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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29781/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è in parte non consentito, in quanto volto a prospettare il tema della mancata applicazione della recidiva, non dedotto nell'atto di appello, e in parte manifestamente infondato, in quanto il giudizio di comparazione nel caso di recidiva reiterata non può essere formulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è in parte non consentito, in quanto volto a prospettare il tema della mancata applicazione della recidiva, non dedotto nell'atto di appello, e in parte manifestamente infondato, in quanto il giudizio di comparazione nel caso di recidiva reiterata non può essere formulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 29781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris