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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13518/2026

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resentato e difenso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Benincasa per procura speciale a margine del ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3925 del 2017, depositata il 3 maggio 2017, non notificata.Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellaPluriservice s.r.l., dedita all’attività di distribuzione e trasporto di prodottialimentari, dell’avviso di accertamento n.

TF503AB02527/2014, relativoall’anno di imposta 2010, con cui, all’esito di verifica fiscale, le venivanocontestate, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, l’omessa contabilizzazionedi ricavi e l’indebita deduzione di costi.2.

La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso ritenendo infondati i rilievidell’Agenzia delle Entrate a fronte della documentazione presentata dallaricorrente.3.La CTR della Campania, adita in appello dall’amministrazionefinanziaria, aveva parzialmente accolto il gravame annullando l’avviso diaccertamento limitatamente ai rilievi riguardanti le spese disponsorizzazione e l’omessa contabilizzazione di ricavi e ritenendo, invece,corretta la ripresa a tassazione dei costi non inerenti per carburanti destinatiad automezzi in uso ai fornitori, dei costi non documentati per rimborsospese e trasferte all’amministratore unico e dei costi non di competenzarelativi all’addebito di bancali non restituiti.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione laricorrente, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 95 delt.u.i.r. nella parte in cui aveva ritenuto l’indeducibilità dei costi relativi alrimborso per spese viaggi e trasferte dell’amministratore unico perché nondocumentati nonostante l’avvenuta produzione delle buste paga e delleschede analitiche dei chilometri percorsi con le relative destinazioni,Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026adottando una decisione in contrasto con la documentazione presente nelfascicolo processuale.1.1.

Il motivo è inammissibile dal momento che la ricorrente, conl’apparente deduzione del vizio di violazione di legge finisce per censurarela conclusione tratta dalla CTR in ordine all’indeducibilità dei costi inquestione, all’esito dell’apprezzamento delle prove acquisite.1.2.

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola ilgiudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferentel'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata edinterpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regoladi diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma diun contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata.

Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360 comma 1 n. 3)c.p.c., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta infunzione delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta perciò al sindacato di legittimità se non sotto l'aspetto delvizio di motivazione (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass.n. 24155 del 2017).1.3.

Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato non tanto la violazionedella norma richiamata, che presuppone l’individuazione della parte inNumero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026diritto della sentenza in contrasto con la disciplina di legge indicata, ma ilfatto che sia stata adottata una “decisione in contrasto con ladocumentazione presente nel fascicolo processuale”, così sollecitando laCorte ad una diversa valutazione del materiale probatorio e al riesame delmerito precluso in sede di legittimità.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 109t.u.i.r. nella parte in cui ha ritenuto l’indeducibilità del costo di euro36.960,00, risultante dalla fattura n. 1056 del 1° agosto 2010, con cui laLogipi s.p.a. le aveva addebitato la somma per la mancata restituzione,entro il 31 dicembre 2009, dei bancali.

La CTR lo avrebbe, infatti,erroneamente ritenuto di competenza dell’esercizio 2009 ancorché all’epocanon vi fosse né la certezza né la determinabilità dell’addebito, sopravvenutesolo con la relativa contestazione.2.1.

Anche questo motivo è inammissibile perché deduce la violazionedell’art. 109 t.u.i.r. sotto il profilo dell’inesistenza dei requisiti della certezzae determinabilità come accertatata dalla CTR con una valutazione nel meritonon sindacale in cassazione, essendo l’individuazione dell’esercizio dicompetenza una questione di fatto riservata al giudice del merito.3.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 56e segg. del t.u.i.r. e dell'art. 53 della Costituzione laddove ha ritenutolegittimo il recupero a tassazione della somma di euro 44.072,26 relativa alcosto del carburante consumato dai fornitori e a questi regolarmenterifatturato.La CTR avrebbe erroneamente trascurato di valutare che, per effetto dellarifatturazione ai fornitori, il corrispettivo del carburante era statoconsiderato elemento positivo di reddito con l’effetto di neutralizzarel’avvenuta deduzione del costo.Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/20263.1.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte conriferimento agli altri due motivi.3.2.

A prescindere dal fatto che il ricorrente richiama del tuttogenericamente i parametri normativi della lamentata violazione di leggefacendo riferimento “agli art. 56 e segg. del d.P.R. 1986 n. 917”, relativipraticamente a tutta la disciplina della determinazione del reddito diimpresa, è evidente che anche con questa censura intende sollecitare allaCorte un riesame della valenza probatoria della “rifatturazione ai terzi” giàvalutata dalla CTR come insufficiente a dimostrare l’utilizzazione delcarburante a fini inerenti alla sua attività di impresa.Al riguardo la CTR, esprimendo un giudizio di fatto insindacabile haaffermato che "Corretto è il recupero dell 'importo di euro 44.472,00 qualecosto relativo a carburanti non inerente, perché la parte non ha giustificatoadeguatamente il rilievo dettagliato dell'Ufficio, limitandosi a sostenere larifatturazione ai terzi che utilizzavano gli automezzi (le società terzePiuquattro S. r. l. e [OSCURATO:PERSONA];

V. controdeduzioni pagg. 7 e 8)mentre invece l 'Ufficio ha evidenziato l 'articolato metodo di verifica (v.pag. 3 e ss avviso di accertamento) evidenziando ;a) la mancanza di provadell'assegnazione di comodato dei mezzi ad altri soggetti; b) la mancatadimostrazione della destinazione dei prelievi alle stesse società; c) lamancanza di prova dell'utilizzo del carburante per fini inerenti la suagestione.

