Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42174/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento all'elemento soggettivo del reato e alla rilevanza della crisi economica è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito e contrario all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zanchi, Rv. 259190) (si veda pag. 4 da cui risulta l'assenza di allegazioni sulla crisi economica e sulle strategie per fronteggiarla anche con il ricorso a misure sfavorevoli del proprio patrimonio).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo la corte argomentato le ragioni per le quali si era discostata dal minimo edittale.

La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento all'elemento soggettivo del reato e alla rilevanza della crisi economica è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito e contrario all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zanchi, Rv. 259190) (si veda pag. 4 da cui risulta l'assenza di allegazioni sulla crisi economica e sulle strategie per fronteggiarla anche con il ricorso a misure sfavorevoli del proprio patrimonio). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo la corte argomentato le ragioni per le quali si era discostata dal minimo edittale. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore
Sentenza Cassazione n. 42174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris