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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15803/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ritenne Calancea responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e lo condannò alla pena di anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Si rappresenta che la notifica "era stata effettuata a mezzo di posta nelle forme dell'art. 157, co.8 c.p.p. per compiuta giacenza" per cui, essendo all'epoca l'imputato assistito da un difensore di ufficio, non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'interessato. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e la mancanza di motivazione rafforzata.

Si osserva che la Corte territoriale aveva tenuto in considerazione il quantitativo di droga sequestrato, l' "esistenza di materiale per il confezionamento" e "il comportamento tenuto nell'immediatezza dall'imputato" senza però confrontarsi con gli elementi che avevano indotto il Tribunale ad assolvere l'imputato, venendo così meno all'obbligo di motivazione rafforzata che gravava sulla Corte territoriale. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.

Si deduce che l'imputato era incensurato e non risultavano a suo carico processi pendenti, i fatti erano risalenti ed era stato riconosciuto il fatto di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non inammissibilità del ricorso impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La notifica è stata tentata al domicilio dichiarato e l'ufficiale giudiziario, dopo aver constatato, alle ore 15,30 del 12/10/2023 e alle ore 16,00 del 18/10/2023, l'assenza del destinatario e delle altre persone che, a norma dell'art. 157 cod. proc. pen., avrebbero potuto ricevere l'atto, ha provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale.

E' stata, inoltre, inviata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dalla norma.

Il ricorso contesta l'idoneità della notifica a far conoscere all'imputato la celebrazione della fase processuale ma non individua difformità dei modello legale idonee a integrare una causa di nullità.

L'imputato, inoltre, aveva piena contezza della pendenza del procedimento, essendo stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in vinculis dinanzi al GIP che aveva convalidato la misura precautelare.

Aveva, inoltre, proceduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Va, quindi, escluso che l'imputato non avesse conoscenza del processo pendente a suo carico.3.

Supera, invece, il vaglio di ammissibilità il secondo motivo d'impugnazione.

Sul punto, in via preliminare, occorre richiamare i recenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808; n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02; n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112; n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430; n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487), secondo cui la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", suscettibile di scardinare l'esito liberatorio, impone al giudice dell'impugnazione il rispetto di due regulae iuris: da un lato, quella del ricorso a una motivazione rafforzata, dall'altro, quello della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, quando la differente decisione scaturisca da una diversa valutazione della prova dichiarativa.

In ordine al primo aspetto, che viene il rilievo nel caso in esame, è stato precisato che il giudice di appello che riformi l'assoluzione in primo grado deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata.

In definitiva, la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

Per la riforma in appello di una pronuncia assolutoria, dunque, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (cfr. Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082).

4. Alla luce di tali premesse interpretative, deve ritenersi che le censure difensive non siano manifestamente infondate.

I cardini dell'assoluzione erano rappresentati: dal quantitativo di droga z2c2h4X0 sequestrato, compatibile con la costituzione di una scorta in vista di future assunzioni; dalla detenzione della sostanza all'interno dell'abitazione; dall'assenza di elementi che provassero i contatti con assuntori della sostanza.

Tali elementi sono ignorati dalla sentenza di appello che fa discendere la condanna dall'assegnazione di una maggior capacità dimostrativa della finalità di spaccio ad alcune delle circostanze già valutate dal Tribunale, senza tuttavia considerare quelle di segno contrario che il Tribunale aveva previlegiato.

Non si rinvengono, ad esempio, nella sentenza impugnata elementi relativi alle condizioni reddituali o al fabbisogno giornaliero di droga dell'imputato in grado di smentire l'ipotesi difensiva secondo cui la droga detenuta costituiva una scorta in vista di future assunzioni.

Anche in relazione all'assenza di contatti con gli acquirenti non viene fornito alcun elemento, ad esempio afferente al breve periodo di osservazione, che privi di forza dimostrativa i dati valorizzati dal Tribunale.

