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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:17
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0037

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'8 FEBBRAIO 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, I — Il signor [OSCURATO:PERSONA] non è ignoto a questa Corte la quale, già due volte, ha avuto occasione di giudicare i ricorsi da lui proposti contro la Commissione delle Comunità europee dalla quale egli è stato assunto nel 1958.

Dapprima dipendente temporaneo e incaricato di mansioni d'ordine, per quattro anni era guardia notturna, indi veniva nominato in ruolo come usciere al grado D

2. [OSCURATO:PERSONA] dava prova al tempo stesso di coscienziosità e di una lodevole ambizione.

Nel 1962 egli seguiva un corso di operatore presso la [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] e diveniva effettivamente operatore nel servizio meccanografia della Commissione nel 1963, col grado C

3. Indi, dopo un corso di perfezionamento sull'uso degli ordinatori della terza generazione, otteneva un diploma della IBM e svolgeva, dal 1966, le mansioni di pannellista e gestore.

Mentre fino al 1967 i rapporti informativi sul suo conto erano favorevoli, nel 1969 il giudizio era molto meno lusinghiero.

Appunto in questa occasione, su un primo ricorso del [OSCURATO:PERSONA] diretto contro il rapporto informativo, voi avete rifiutato di sindacare la valutazione delle sue attitudini professionali effettuata dall'amministrazione (sentenza 17 marzo 1971, II Sezione, causa 29-70).

Nel 1970, essendo stata respinta la sua candidatura a un concorso interno per dei posti di categoria B presso il servizio meccanografico, la Corte (I Sezione) accoglieva il ricorso e annullava la decisione della commissione esaminatrice con sentenza 14 giugno 1972 (causa 44-71).

L'attuale ricorso del [OSCURATO:PERSONA] riguarda del pari un concorso interno, bandito nel 1971, allo scopo di coprire quattro posti di vice-assistente nella carriera B 5/B

4. Il bando di concorso precisava che le mansioni relative a questi posti consistevano nell'«effettuare, sotto controllo, dei lavori operativi, in particolare: preparazione delle carte JOB e organizzazione dei lavori con archiviazione delle carte e nastri magnetici; controllo delle uscite: o: svolgere le mansioni di pannellista su ordinatore della terza generazione per lo svolgimento dei lavori in operating system».

Fra le condizioni per l'ammissione al concorso vi erano le «cognizioni del livello degli studi secondari comprovati da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente» ed inoltre la «conoscenza elementare della programmazione e l'uso di un linguaggio Cobol, Fortran o altro».

Si presentarono quindici candidati.

La commissione giudicatrice ne escludeva sei, fra cui il [OSCURATO:PERSONA].

Degli otto candidati che avevano partecipato effettivamente alle prove, sei venivano iscritti dalla commissione giudicatrice nell'elenco degli idonei; i quattro primi venivano nominati vice-assistenti.

Il 1 o dicembre 1971, il ricorrente veniva informato dal capo della divisione del personale che la sua candidatura non era stata accettata.

Egli chiedeva di conoscerne le ragioni e, con nota 25 gennaio 1972, il capo della divisione assunzioni gli indicava i motivi di detta decisione, consistenti nel fatto che, secondo la commissione giudicatrice, egli non possedeva i requisiti per l'ammissione che ho testé menzionato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora alla Commissione, il 23 febbraio, un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto allora vigente.

Non avendo ricevuto risposta, il 27 giugno 1972, egli ha proposto a questa Corte un ricorso contro il silenzio-rifiuto della Commissione.

Il ricorrente vi chiede di annullare, non solo il silenzio-rifiuto, ma del pari il bando di concorso COM/184/71, la decisione con cui la commissione giudicatrice l'ha escluso dal concorso e infine, come conseguenza, le nomine effettuate in esito al concorso stesso.

II — Esaminerò in primo luogo le conclusioni dirette contro il «bando di concorso», cioè contro la decisione con cui la Commissione ha messo a concorso quattro posti vacanti di vice-assistente.

Il procedimento dei concorsi di assunzione è stabilito dall'allegato III dello statuto.

L'art. 1 di questo enumera i dati che devono essere contenuti nel bando di concorso; fra questi figura (n. 1, lettera g) il limite d'età per i candidati come pure l'abbuono di età a favore dei dipendenti che sono già in servizio da almeno un anno.

Il ricorrente deduce anzitutto la violazione di questa disposizione.

È infatti pacifico che il bando di concorso non indica alcun limite di età.

Questo mezzo fa sorgere due questioni:

1. La prima è di legittimità.

L'amministrazione è obbligata a indicare nel bando di concorso i limiti di età? Se non la indica, il concorso si deve ritenere invalido? Il tenore stesso dell'art. 1, n. 1, nella versione in vigore nel momento in cui il concorso è stato bandito, mi sembra imporre una risposta affermativa.

Su nove indicazioni che il bando di concorso deve contenere, due sole hanno, secondo questa disposizione, carattere facoltativo.

Si tratta delle «cognizioni linguistiche» (lettera f) che devono essere indicate solo «eventualmente» qualora siano richieste dalla natura particolare dei posti da coprire, come pure della possibile deroga al principio posto dall' art. 28, comma a, dello statuto, il quale impone alle Comunità di assumere soltanto cittadini degli Stati membri che godano dei diritti civili; questa deroga è evidentemente rimessa alla discrezione dell'autorità che ha il potere di nomina (lettera i).

Il bando di concorso deve naturalmente contenere questa indicazione solo se l'istituzione di cui trattasi si è valsa della facoltà di concedere una deroga.

Per contro, tutte le altre indicazioni enumerate devono obbligatoriamente figurare nel bando di concorso.

Questo vale non solo, ad esempio, per la natura del concorso, la natura delle mansioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire ovvero per i diplomi e altri titoli o per il livello di esperienza professionale richiesti, ma vale del pari per i limiti di età.

La versione in vigore a quell'epoca non lascia in proposito alcun margine discrezionale all'autorità amministrativa.

Con sentenza 22 marzo 1972 (Costacur-ta, causa 78-71), la Corte (I Sezione) ha affermato che le indicazioni elencate nell'art. 1, n. 1, dell'allegato III hanno lo scopo di garantire che, nei casi in cui si deve coprire un posto mediante concorso, le condizioni di assunzione siano il più possibile aderenti alle esigenze del posto e che nello stabilire l'obbligo di precisare queste condizioni nel bando di concorso, gli autori dello statuto hanno voluto evitare che l'autorità che ha il potere di nomina possa giustificare l'esclusione di determinati candidati adducen-do delle condizioni di assunzione che non siano state previamente comunicate in modo appropriato a tutti gli interessati.

Fra queste condizioni, l'età dei candidati può essere un fattore importante per quanto riguarda la qualità e il rendimento delle persone da assumere.

D altro canto, alla fissazione del limite di età fa riscontro la concessione di un vantaggio particolare ai dipendenti già in servizio, giacché questi fruiscono di un abbuono d'età in ragione della loro anzianità.

Tanto la lettera, quanto lo spirito della disposizione in esame hanno quindi indotto la Corte ad affermare che il bando di concorso deve, a. pena di nullità, precisare i limiti d'età come pure l'abbuono a favore dei candidati già in servizio.

Senza dubbio, la sentenza 22 marzo 1972 aggiunge che non si può escludere che i limiti d'età siano irrilevanti per determinati posti e che, in questo caso, si deve poter assumere il candidato in base ad una scelta più ampia possibile; essa soggiunge però che questa possibilità, di carattere eccezionale, si può ammettere solo in vista della natura specifica dei posti da coprire e che, in tal caso, il bando di concorso deve indicare espressamente che i limiti di età non sono stati ritenuti necessari.

Questo e, signori, lo stato della giurisprudenza.

Aggiungerò un'altra considerazione: la nozione di limiti di età non può essere riferita al solo limite superiore, cioè all'età oltre la quale i candidati non possono essere assunti; essa riguarda pure il limite inferiore, cioè l'età minima che può essere richiesta dall'amministrazione per lo svolgimento di determinate mansioni.

Queste ragioni per imporre all'autorità amministrativa l'obbligo di indicare i limiti d'età in caso di concorso non hanno impedito, è vero, agli autori dello statuto, di modificare su questo punto l'allegato III giacché, nel regolamento n. 1473/72 del Consiglio, entrato in vigore il 1 o luglio 1972, alla lettera g) dell'art. 1, n. 1, è stata aggiunta la parola «eventualmente».

D'ora in poi, l'indicazione dei limiti d'età non è quindi più necessaria.

Dobbiamo forse interpretare il vecchio statuto alla luce di questa modifica? È questa la tesi della Commissione.

Dal canto mio, ritengo che, al contrario, benchè il Consiglio, per ragioni di opportunità, abbia ritenuto di dover rinunziare all'obbligo in precedenza stabilito, la nuova disciplina non può evidentemente prevalere su quella precedente che era perfettamente chiara, né giustificare, a posteriori, un'interpretazione diversa da quella accolta dalla Corte nella sentenza 22 marzo 1972.

Il legislatore ha senza dubbio il diritto di cambiar parere, il giudice però ha il dovere di applicare le norme in vigore all' epoca dei fatti sui quali deve statuire.

Vi propongo quindi di confermare, su questo primo punto, quanto la Prima Sezione della Corte ha già affermato in un caso identico e per motivi perfettamente validi.

2. Sorge però un'altra questione sollevata dalla Commissione.

Il mezzo relativo alla mancata indicazione del limite di età nel bando di concorso sarebbe inammissibile, giacché il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe interesse a dedurlo Su quindici persone che si erano portate candidati, una sola infatti, nata nel 1922, era più anziana del ricorrente, nato nel 1928.

Tutti i restanti cadidati erano molto più giovani: le loro date di nascita vanno dal 1936 al 1947.

