CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 05398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2021 il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con riferimento al delitto di cui all'art. 319 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 27 marzo 2020 e 23 aprile 2020 (capo 7), e di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 4 maggio 2020 (capo 18). Al capo 7) si contesta al Sancilio di aver corrotto [OSCURATO:PERSONA], assessore ai lavori pubblici del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mediante la dazione di un cellulare I- phone 11 e una fornitura di arredi per il [OSCURATO:PERSONA] in cambio del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio e, segnatamente, per la sua intercessione con il progettista della variante 3 del nuovo porto commerciale di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta avrebbe convinceva il direttore dei lavori a rivolgersi al ricorrente per la fornitura di computer, stampanti e per il cablaggio della rete. Al capo 18) si contesa all'indagato di aver dato ad [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di RUP in relazione ai lavori della biblioteca del Comune di [OSCURATO:PERSONA], un telefono I- phone 11 pro max e un computer Mac book pro per un valore di circa 3.000,00 euro, al fine di ottenere la liquidazione in via prioritaria della propria fattura, per l'emissione della determinazione di aggiudicazione della gara in proprio favore, per la concertazione del contenuto dei motivi che il Sancilio avrebbe dovuto trasmettere all'Anac per opporsi al ricorso presentato dal concorrente secondo classificato, per la comunicazione dei nominativi di altri partecipanti, per la concertazione del contenuto del bando di gara e per la rideterminazione del contenuto economico dell'aggiudicazione da euro 467.121.000 a 608.200.000 euro. 2. Con la decisione impugnata il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Trani, in relazione al capo 7), riqualificato dal giudice per le indagini preliminari nel delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis cod. pen. Il Tribunale del riesame, inoltre, in riforma del titolo cautelare disposto con relazione al delitto di cui al capo 18), ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con le misure, cumulativamente applicate, del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare attività d'impresa per la durata di un anno. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Sancilio, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente: -1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza e alla residua esigenza cautelare del pericolo di recidiva in relazione al delitto di corruzione contestato al capo 18) e la mancanza di motivazione in relazione ai motivi nuovi enunciati nell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, comma 1, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; -2) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, comma 1, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; -3) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla massima estensione temporale prevista per entrambe le misure applicate cumulativamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. Precisa il ricorrente che tale ultimo motivo deve intendersi riferito alla sola misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con ordinanza del 5 luglio 2021, ha medio tempore revocato nei confronti del Sancilio la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa per la durata di un anno, mantenendo la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 22 novembre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata in data 9 dicembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi nel quale lamenta la decontestualizzazione degli elementi probatori da parte del Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza e al pericolo di recidiva in relazione al delitto contestato al capo 18) e la carenza di motivazione rispetto ai motivi nuovi enunciati nell'udienza di riesame. Deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe illogicamente qualificato le dazioni dei due dispositivi elettronici operata dal Sancilio in favore del funzionario comunale Lisena come indebite e finalizzate a lucrare vantaggi e non già come forniture istituzionali indotte dalle specifiche e mirate richieste di quest'ultimo. Il ricorrente, in particolare, si duole del travisamento delle prove acquisite, con riferimento all'epoca della dazione delle utilità, che il Tribunale, per corroborare l'elemento dell'accordo sinallagmatico, avrebbe erroneamente ritenuto coeva al conferimento dell'appalto relativo alla biblioteca di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 21 febbraio 2020, ancorché fosse successiva, essendo avvenuta in data 4 maggio 2020. Contesta, inoltre, il ricorrente che vi sia stata una rideterminazione in aumento del quadro economico dell'appalto conferito in suo favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; l'apprezzamento espresso in proposito dal Tribunale del riesame sarebbe stato fondato su una errata interpretazione del colloquio intercettato tra il Lisena e la moglie, addetta agli uffici della [OSCURATO:PERSONA] (prog. 2628 del 20 febbraio 2020). Contesta, inoltre, il ricorrente che vi sia stata una violazione del dovere funzionale del Lisena di riservatezza sull'identità degli altri partecipanti alla gara d'appalto in favore del Sancilio. Si duole ancora il ricorrente della omessa motivazione con riguardo al possibile diverso inquadramento della vicenda nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen. 3. Occorre rilevare in via preliminare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Il controllo riservato a questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima tacie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimís: Cass. F, n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. Contarini;Cass. 1, n. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177; Cass. 4, n. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104). 