrendo in una critica di fatto non apprezzabile nel giu- dizio di legittimità. Il motivo è altresì inammissibile là dove non dialoga con il provvedimento impugnato nella parte in cui questo esclude, nella zona del sud della Nigeria da cui proviene il richiedente, una vio- lenza indiscriminata anche quale esito della operatività del gruppo terroristico di [OSCURATO:PERSONA], invece indicato come presente nel nord est del Nigeria, Paese di cui pure la Corte di merito valorizza l’estrema vastità dei territori. 2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5 6 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e dell’art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008; difetto di motivazione e travisa- mento dei fatti. Nel denegare la protezione umanitaria la Corte di merito non ha valutato la situazione socio-economica del paese di provenienza, la situazione del ricorrente e quella cui egli sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio nella comparazione tra le due. Le conclusioni sull’assenza di rischio sarebbero apodittiche. Il motivo è inammissibile per contrasto con il costante orienta- mento di questa Corte. La lesione dei diritti umani fondamentali, integrativi dello statu- to dell’individuo, connessa alla situazione di rischio presente nel Paese di provenienza, deve essere allegata dal ricorrente e permet- 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 26602/2020 tere una individualizzazione di quel rischio, idonea a consentireNumero sezionale 3814/2021Numero di raccolta generale 28455/2021 al giudice di merito la necessaria e concreta comparazione tra i due Data pubblicazione 15/10/2021 contesti di vita dello straniero rispetto alla deprivazione nel godi- mento dei primi e tanto là dove, diversamente, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo sogget- to, ma, piuttosto, quella del suo Paese di origine, in termini del tut- to generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (vd., da ultimo, Cass. 04/08/2021, n. 22274; in termini: Cass. 03/04/2019, n. 9304). Dell’indicato principio, nel solco della cui affermazione si pone anche Cass. SU n. 24413 del 2021, la Corte d’appello fa corretta applicazione nella parte in cui rileva, nella inattendibilità del rac- conto reso, l’insussistenza di ulteriori ragioni di vulnerabilità. Il ri- corso, che delle norme in applicazione, nella interpretazione conso- lidata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, vorrebbe offrire una diversa interpretazione, è inammissibile anche perché non of- fre ragione per mutare indirizzo (art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.). Il raffronto tra il contesto socio-economico di riferimento nel Paese di accoglienza e quello di provenienza non vale infatti, esau- stivamente, ad integrare i presupposti per il riconoscimento del di- ritto alla protezione umanitaria alla cui definizione deve concorrere la situazione di vulnerabilità del richiedente protezione, puntual- mente allegata, nella raggiunta integrazione nel Paese di accoglien- za : elementi questi che, obliterati in ricorso, rendono, oltre alle in- dicate ragioni, inammissibile la portata critica perché generica. Il motivo è altresì generico e quindi inammissibile anche per il dedotto difetto assoluto di motivazione ed il travisamento dei fatti che sono sostenuti in ricorso solo discorsivamente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; l’omessa ap- plicazione dell’art.5 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 19 d.lgs. cit.; l’omessa applicazione dell’art. 10 della Costituzione; l’omessa valu- 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 26602/2020 tazione di fonti informative relative alla situazione socio-economica Numero sezionale 3814/2021Numero di raccolta generale 28455/2021 del Paese; l’omesso esame della condizione personale del richie-Data pubblicazione 15/10/2021 dente. Il motivo è inammissibile perché generico e, all’esito e nel re- sto, perché sollecita una rivalutazione del merito attraverso una di- versa lettura dei fatti per un sindacato non proponibile in sede di legittimità. 4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima se- zione civile del 28 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A