Di conseguenza, sostiene la Commissione, se il limite di età fosse stato fissato a 60 o anche a 50 anni, la situazione sarebbe rimasta immutata giacché nemmeno il candidato più anziano sarebbe stato escluso.

Per contro, se il limite di età fosse stato fissato a 40 anni, la conseguenza sarebbe stata l'eliminazione del ricorrente.

Vi è, signori, una ragione di principio per respingere questi argomenti: L'interesse ad agire, nel campo di cui ci stiamo occupando, cioè l'interesse a chiedere l'annullamento di un atto amministrativo, si può valutare unicamente in relazione alle condizioni dell'atto introduttivo, non già in relazione ai motivi dedotti.

Il candidato non ammesso al concorso ha senza dubbio interesse a criticare le operazioni del concorso dal quale ritiene di essere stato illegittimamente escluso.

Qualsiasi mezzo d'illegittimità da lui dedotto non può essere considerato inammissibile, giacché l'oggetto stesso del suo ricorso è di ottenere che la legittimità sia rispettata; ed è compito del giudice di garantire questo rispetto.

Dobbiamo ritenere allora che il motivo è. inefficace? Che, anche se fondato, non può portare all'annullamento dell'atto impugnato? A mio parere, non è questo il caso nostro, giacché nel ragionamento della Commissione vi sono due punti deboli: In primo luogo, nulla consente di affermare che, se fosse stato fissato un limite di età, la situazione sarebbe rimasta immutata ovvero la candidatura del ricorrente sarebbe stata senz'altro esclusa.

Se fosse stata fissata l'età minima, il risultato avrebbe potuto essere, al contrario, quello di escludere i candidati più giovani; nel caso dell'età massima, il limite avrebbe potuto far escludere solo il candidato più anziano e non il ricorrente stesso.

Soprattutto, l'abbuono d'età avrebbe fatto intervenire un elemento diverso dall'età stessa, cioè l'anzianità di servizio, e nulla consente di ritenere che la situazione sarebbe rimasta immutata.

Non credo che voi possiate, su questo punto, fare dei pronostici «alla rovescia» e, sostituendovi all'amministrazione, ac-certare quali sarebbero state le conseguenze della fissazione del limite d'età ad un livello piuttosto che a un altro.

Voi vi trovate di fronte ad una disposizione chiara ed imperativa; la sua violazione è fatta valere dal ricorrente il cui interesse ad ottenere l'annullamento del bando di concorso è fuori discussione.

Il mezzo mi pare fondato.

Concludo dunque decisamente per l'annullamento di questa decisione che ha bandito il concorso, contro la quale sono state espressamente formulate delle conclusioni.

III — Dobbiamo ora accertare se sia legittima la decisione con cui la commissione esaminatrice ha escluso il [OSCURATO:PERSONA] dal concorso.

Il ricorrente deduce in proposito la violazione dell'art. 25 dello statuto a norma del quale (1 o comma, 2 o inciso) le decisioni individuali prese a carico del dipendente devono essere motivate, e dell'art. 5 dell'allegato III a norma del quale la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti fissati dal bando di concorso.

Ora, tanto la relazione della commissione giudicatrice, quanto la nota con cui il capo della divisione assunzioni ha notificato detta decisione al ricorrente sarebbero, secondo quest'ultimo, inadeguatamente motivate in quanto la relazione, come la nota, si limita a riprodurre testualmente le indicazioni del bando di concorso relative alle qualifiche richieste dai candidati, senza precisare le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né un' esperienza professionale di livello equivalente a quello degli studi secondari, né le cognizioni tecniche richieste in materia di programmazione e di uso di uno dei linguaggi usati nell'informatica.

1. Prima però di esaminare il merito di questi argomenti, rileverò che la convenuta mette in dubbio la ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della commissione giudicatrice, senza tuttavia eccepirne formalmente l'irricevi-bilità, giacché essa si rimette, su questo punto, al prudente apprezzamento della Corte.

Come abbiamo visto, il 1 o dicembre 1971 il ricorrente ha ricevuto la notifica di questa decisione mediante una lettera del capo della divisione del personale, che non era del resto affatto motivata; a sua richiesta, gli fu unicamente risposto, il 25 gennaio, ch'egli non possedeva i requisiti stabiliti al punto 2, n. 1, del bando di concorso.

Secondo la Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente dinanzi alla Corte di giustizia la decisione della commissione giudicatrice entro tre mesi dalla notifica.

Anche ammettendo ch'egli avesse presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, questo reclamo previo sarebbe privo di senso, giacché non spetta a questa autorità l'annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice.

Un reclamo del genere non potrebbe quindi interrompere il termine d'impugnazione.

Questo termine, che lo si faccia decorrere dal 1 o dicembre 1971 ovvero anche dal 25 gennaio 1972, sarebbe stato comunque scaduto quando il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il ricorso nella cancelleria della Corte, cioè il 27 giugno 1972.