4. Muovendo da tali consolidati principi, il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Esula, dunque, dai limiti del sindacato di legittimità la diversa lettura degli elementi probatori indicati dal ricorrente e la proposizione di una interpretazione alternativa della conversazione intercorsa tra il Lisena e la moglie rispetto a quella fornita dal Tribunale, che, peraltro, risulta non manifestamente illogica anche con riferimento al richiamo allusivo ai «fastidi» sostenuti dal Sancilio per l'aggiudicazione. Inammissibile si rivela anche la censura svolta in ordine alla corretta qualificazione della condotta contesta, in quanto il ricorrente non si limita a sussunnere il fatto così come accertato dal Tribunale del riesame in una diversa fattispecie incriminatrice, bensì propone la riqualificazione del delitto di corruzione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità solo all'esito di una rilettura di merito degli elementi probatori raccolti. 5. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ritenuto concreto e attuale nell'ordinanza impugnata. Rileva, infatti, il ricorrente che la destrutturazione dell'originario compendio indiziario raccolto nei confronti del Sancilio e del quadro delle contestazioni al medesimo svolte, operata dal Tribunale del riesame, non potrebbe non incidere proprio sulla sussistenza e sulla «tenuta» dell'unica e residua esigenza cautelare. 6. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per genericità. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affenmare apoditticamente l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato per effetto del ridimensionamento del quadro delle contestazioni, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e formulare specifiche censure agli argomenti posti a fondamento della stessa. 7. In data 30 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi, con i quali ha censurato la decontestualizzazione degli elementi probatori favorevoli al ricorrente da parte del Tribunale del riesame, che li avrebbe travisati e sviliti considerandoli atomisticamente; in particolare, ad avviso del ricorrente, il Tribunale d Bari avrebbe travisato il significato delle espressioni captate dal Lisena nei propri soliloqui mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. 8. Il motivo è, tuttavia, inammissibile in quanto, ancora una volta, contesta in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 9. Con il terzo motivo il ricorrente censure la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla massima estensione temporale prevista per le misure interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare attività d'impresa. Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, determinato la durata delle misure interdittive, peraltro applicate cumulativamente, nella misura massima consentita dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. con motivazione solo apparente («si reputa adeguata la durata massima»). Precisa, inoltre, il ricorrente che la censura attualmente deve essere riferita alla sola durata del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Basi, con ordinanza emessa in data 5 luglio 2021, su istanza della difesa, ha revocato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa ai sensi dell'art.290 cod. proc. pen. 10. Occorre rilevare, in via preliminare, che sul punto sussiste l'interesse a ricorrere del Sancilio.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con l'ordinanza del 5 luglio 2021, infatti, non ha provveduto a una nuova e complessiva diagnosi cautelare, bensì ha esclusivamente revocato, come richiesto dalla difesa, il divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa, in quanto il mantenimento di questa misura interdittiva avrebbe comportato ripercussioni negative per numerosi dipendenti dell'impresa del Sancilio, integralmente estranei ai fatti per i quali si procede. Permane, dunque, l'interesse del ricorrente a contestare nel giudizio di legittimità l'omessa motivazione della durata del residuo divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto tale misura interdittiva ha valenza autonoma e non è stata incisa dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. 11. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Il Tribunale del riesame di Bari ha reputato «in virtù dell'oggettivo rilievo delle condotte collusive ... adeguata la durata massima delle misure interdittive, pari ad anni uno» (pag. 30 dell'ordinanza impugnata). Il riferimento «all'oggettivo rilievo delle condotte collusive», tuttavia, assolve all'obbligo di motivazione in modo meramente apparente, in quanto, attestandosi sulla constatazione di una sorta di autoevidenza delle condotte illecite accertate, non esplicita le ragioni poste a fondamento della determinazione della durata della misura interdittiva. Il richiamo «all'oggettivo rilievo delle condotte collusive», peraltro, in assenza di più stringenti e pregnanti connotazioni, si rivela inidoneo, già sul piano puramente lessicale, a giustificare la fissazione della durata della misura interdittiva in coincidenza con limite massimo previsto dal legislatore. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, rilevato come, in tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale (Sez. 3, n. 39752 del 16 settembre 2021, non massimata; Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016, dep. 2017, Marino, Rv. 269091 - 01; Sez. 6, n. 8167 del 11/02/2016, P.m. in proc. Macrì, Ry. 265846 - 01). La novella del 2015, infatti, nel prevedere rispetto alla normativa previgente un «modello flessibile» di durata della misura ínterdittiva — per un periodo oggetto di valutazione discrezionale del giudice, non superiore nel massimo a dodici mesi — impone al giudice della cautela uno specifico onere di motivazione in punto di durata della medesima (Sez. 5, n. 1325 del 18/11/2015, dep. 2016, Zappalà, non massimata) e tale determinazione costituisce espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bari sezione del riesame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo