CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania, giudicando in sede di rinvio da questa Corte, in riforma della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Catania in data 11/12/2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di detenzione, porto e ricettazione del fucile adoperato per commetterli, da ritenersi arma clandestina, essendo gli stessi estinti per morte del reo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si lamenta, sotto l'egida della violazione di legge, la mancata pronuncia sulle statuizioni civile da parte del giudice del rinvio è manifestamente infondato, in quanto è pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege", senza la necessità di una apposita dichiarazione del giudice penale, come correttamente avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez.3, n. 5870 del 02/12/2011, Rv. 251981; Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Rv. 227069); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza che nulla sia dovuto alla Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per la Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estenso