È vero, signori, che la commissione giudicatrice di un concorso dispone di poteri propri ed autonomi, soprattutto quando decide dell'ammissione al concorso dei candidati; a norma dell'art. 5 dell' allegato III dello statuto, essa sola è competente a stabilire l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti prescritti dal bando di concorso.

Di conseguenza, l'autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie la Commissione, non può riformare né annullare la sua decisione.

Tuttavia, non sarebbe iniquo far carico a un dipendente di avere, pure in questo caso, proposto un reclamo alla Commissione, dal momento che questa possibilità gli era espressamente offerta dall'art. 90 dello statuto allora in vigore? Dobbiamo dichiarare il ricorso irricevibile perché tardivo per il fatto ch'egli non si è rivolto direttamente alla Corte? Nella sentenza pronunziata il 14 giugno 1972 su un precedente ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la Prima Sezione della Corte ha affermato che il reclamo previo alla Commissione si spiega con l'abitudine dei dipendenti di non impugnare mai direttamente dinanzi alla Corte gli atti per loro lesivi, e di rivolgersi invece in primo luogo, sia pure senza necessità, all'autorità che ha il potere di nomina.

In vista di questa situazione, essa si è rifiutata di dichiarare irricevibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione e l'ha ammesso in quanto diretto contro la decisione della commissione giudicatrice; essa ha considerato come sanata la scadenza del termine per impugnare detta decisione.

A queste considerazioni d'equità aggiungerò, dal canto mio, un argomento di diritto: l'autorità amministrativa, anche incompetente, alla quale sia stato proposto un reclamo non ha forse il dovere di trasmettere il reclamo stesso all'autorità competente, almeno quando questa appartiene allo stesso ente giuridico, della stessa istituzione comunitaria? Nel nostro caso, la Commissione, se non poteva pronunziarsi sul reclamo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe, a mio parere, dovuto trasmetterlo alla commissione giudicatrice, unica competente sia a revocare la propria decisione, sia a respingere il reclamo del ricorrente.

È questa la ragione per cui ritengo ricevibili le conclusioni dell'atto introduttivo dirette contro la decisione della commissione giudicatrice, dato che meno di quattro mesi sono passati fra la registrazione del reclamo del ricorrente (28 febbraio 1972) e il deposito del ricorso presso la Corte (27 giugno seguente).

2. Per quanto riguarda la motivazione della decisione della commissione giudicatrice, essa mi pare inadeguata.

Tanto dalle comunicazioni provenienti dagli uffici della Commissione, quanto dalla relazione della commissione giudicatrice stessa risulta che questa si è limitata ad affermare , che il ricorrente non possedeva i requisiti richiesti, ripetendo puramente e semplicemente il testo del bando di concorso su questo punto.

Ora, benché sia pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcun diploma di studi secondari, egli sostiene d'avere una preparazione professionale di livello equivalente; egli sostiene del pari di avere acquisito, in seguito alla preparazione tecnica ricevuta presso le società [OSCURATO:PERSONA] e IBM in fatto di uso di ordinatori della terza generazione, le cognizioni richieste dal bando di concorso.

Senza entrare nel merito, rilevo che, con una clausola di stile, la commissione giudicatrice gli contesta questi requisiti senza addurre a sostegno alcuna considerazione tratta dall'esame della situazione personale del ricorrente.

Ora, mentre i lavori della commissione giudicatrice, quando si tratta di valutare i meriti rispettivi di ciascun candidato, di giudicare le loro prove d'esame o semplicemente i loro titoli, implicano un confronto e una classificazione e sono quindi coperti dal segreto che caratterizza le operazioni del concorso, lo stesso non vale per la fase preliminare consistente nell'esame delle candidature.

Si tratta allora di porre a raffronto i titoli prodotti dai candidati con le qualifiche indicate dal bando di concorso.

Questo confronto si deve effettuare in base a dati obiettivi, noti a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda.

Di conseguenza, la decisione con cui la commissione giudicatrice esclude una candidatura dev'essere motivata in modo tale che, in primo luogo, il candidato sia in grado di conoscere le ragioni che hanno mosso la commissione giudicatrice e, eventualmente, di discuterle: e, in secondo luogo, la Corte, investita della controversia, possa esercitare il proprio con trollo giurisdizionale anche se, in questo campo, tale controllo si limita all'esattezza materiale dei fatti, all'errore di diritto o ad un eventuale sviamento di potere.

La decisione impugnata non è stata certo motivata in modo adeguato.

Essa è del resto redatta in termini identici a quelli della decisione che la prima Sezione della Corte ha annullato con la sua precedente sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 1972.

