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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 38260/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del riCorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentena del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen.

La Corte ha rilevato che l'imputata, rimasta assente nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato con l'atto di appello la nomina del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato anche quale procuratore spéciale al fine di proporre impugnazione e dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio legale di tale professionista.

Tuttavia, l'elezione di domicilio non risultava corredata dalla autenticazione, da parte del difensore, della firma dell'imputata, sicché la Corte ha ritenuto che tale elezione non fosse valida e, pertanto, l'atto di impugnazione inammissibile stante il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico mOtivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto che la sottosdrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore e procuratore speciale, cdnsiderato quale atto principale, riverberasse i suoi effetti anche sulla elezione di domicilio, contestualmente presentata a mezzo PEC. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

L'elezione di domicilio non è corredata dalla autenticazione da parte del difensore della firma dell'imputata.

Si rileva che l'art. 162 cod. proc. pen. prevede che la firma dell'imputato sulla elezione di domicilio debba essere autenticata dal difensore e si tratta di un atto personale a forma vincolata.

Correttamente, inoltre, la Corte ha ricordato il principio di diritto secondo il quale, è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato prgsso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentida del difensore nominato (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019), Gaiazzi, Rv. 275961).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di fauro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 10/4- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del riCorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentena del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen. La Corte ha rilevato che l'imputata, rimasta assente nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato con l'atto di appello la nomina del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato anche quale procuratore spéciale al fine di proporre impugnazione e dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio legale di tale professionista. Tuttavia, l'elezione di domicilio non risultava corredata dalla autenticazione, da parte del difensore, della firma dell'imputata, sicché la Corte ha ritenuto che tale elezione non fosse valida e, pertanto, l'atto di impugnazione inammissibile stante il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico mOtivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto che la sottosdrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore e procuratore speciale, cdnsiderato quale atto principale, riverberasse i suoi effetti anche sulla elezione di domicilio, contestualmente presentata a mezzo PEC. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'elezione di domicilio non è corredata dalla autenticazione da parte del difensore della firma dell'imputata. Si rileva che l'art. 162 cod. proc. pen. prevede che la firma dell'imputato sulla elezione di domicilio debba essere autenticata dal difensore e si tratta di un atto personale a forma vincolata. Correttamente, inoltre, la Corte ha ricordato il principio di diritto secondo il quale, è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato prgsso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentida del difensore nominato (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019), Gaiazzi, Rv. 275961). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di fauro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 10/4- [OSCURATO:PERSONA]
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