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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26947/2026

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della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,in parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data26 febbraio 2021 dal Tribunale di Ravenna, ha dichiarato non doversi procederenei confronti dell’imputato in relazione a due reati allo stesso contestati permancanza di querela e, per contro, ha confermato l’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato stesso in relazione a tre reati di ricettazione di veicoli(una bicicletta e due autovetture), accertati ripetitivamente il 24 agosto 2017,l’11 novembre 2017 ed il giorno 1 novembre 2017, con conseguenterideterminazione del trattamento sanzionatorio già stabilito in continuazione conprecedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancata assoluzione dell’imputato e per esclusione della applicazione deldisposto dell’art. 131-bis cod. pen. stanti l’assenza di univocità delle risultanzeprobatorie con riguardo alla ricettazione dei veicoli, avendo l’imputato affermatodi avere trovato la bicicletta in stato di abbandono ed essendo insufficienti anchegli elementi relativi alla consumazione della ricettazione delle autovetture.Sarebbe poi stata omessa la valutazione sulla riqualificazione delle condottecome violazione dell’art. 712 cod. pen. e sarebbe stata erroneamente esclusal’applicazione del disposto dell’art. 131-bis cod. pen.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis e 62 n. 4cod. pen.3.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio non essendo staticonsiderati correttamente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso sopra indicati, che appaiono esseremeritevoli di trattazione congiunta e che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, la mancatariqualificazione della condotta, il mancato riconoscimento di circostanzedelle relative motivazioni, sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6) sullequestioni dedotte non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineatanell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;che, corretta appare la qualificazione giuridica delle condotte dell’imputatocome violazione dell’art. 648 cod. pen. il che porta implicitamente ad escluderela riqualificazione della stesse come violazione dell’art. 712 cod. pen.che, il motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione del dispostodi cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché lacensura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appellosecondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata (si vedano pagg. 3 e 4), che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunquenon corretto;che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,in parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data26 febbraio 2021 dal Tribunale di Ravenna, ha dichiarato non doversi procederenei confronti dell’imputato in relazione a due reati allo stesso contestati permancanza di querela e, per contro, ha confermato l’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato stesso in relazione a tre reati di ricettazione di veicoli(una bicicletta e due autovetture), accertati ripetitivamente il 24 agosto 2017,l’11 novembre 2017 ed il giorno 1 novembre 2017, con conseguenterideterminazione del trattamento sanzionatorio già stabilito in continuazione conprecedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancata assoluzione dell’imputato e per esclusione della applicazione deldisposto dell’art. 131-bis cod. pen. stanti l’assenza di univocità delle risultanzeprobatorie con riguardo alla ricettazione dei veicoli, avendo l’imputato affermatodi avere trovato la bicicletta in stato di abbandono ed essendo insufficienti anchegli elementi relativi alla consumazione della ricettazione delle autovetture.Sarebbe poi stata omessa la valutazione sulla riqualificazione delle condottecome violazione dell’art. 712 cod. pen. e sarebbe stata erroneamente esclusal’applicazione del disposto dell’art. 131-bis cod. pen.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis e 62 n. 4cod. pen.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio non essendo staticonsiderati correttamente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso sopra indicati, che appaiono esseremeritevoli di trattazione congiunta e che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, la mancatariqualificazione della condotta, il mancato riconoscimento di circostanzedelle relative motivazioni, sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6) sullequestioni dedotte non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineatanell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;che, corretta appare la qualificazione giuridica delle condotte dell’imputatocome violazione dell’art. 648 cod. pen. il che porta implicitamente ad escluderela riqualificazione della stesse come violazione dell’art. 712 cod. pen.che, il motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione del dispostodi cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché lacensura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appellosecondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata (si vedano pagg. 3 e 4), che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunquenon corretto;che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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