Senza che sia necessario esaminare il terzo mezzo di ricorso, vi propongo quindi di adottare la stessa soluzione e concludo per l'annullamento del bando di concorso COM/184/71, della decisione con cui la commissione giu-diatrice ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso e, come conseguenza, l'annullamento delle nomine effettuate in esito al concorso stesso, infine, chiedo che le spese siano poste a carico della convenuta. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0037 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'8 FEBBRAIO 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , I — Il signor [OSCURATO:PERSONA] non è ignoto a questa Corte la quale, già due volte, ha avuto occasione di giudicare i ricorsi da lui proposti contro la Commissione delle Comunità europee dalla quale egli è stato assunto nel 1958. Dapprima dipendente temporaneo e incaricato di mansioni d'ordine, per quattro anni era guardia notturna, indi veniva nominato in ruolo come usciere al grado D 2. [OSCURATO:PERSONA] dava prova al tempo stesso di coscienziosità e di una lodevole ambizione. Nel 1962 egli seguiva un corso di operatore presso la [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] e diveniva effettivamente operatore nel servizio meccanografia della Commissione nel 1963, col grado C 3. Indi, dopo un corso di perfezionamento sull'uso degli ordinatori della terza generazione, otteneva un diploma della IBM e svolgeva, dal 1966, le mansioni di pannellista e gestore. Mentre fino al 1967 i rapporti informativi sul suo conto erano favorevoli, nel 1969 il giudizio era molto meno lusinghiero. Appunto in questa occasione, su un primo ricorso del [OSCURATO:PERSONA] diretto contro il rapporto informativo, voi avete rifiutato di sindacare la valutazione delle sue attitudini professionali effettuata dall'amministrazione (sentenza 17 marzo 1971, II Sezione, causa 29-70). Nel 1970, essendo stata respinta la sua candidatura a un concorso interno per dei posti di categoria B presso il servizio meccanografico, la Corte (I Sezione) accoglieva il ricorso e annullava la decisione della commissione esaminatrice con sentenza 14 giugno 1972 (causa 44-71). L'attuale ricorso del [OSCURATO:PERSONA] riguarda del pari un concorso interno, bandito nel 1971, allo scopo di coprire quattro posti di vice-assistente nella carriera B 5/B 4. Il bando di concorso precisava che le mansioni relative a questi posti consistevano nell'«effettuare, sotto controllo, dei lavori operativi, in particolare: preparazione delle carte JOB e organizzazione dei lavori con archiviazione delle carte e nastri magnetici; controllo delle uscite: o: svolgere le mansioni di pannellista su ordinatore della terza generazione per lo svolgimento dei lavori in operating system». Fra le condizioni per l'ammissione al concorso vi erano le «cognizioni del livello degli studi secondari comprovati da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente» ed inoltre la «conoscenza elementare della programmazione e l'uso di un linguaggio Cobol, Fortran o altro». Si presentarono quindici candidati. La commissione giudicatrice ne escludeva sei, fra cui il [OSCURATO:PERSONA]. Degli otto candidati che avevano partecipato effettivamente alle prove, sei venivano iscritti dalla commissione giudicatrice nell'elenco degli idonei; i quattro primi venivano nominati vice-assistenti. Il 1 o dicembre 1971, il ricorrente veniva informato dal capo della divisione del personale che la sua candidatura non era stata accettata. Egli chiedeva di conoscerne le ragioni e, con nota 25 gennaio 1972, il capo della divisione assunzioni gli indicava i motivi di detta decisione, consistenti nel fatto che, secondo la commissione giudicatrice, egli non possedeva i requisiti per l'ammissione che ho testé menzionato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora alla Commissione, il 23 febbraio, un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto allora vigente. Non avendo ricevuto risposta, il 27 giugno 1972, egli ha proposto a questa Corte un ricorso contro il silenzio-rifiuto della Commissione. Il ricorrente vi chiede di annullare, non solo il silenzio-rifiuto, ma del pari il bando di concorso COM/184/71, la decisione con cui la commissione giudicatrice l'ha escluso dal concorso e infine, come conseguenza, le nomine effettuate in esito al concorso stesso. II — Esaminerò in primo luogo le conclusioni dirette contro il «bando di concorso», cioè contro la decisione con cui la Commissione ha messo a concorso quattro posti vacanti di vice-assistente. Il procedimento dei concorsi di assunzione è stabilito dall'allegato III dello statuto. L'art. 1 di questo enumera i dati che devono essere contenuti nel bando di concorso; fra questi figura (n. 1, lettera g) il limite d'età per i candidati come pure l'abbuono di età a favore dei dipendenti che sono già in servizio da almeno un anno. Il ricorrente deduce anzitutto la violazione di questa disposizione. È infatti pacifico che il bando di concorso non indica alcun limite di età. Questo mezzo fa sorgere due questioni: 1. La prima è di legittimità. L'amministrazione è obbligata a indicare nel bando di concorso i limiti di età? Se non la indica, il concorso si deve ritenere invalido? Il tenore stesso dell'art. 1, n. 1, nella versione in vigore nel momento in cui il