4. All'ammissibilità del motivo, come anticipato, consegue la declaratoria d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, essendo il relativo termine giunto a compimento il 9/5/2024, non essendo intervenuti periodi di sospensione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ritenne Calancea responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e lo condannò alla pena di anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si rappresenta che la notifica "era stata effettuata a mezzo di posta nelle forme dell'art. 157, co.8 c.p.p. per compiuta giacenza" per cui, essendo all'epoca l'imputato assistito da un difensore di ufficio, non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'interessato. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e la mancanza di motivazione rafforzata. Si osserva che la Corte territoriale aveva tenuto in considerazione il quantitativo di droga sequestrato, l' "esistenza di materiale per il confezionamento" e "il comportamento tenuto nell'immediatezza dall'imputato" senza però confrontarsi con gli elementi che avevano indotto il Tribunale ad assolvere l'imputato, venendo così meno all'obbligo di motivazione rafforzata che gravava sulla Corte territoriale. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Si deduce che l'imputato era incensurato e non risultavano a suo carico processi pendenti, i fatti erano risalenti ed era stato riconosciuto il fatto di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non inammissibilità del ricorso impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La notifica è stata tentata al domicilio dichiarato e l'ufficiale giudiziario, dopo aver constatato, alle ore 15,30 del 12/10/2023 e alle ore 16,00 del 18/10/2023, l'assenza del destinatario e delle altre persone che, a norma dell'art. 157 cod. proc. pen., avrebbero potuto ricevere l'atto, ha provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale. E' stata, inoltre, inviata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dalla norma. Il ricorso contesta l'idoneità della notifica a far conoscere all'imputato la celebrazione della fase processuale ma non individua difformità dei modello legale idonee a integrare una causa di nullità. L'imputato, inoltre, aveva piena contezza della pendenza del procedimento, essendo stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in vinculis dinanzi al GIP che aveva convalidato la misura precautelare. Aveva, inoltre, proceduto alla nomina di un difensore di fiducia. Va, quindi, escluso che l'imputato non avesse conoscenza del processo pendente a suo carico.3. Supera, invece, il vaglio di ammissibilità il secondo motivo d'impugnazione. Sul punto, in via preliminare, occorre richiamare i recenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808; n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02; n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112; n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430; n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487), secondo cui la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", suscettibile di scardinare l'esito liberatorio, impone al giudice dell'impugnazione il rispetto di due regulae iuris: da un lato, quella del ricorso a una motivazione rafforzata, dall'altro, quello della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, quando la differente decisione scaturisca da una diversa valutazione della prova dichiarativa. In ordine al primo aspetto, che viene il rilievo nel caso in esame, è stato precisato che il giudice di appello che riformi l'assoluzione in primo grado deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. In definitiva, la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). Per la riforma in appello di una pronuncia assolutoria, dunque, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (cfr. Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082). 4. Alla luce di tali premesse interpretative, deve ritenersi che le censure difensive non siano manifestamente infondate. I cardini dell'assoluzione erano rappresentati: dal quantitativo di droga z2c2h4X0 sequestrato, compatibile con la costituzione di una scorta in vista di future assunzioni; dalla detenzione della sostanza all'interno dell'abitazione; dall'assenza di elementi che provassero i contatti con assuntori della sostanza. Tali elementi sono ignorati dalla sentenza di appello che fa discendere la condanna dall'assegnazione di una maggior capacità dimostrativa della finalità di spaccio ad alcune delle circostanze già valutate dal Tribunale, senza tuttavia considerare quelle di segno contrario che il Tribunale aveva previlegiato. Non si rinvengono, ad esempio, nella sentenza impugnata elementi relativi alle condizioni reddituali o al fabbisogno giornaliero di droga dell'imputato in grado di smentire l'ipotesi difensiva secondo cui la droga detenuta costituiva una scorta in vista di future assunzioni. Anche in relazione all'assenza di contatti con gli acquirenti non viene fornito alcun elemento, ad esempio afferente al breve periodo di osservazione, che privi di forza dimostrativa i dati valorizzati dal Tribunale. 4. All'ammissibilità del motivo, come anticipato, consegue la declaratoria d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, essendo il relativo termine giunto a compimento il 9/5/2024, non essendo intervenuti periodi di sospensione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la
Decreto Cassazione n. 15803/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris