CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 10271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24975/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 322/2018depositata il 22/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 492/12, emesso dal giudice di pace, su istanza del condominio “[OSCURATO:PERSONA] II lotto” dell’edificio in [OSCURATO:PERSONA], per quote condominiali ordinarie dovuta in virtù di bilanci preventivi per gli anni 2008 e 2009, nell’ambito della quale chiamò in causa i venditori dell’appartamento, acquistato il 20 novembre 2009. All’esito del giudizio, il giudice di pace di Caserta, con sentenza n. 4926/14, pubblicata il 16 marzo 2015, confermò il decreto ingiuntivo, accogliendo la domanda di manleva nei confronti dei venditori dell’appartamento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che furono condannati al pagamento della maggiore quota degli oneri, mentre fu posto a carico dell’ingiunto il minor importo in relazione alla ripartizione tra le parti come derivante dal contratto di compravendita dell’immobile. Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e proposto appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 322/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018, accolse l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza di opposizione, dichiarò infondata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello incidentale, confermò il decreto ingiuntivo opposto e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite nei confronti degli appellanti e del condominio per entrambi i gradi del giudizio, mentre compensò quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il condominio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Condominio “[OSCURATO:PERSONA] IILotto” e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.1 Col primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 633 cod. proc. civ., in combinato con il principio regolatore sulla riscossione degli oneri condominiali, dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché il giudice d’appello, in assenza di specifica impugnazione sul punto da parte del condominio, unico interessato, aveva ritenuto approvati i bilanci consuntivi per le annualità 2008 e 2009, benché il giudice di pace avesse, invece, reputato non approvati i medesimi bilanci e avesse considerato fondata la pretesa del condominio entro i limiti degli importi quantificati e pagati per gli anni 2006 e 2007, salvo conguaglio finale da chiedere e approvare in momenti successivi. Il ricorrente ha in merito evidenziato di essere stato l’unico ad escludere la fondatezza della pretesa in assenza di un bilancio preventivo regolarmente approvato, mentre gli appellanti si erano diffusamente soffermati sulla inidoneità della delibera del 3/11/2011 ad approvare i bilanci consuntivi 2008-2009, ancorché in modo inconferente rispetto alla sentenza. Peraltro, il giudice di merito aveva affermato che la delibera del 3/11/2011, costituente condizione per considerare certo, liquido ed esigibile il credito del condominio, avesse approvato i bilanci 2008 e 2009, senza considerare che la sua efficacia era stata sottoposta alla condizione sospensiva della definitiva approvazione anche dei bilanci 2010-2011, come eccepito dal ricorrente in quella sede e riportato nella stessa sentenza, e che il condominio non ne aveva dimostrato l’avveramento. 1.2 Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla parte della doglianza riguardante la decisione, assunta dal giudice d’appello, sulla delibera assembleare del 3/11/2011 e sulla sua idoneità a fondare il credito condominiale, nonostante il giudice di primo grado lo avesse ritenuto sussistente sulla base di presupposti diversi e il condominio non avesse impugnato, sotto questo profilo, la relativa sentenza, si osserva come i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. e del tantum devolutum quantum appellatumex artt. 434 e 437 cod. proc. civ., lamentati dal ricorrente, implichino il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere qualsiasi pronuncia su domanda nuova, quanto a causa petendi, ma non gli impediscano di rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass., Sez. L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11039; Cass., Sez. L, 11/7/2007, n. 15496; Cass., Sez. 6-L, 11/1/2019, n. 513), o in base a ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, attraverso l’evidenziazione, nella motivazione, di elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice, purché si resti nell'ambito del petitum e della causa petendi (Cass., Sez. 6-L, 11/1/2019, n. 513; Cass., Sez. 3, 25/9/2009, n. 20652). Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. riguarda, infatti, soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. Sez. 2, 26/1/2021, n. 1616), con la conseguenza che, risolvendosi la doglianza nella critica alla motivazione della sentenza impugnata, deve affermarsene l’inammissibilità. Quanto all’asserita sottovalutazione, da parte del giudice d’appello, della condizione sospensiva cui era stata sottoposta la delibera condominiale e della mancata dimostrazione, da parte del condominio, del suo avveramento, deve osservarsi come la censura non attinga la ratio decidendi della sentenza, che, a differenza di quanto lamentato, analizza il contenuto del verbale, dando conto dei passaggi altalenanti in cui si era articolata la delibera, che aveva dapprima approvato con riserva, poi omesso di approvare, quindi approvato condizionatamente e infine approvato senza alcuna riserva, e affermando che «la volontà da ultimo espressa» fosse stata «chiaramente» quella di «approvare i bilanci indicati al punto 1 dell’ordine del giorno, ossia quelli in virtù dei quali è stata azionata la pretesa monitoria», sicché essa si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148). 