concorso è stato bandito, mi sembra imporre una risposta affermativa. Su nove indicazioni che il bando di concorso deve contenere, due sole hanno, secondo questa disposizione, carattere facoltativo. Si tratta delle «cognizioni linguistiche» (lettera f) che devono essere indicate solo «eventualmente» qualora siano richieste dalla natura particolare dei posti da coprire, come pure della possibile deroga al principio posto dall' art. 28, comma a, dello statuto, il quale impone alle Comunità di assumere soltanto cittadini degli Stati membri che godano dei diritti civili; questa deroga è evidentemente rimessa alla discrezione dell'autorità che ha il potere di nomina (lettera i). Il bando di concorso deve naturalmente contenere questa indicazione solo se l'istituzione di cui trattasi si è valsa della facoltà di concedere una deroga. Per contro, tutte le altre indicazioni enumerate devono obbligatoriamente figurare nel bando di concorso. Questo vale non solo, ad esempio, per la natura del concorso, la natura delle mansioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire ovvero per i diplomi e altri titoli o per il livello di esperienza professionale richiesti, ma vale del pari per i limiti di età. La versione in vigore a quell'epoca non lascia in proposito alcun margine discrezionale all'autorità amministrativa. Con sentenza 22 marzo 1972 (Costacur-ta, causa 78-71), la Corte (I Sezione) ha affermato che le indicazioni elencate nell'art. 1, n. 1, dell'allegato III hanno lo scopo di garantire che, nei casi in cui si deve coprire un posto mediante concorso, le condizioni di assunzione siano il più possibile aderenti alle esigenze del posto e che nello stabilire l'obbligo di precisare queste condizioni nel bando di concorso, gli autori dello statuto hanno voluto evitare che l'autorità che ha il potere di nomina possa giustificare l'esclusione di determinati candidati adducen-do delle condizioni di assunzione che non siano state previamente comunicate in modo appropriato a tutti gli interessati. Fra queste condizioni, l'età dei candidati può essere un fattore importante per quanto riguarda la qualità e il rendimento delle persone da assumere. D altro canto, alla fissazione del limite di età fa riscontro la concessione di un vantaggio particolare ai dipendenti già in servizio, giacché questi fruiscono di un abbuono d'età in ragione della loro anzianità. Tanto la lettera, quanto lo spirito della disposizione in esame hanno quindi indotto la Corte ad affermare che il bando di concorso deve, a. pena di nullità, precisare i limiti d'età come pure l'abbuono a favore dei candidati già in servizio. Senza dubbio, la sentenza 22 marzo 1972 aggiunge che non si può escludere che i limiti d'età siano irrilevanti per determinati posti e che, in questo caso, si deve poter assumere il candidato in base ad una scelta più ampia possibile; essa soggiunge però che questa possibilità, di carattere eccezionale, si può ammettere solo in vista della natura specifica dei posti da coprire e che, in tal caso, il bando di concorso deve indicare espressamente che i limiti di età non sono stati ritenuti necessari. Questo e, signori, lo stato della giurisprudenza. Aggiungerò un'altra considerazione: la nozione di limiti di età non può essere riferita al solo limite superiore, cioè all'età oltre la quale i candidati non possono essere assunti; essa riguarda pure il limite inferiore, cioè l'età minima che può essere richiesta dall'amministrazione per lo svolgimento di determinate mansioni. Queste ragioni per imporre all'autorità amministrativa l'obbligo di indicare i limiti d'età in caso di concorso non hanno impedito, è vero, agli autori dello statuto, di modificare su questo punto l'allegato III giacché, nel regolamento n. 1473/72 del Consiglio, entrato in vigore il 1 o luglio 1972, alla lettera g) dell'art. 1, n. 1, è stata aggiunta la parola «eventualmente». D'ora in poi, l'indicazione dei limiti d'età non è quindi più necessaria. Dobbiamo forse interpretare il vecchio statuto alla luce di questa modifica? È questa la tesi della Commissione. Dal canto mio, ritengo che, al contrario, benchè il Consiglio, per ragioni di opportunità, abbia ritenuto di dover rinunziare all'obbligo in precedenza stabilito, la nuova disciplina non può evidentemente prevalere su quella precedente che era perfettamente chiara, né giustificare, a posteriori, un'interpretazione diversa da quella accolta dalla Corte nella sentenza 22 marzo 1972. Il legislatore ha senza dubbio il diritto di cambiar parere, il giudice però ha il dovere di applicare le norme in vigore all' epoca dei fatti sui quali deve statuire. Vi propongo quindi di confermare, su questo primo punto, quanto la Prima Sezione della Corte ha già affermato in un caso identico e per motivi perfettamente validi. 