Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08229/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggetti del delitto di cui all'art. 5. d.lgs. n. 74 del 2000 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta, per un verso, ha evidenziato che la G.d.F. ha tenuto conto dei costi relativi all'acquisto dei attrezzature e all'esecuzione di lavori sostenuti dall'impresa dell'imputato, come risultanti della fatture passive in atti; per altro verso, ha ribadito la sussistenza del dolo specifico, desunto dalla mancata tenuta delle scritture contabili, dalla cessazione dell'impresa in assenza di dichiarazioni fiscali, dalla effettiva evasione delle imposte per ben tre annualità consecutive; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, per un verso, evidenziato che la gravità del fatto, relativo all'omessa integrale dichiaraziontdei redditi per tre annualità e per importi rilevanti, rappresentata un elemento ostativo a una mitigazione della pena, e, per altro verso, che, nella specie non sono comunque u presentltititabili ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggetti del delitto di cui all'art. 5. d.lgs. n. 74 del 2000 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta, per un verso, ha evidenziato che la G.d.F. ha tenuto conto dei costi relativi all'acquisto dei attrezzature e all'esecuzione di lavori sostenuti dall'impresa dell'imputato, come risultanti della fatture passive in atti; per altro verso, ha ribadito la sussistenza del dolo specifico, desunto dalla mancata tenuta delle scritture contabili, dalla cessazione dell'impresa in assenza di dichiarazioni fiscali, dalla effettiva evasione delle imposte per ben tre annualità consecutive; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, per un verso, evidenziato che la gravità del fatto, relativo all'omessa integrale dichiaraziontdei redditi per tre annualità e per importi rilevanti, rappresentata un elemento ostativo a una mitigazione della pena, e, per altro verso, che, nella specie non sono comunque u presentltititabili ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2