Ancora, l'Ufficio ha evidenziato che il totale delle rifatturazioni allesocietà terze non è riferibile alle targhe dei relativi automezzi, particolarerilevante e sul quale la contribuente non ha dato risposta; a fronte di talicontrolli occorreva una puntuale giustificazione, che è mancata" .4.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella società ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito,Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentoa favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difenso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Benincasa per procura speciale a margine del ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3925 del 2017, depositata il 3 maggio 2017, non notificata.Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellaPluriservice s.r.l., dedita all’attività di distribuzione e trasporto di prodottialimentari, dell’avviso di accertamento n. TF503AB02527/2014, relativoall’anno di imposta 2010, con cui, all’esito di verifica fiscale, le venivanocontestate, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, l’omessa contabilizzazionedi ricavi e l’indebita deduzione di costi.2. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso ritenendo infondati i rilievidell’Agenzia delle Entrate a fronte della documentazione presentata dallaricorrente.3.La CTR della Campania, adita in appello dall’amministrazionefinanziaria, aveva parzialmente accolto il gravame annullando l’avviso diaccertamento limitatamente ai rilievi riguardanti le spese disponsorizzazione e l’omessa contabilizzazione di ricavi e ritenendo, invece,corretta la ripresa a tassazione dei costi non inerenti per carburanti destinatiad automezzi in uso ai fornitori, dei costi non documentati per rimborsospese e trasferte all’amministratore unico e dei costi non di competenzarelativi all’addebito di bancali non restituiti.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione laricorrente, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 95 delt.u.i.r. nella parte in cui aveva ritenuto l’indeducibilità dei costi relativi alrimborso per spese viaggi e trasferte dell’amministratore unico perché nondocumentati nonostante l’avvenuta produzione delle buste paga e delleschede analitiche dei chilometri percorsi con le relative destinazioni,Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026adottando una decisione in contrasto con la documentazione presente nelfascicolo processuale.1.1. Il motivo è inammissibile dal momento che la ricorrente, conl’apparente deduzione del vizio di violazione di legge finisce per censurarela conclusione tratta dalla CTR in ordine all’indeducibilità dei costi inquestione, all’esito dell’apprezzamento delle prove acquisite.1.2. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola ilgiudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferentel'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata edinterpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regoladi diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma diun contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360 comma 1 n. 3)c.p.c., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta infunzione delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta perciò al sindacato di legittimità se non sotto l'aspetto delvizio di motivazione (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass.n. 24155 del 2017).1.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato non tanto la violazionedella norma richiamata, che presuppone l’individuazione della parte inNumero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026diritto della sentenza in contrasto con la disciplina di legge indicata, ma ilfatto che sia stata adottata una “decisione in contrasto con ladocumentazione presente nel fascicolo processuale”, così sollecitando laCorte ad una diversa valutazione del materiale probatorio e al riesame delmerito precluso in sede di legittimità.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 109t.u.i.r. nella parte in cui ha ritenuto l’indeducibilità del costo di euro36.960,00, risultante dalla fattura n. 1056 del 1° agosto 2010, con cui laLogipi s.p.a. le aveva addebitato la somma per la mancata restituzione,entro il 31 dicembre 2009, dei bancali. La CTR lo avrebbe, infatti,erroneamente ritenuto di competenza dell’esercizio 2009 ancorché all’epocanon vi fosse né la certezza né la determinabilità dell’addebito, sopravvenutesolo con la relativa contestazione.2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché deduce la violazionedell’art. 109 t.u.i.r. sotto il profilo dell’inesistenza dei requisiti della certezzae determinabilità come accertatata dalla CTR con una valutazione nel meritonon sindacale in cassazione, essendo l’individuazione dell’esercizio dicompetenza una questione di fatto riservata al giudice del merito.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 56e segg. del t.u.i.r. e dell'art. 53 della Costituzione laddove ha ritenutolegittimo il recupero a tassazione della somma di euro 44.072,26 relativa alcosto del carburante consumato dai fornitori e a questi regolarmenterifatturato.La CTR avrebbe erroneamente trascurato di valutare che, per effetto dellarifatturazione ai fornitori, il corrispettivo del carburante era statoconsiderato elemento positivo di reddito con l’effetto di neutralizzarel’avvenuta deduzione del costo.Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/20263.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte conriferimento agli altri due motivi.3.2. A prescindere dal fatto che il ricorrente richiama del tuttogenericamente i parametri normativi della lamentata violazione di leggefacendo riferimento “agli art. 56 e segg. del d.P.R. 1986 n. 917”, relativipraticamente a tutta la disciplina della determinazione del reddito diimpresa, è evidente che anche con questa censura intende sollecitare allaCorte un riesame della valenza probatoria della “rifatturazione ai terzi” giàvalutata dalla CTR come insufficiente a dimostrare l’utilizzazione delcarburante a fini inerenti alla sua attività di impresa.Al riguardo la CTR, esprimendo un giudizio di fatto insindacabile haaffermato che "Corretto è il recupero dell 'importo di euro 44.472,00 qualecosto relativo a carburanti non inerente, perché la parte non ha giustificatoadeguatamente il rilievo dettagliato dell'Ufficio, limitandosi a sostenere larifatturazione ai terzi che utilizzavano gli automezzi (le società terzePiuquattro S. r. l. e [OSCURATO:PERSONA]; V. controdeduzioni pagg. 7 e 8)mentre invece l 'Ufficio ha evidenziato l 'articolato metodo di verifica (v.pag. 3 e ss avviso di accertamento) evidenziando ;a) la mancanza di provadell'assegnazione di comodato dei mezzi ad altri soggetti; b) la mancatadimostrazione della destinazione dei prelievi alle stesse società; c) lamancanza di prova dell'utilizzo del carburante per fini inerenti la suagestione. Ancora, l'Ufficio ha evidenziato che il totale delle rifatturazioni allesocietà terze non è riferibile alle targhe dei relativi automezzi, particolarerilevante e sul quale la contribuente non ha dato risposta; a fronte di talicontrolli occorreva una puntuale giustificazione, che è mancata" .4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella società ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito,Numero registro generale 29013/2017Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 13518/2026Data pubblicazione 10/05/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U20/02/2020, n. 4315). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentoa favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO
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