2. Sorge però un'altra questione sollevata dalla Commissione. Il mezzo relativo alla mancata indicazione del limite di età nel bando di concorso sarebbe inammissibile, giacché il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe interesse a dedurlo Su quindici persone che si erano portate candidati, una sola infatti, nata nel 1922, era più anziana del ricorrente, nato nel 1928. Tutti i restanti cadidati erano molto più giovani: le loro date di nascita vanno dal 1936 al 1947. Di conseguenza, sostiene la Commissione, se il limite di età fosse stato fissato a 60 o anche a 50 anni, la situazione sarebbe rimasta immutata giacché nemmeno il candidato più anziano sarebbe stato escluso. Per contro, se il limite di età fosse stato fissato a 40 anni, la conseguenza sarebbe stata l'eliminazione del ricorrente. Vi è, signori, una ragione di principio per respingere questi argomenti: L'interesse ad agire, nel campo di cui ci stiamo occupando, cioè l'interesse a chiedere l'annullamento di un atto amministrativo, si può valutare unicamente in relazione alle condizioni dell'atto introduttivo, non già in relazione ai motivi dedotti. Il candidato non ammesso al concorso ha senza dubbio interesse a criticare le operazioni del concorso dal quale ritiene di essere stato illegittimamente escluso. Qualsiasi mezzo d'illegittimità da lui dedotto non può essere considerato inammissibile, giacché l'oggetto stesso del suo ricorso è di ottenere che la legittimità sia rispettata; ed è compito del giudice di garantire questo rispetto. Dobbiamo ritenere allora che il motivo è. inefficace? Che, anche se fondato, non può portare all'annullamento dell'atto impugnato? A mio parere, non è questo il caso nostro, giacché nel ragionamento della Commissione vi sono due punti deboli: In primo luogo, nulla consente di affermare che, se fosse stato fissato un limite di età, la situazione sarebbe rimasta immutata ovvero la candidatura del ricorrente sarebbe stata senz'altro esclusa. Se fosse stata fissata l'età minima, il risultato avrebbe potuto essere, al contrario, quello di escludere i candidati più giovani; nel caso dell'età massima, il limite avrebbe potuto far escludere solo il candidato più anziano e non il ricorrente stesso. Soprattutto, l'abbuono d'età avrebbe fatto intervenire un elemento diverso dall'età stessa, cioè l'anzianità di servizio, e nulla consente di ritenere che la situazione sarebbe rimasta immutata. Non credo che voi possiate, su questo punto, fare dei pronostici «alla rovescia» e, sostituendovi all'amministrazione, ac-certare quali sarebbero state le conseguenze della fissazione del limite d'età ad un livello piuttosto che a un altro. Voi vi trovate di fronte ad una disposizione chiara ed imperativa; la sua violazione è fatta valere dal ricorrente il cui interesse ad ottenere l'annullamento del bando di concorso è fuori discussione. Il mezzo mi pare fondato. Concludo dunque decisamente per l'annullamento di questa decisione che ha bandito il concorso, contro la quale sono state espressamente formulate delle conclusioni. III — Dobbiamo ora accertare se sia legittima la decisione con cui la commissione esaminatrice ha escluso il [OSCURATO:PERSONA] dal concorso. Il ricorrente deduce in proposito la violazione dell'art. 25 dello statuto a norma del quale (1 o comma, 2 o inciso) le decisioni individuali prese a carico del dipendente devono essere motivate, e dell'art. 5 dell'allegato III a norma del quale la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti fissati dal bando di concorso. Ora, tanto la relazione della commissione giudicatrice, quanto la nota con cui il capo della divisione assunzioni ha notificato detta decisione al ricorrente sarebbero, secondo quest'ultimo, inadeguatamente motivate in quanto la relazione, come la nota, si limita a riprodurre testualmente le indicazioni del bando di concorso relative alle qualifiche richieste dai candidati, senza precisare le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né un' esperienza professionale di livello equivalente a quello degli studi secondari, né le cognizioni tecniche richieste in materia di programmazione e di uso di uno dei linguaggi usati nell'informatica. 1. Prima però di esaminare il merito di questi argomenti, rileverò che la convenuta mette in dubbio la ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della commissione giudicatrice, senza tuttavia eccepirne formalmente l'irricevi-bilità, giacché essa si rimette, su questo punto, al prudente apprezzamento della Corte. Come abbiamo visto, il 1 o dicembre 1971 il ricorrente ha ricevuto la notifica di questa decisione mediante una lettera del capo della divisione del personale, che non era del resto affatto motivata; a sua richiesta, gli fu unicamente risposto, il 25 gennaio, ch'egli non possedeva i requisiti stabiliti al punto 2, n. 1, del bando di concorso. Secondo la Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente dinanzi alla Corte di giustizia la decisione della commissione giudicatrice entro tre mesi dalla notifica. Anche ammettendo ch'egli avesse presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, questo reclamo previo sarebbe privo di senso, giacché non spetta a questa autorità l'annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice. Un reclamo del genere non potrebbe quindi interrompere il termine d'impugnazione. Questo termine, che lo si faccia decorrere dal 1 o dicembre 1971 ovvero anche dal 25 gennaio 1972, sarebbe stato comunque scaduto quando il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il ricorso nella cancelleria della Corte, cioè il 27 giugno 1972. È vero, signori, che la commissione giudicatrice di un concorso dispone di poteri propri ed autonomi, soprattutto quando decide dell'ammissione al concorso dei candidati; a norma dell'art. 5 dell' allegato III dello statuto, essa sola è competente a stabilire l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti prescritti dal bando di concorso. Di conseguenza, l'autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie la Commissione, non può riformare né annullare la sua decisione. Tuttavia, non sarebbe iniquo far carico a un dipendente di avere, pure in questo caso, proposto un reclamo alla Commissione, dal momento che questa possibilità gli era espressamente offerta dall'art. 90 dello statuto allora in vigore? Dobbiamo dichiarare il ricorso irricevibile perché tardivo per il fatto ch'egli non si è rivolto direttamente alla Corte? Nella sentenza pronunziata il 14 giugno 1972 su un precedente ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la Prima Sezione della Corte ha affermato che il reclamo previo alla Commissione si spiega con l'abitudine dei dipendenti di non impugnare mai direttamente dinanzi alla Corte gli atti per loro lesivi, e di rivolgersi invece in primo luogo, sia pure senza necessità, all'autorità che ha il potere di nomina. In vista di questa situazione, essa si è rifiutata di dichiarare irricevibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione e l'ha ammesso in quanto diretto contro la decisione della commissione giudicatrice; essa ha considerato come sanata la scadenza del termine per impugnare detta decisione. A queste considerazioni d'equità aggiungerò, dal canto mio, un argomento di diritto: l'autorità amministrativa, anche incompetente, alla quale sia stato proposto un reclamo non ha forse il dovere di trasmettere il reclamo stesso all'autorità competente, almeno quando questa appartiene allo stesso ente giuridico, della stessa istituzione comunitaria? Nel nostro caso, la Commissione, se non poteva pronunziarsi sul reclamo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe, a mio parere, dovuto trasmetterlo alla commissione giudicatrice, unica competente sia a revocare la propria decisione, sia a respingere il reclamo del ricorrente. È questa la ragione per cui ritengo ricevibili le conclusioni dell'atto introduttivo dirette contro la decisione della commissione giudicatrice, dato che meno di quattro mesi sono passati fra la registrazione del reclamo del ricorrente (28 febbraio 1972) e il deposito del ricorso presso la Corte (27 giugno seguente). 2. Per quanto riguarda la motivazione della decisione della commissione giudicatrice, essa mi pare inadeguata. Tanto dalle comunicazioni provenienti dagli uffici della Commissione, quanto dalla relazione della commissione giudicatrice stessa risulta che questa si è limitata ad affermare , che il ricorrente non possedeva i requisiti richiesti, ripetendo puramente e semplicemente il testo del bando di concorso su questo punto. Ora, benché sia pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcun diploma di studi secondari, egli sostiene d'avere una preparazione professionale di livello equivalente; egli sostiene del pari di avere acquisito, in seguito alla preparazione tecnica ricevuta presso le società [OSCURATO:PERSONA] e IBM in fatto di uso di ordinatori della terza generazione, le cognizioni richieste dal bando di concorso. Senza entrare nel merito, rilevo che, con una clausola di stile, la commissione giudicatrice gli contesta questi requisiti senza addurre a sostegno alcuna considerazione tratta dall'esame della situazione personale del ricorrente. Ora, mentre i lavori della commissione giudicatrice, quando si tratta di valutare i meriti rispettivi di ciascun candidato, di giudicare le loro prove d'esame o semplicemente i loro titoli, implicano un confronto e una classificazione e sono quindi coperti dal segreto che caratterizza le operazioni del concorso, lo stesso non vale per la fase preliminare consistente nell'esame delle candidature. Si tratta allora di porre a raffronto i titoli prodotti dai candidati con le qualifiche indicate dal bando di concorso. Questo confronto si deve effettuare in base a dati obiettivi, noti a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda. Di conseguenza, la decisione con cui la commissione giudicatrice esclude una candidatura dev'essere motivata in modo tale che, in primo luogo, il candidato sia in grado di conoscere le ragioni che hanno mosso la commissione giudicatrice e, eventualmente, di discuterle: e, in secondo luogo, la Corte, investita della controversia, possa esercitare il proprio con trollo giurisdizionale anche se, in questo campo, tale controllo si limita all'esattezza materiale dei fatti, all'errore di diritto o ad un eventuale sviamento di potere. La decisione impugnata non è stata certo motivata in modo adeguato. Essa è del resto redatta in termini identici a quelli della decisione che la prima Sezione della Corte ha annullato con la sua precedente sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 1972. Senza che sia necessario esaminare il terzo mezzo di ricorso, vi propongo quindi di adottare la stessa soluzione e concludo per l'annullamento del bando di concorso COM/184/71, della decisione con cui la commissione giu-diatrice ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso e, come conseguenza, l'annullamento delle nomine effettuate in esito al concorso stesso, infine, chiedo che le spese siano poste a carico della convenuta. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1973 — Fons Iuris — Fons Iuris