2. Col secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, secondo comma, 339 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello considerato ammissibile il motivo, col quale gli appellanti principali avevano richiesto una diversa interpretazione della clausola che, nel contratto di compravendita intercorso col ricorrente, regolava l’accollo delle obbligazioni condominiali precedenti il rogito, e provveduto a reinterpretare la stessa, senza considerare che le sentenze del giudice di pace potevano essere appellate soltanto entro i limiti di cui all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. (violazione di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) e che i motivi d’appello sul punto non andavano ricondotti ai principi regolatori della materia condominiale, come invece sostenuto in sentenza, e per avere omesso di individuare il principio regolatore della materia disatteso dal giudice di pace. Peraltro, il giudice d’appello aveva considerato mera difesa e non eccezione in senso stretto quella riguardante la diversa interpretazione della suddetta clausola negoziale, chiesta dagli appellanti, siccome afferente alla titolarità attiva e passiva di un soggetto nel contesto di un rapporto giuridico controverso, senza considerare che tale aspetto costituiva invece eccezione in senso stretto non sollevata in primo grado, essendosi gli acquirenti sempre difesi, in quella sede, sostenendo che l’inadempienza non fosse conseguenza di una loro volontà, ma di una volontaria inconsapevolezza dovuta alla mancata ricezione degli avvisi di sollecito, mai comunicati loro dal venditore, senza mai negare di essere obbligati al pagamento degli oneri condominiali precedenti alla stipula del contratto, e che la questione sollevata in appello circa il contenuto della clausola contrattuale imponeva la trattazione di un nuovo tema di indagine, come tale connotato da novità. 2.2 Il motivo è parimenti inammissibile. Va innanzitutto osservato come le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità siano, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., inappellabili e possano perciò formare soltanto oggetto di ricorso per cassazione e come l’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, sia perciò rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256). La circostanza che il tribunale, adito quale giudice d’appello avverso una sentenza del giudice di pace emessa secondo equità, abbia mancato di verificare l'inosservanza delle regole sul procedimento e delle norme costituzionali e comunitarie o dei principi regolatori della materia (Cass., Sez. 3, 3/4/2012, n. 5287) e di rilevare, dunque, l'inammissibilità del gravame perché proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non esclude che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello debba necessariamente essere dedotta l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, pena la sua inammissibilità ex artt. 339, terzo comma, e 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-3, 24/2/2015, n. 2015, n. 3715), così come, quando si deducano errores in iudicando, è inammissibile il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, in quanto i motivi d'impugnazione devono denunciare, in tal caso, il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, siccome di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass., Sez.6 - 2, 04/03/2020, n. 5991). Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto ammissibile l’impugnazione in relazione agli artt. 339 e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che l’appello alla sentenza, emessa dal giudice di pace secondo equità in virtù del valore della domanda, fosse “diretto a far valere sotto diversi aspetti la violazione delle norme del procedimento monitorio e, in ultima analisi, i principi regolatori della materia di ripartizione degli oneri condominiali”. Orbene, risulta dalla stessa sentenza che, a fronte dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alienanti dell’immobile sito nel condominio [OSCURATO:PERSONA] II Lotto e chiamati a manleva dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA], investito dal decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali, quest’ultimo avesse a sua volta proposto appello incidentale, così impugnando un provvedimento, che, alla stregua delle sue stesse deduzioni contenute nel motivo in esame, sarebbe stato inappellabile. Ciò significa che, con specifico riferimento a questo aspetto, non può configurarsi alcuna soccombenza del ricorrente, avendo il giudice del gravame ammesso, con la sopra riportata decisione, lo stesso appello incidentale da lui proposto, con la conseguenza che la censura difetta di interesse. Va, peraltro, escluso che il giudice d’appello abbia errato allorché ha considerato non nuova la questione relativa all’oggetto della clausola contenuta nel contratto di compravendita, benché asseritamente prospettata solo in quella sede, in quanto costituente mera argomentazione difensiva e non eccezione in senso stretto, secondo quanto affermato nel ricorso. Come le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, infatti, le mere difese, consistenti nelle deduzioni ed eventuali argomentazioni sull’assenza di titolarità, in capo all’attore, del diritto azionato, possono essere proposte in ogni fase del giudizio anche in sede di legittimità, sempre che non si sia formato il giudicato, in ciò differenziandosi dalle eccezioni in senso stretto, che, contrapponendo fatti impeditivi, estintivi o modificativi, sono proponibili, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio, e non sono rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951). Pertanto, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, in quanto aventi natura di mere difese, tali essendo le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l'avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato (in tal senso, Cass., Sez. 1, 15/1/2009, n. 816; Cass., Sez. 3, 12/9/2005, n. 18096), sono proponibili anche in grado d’appello, non rientrando tra le eccezioni vietate ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.. Alla stregua di tali principi, deve allora ritenersi che il giudice di merito abbia correttamente giudicato allorché ha ritenuto che la questione afferente all’interpretazione della clausola dell’atto, in quanto afferente alla titolarità dell’obbligo cui si controverte, non costituisca un’eccezione, ma una mera difesa e possa essere fatta valere anche d’ufficio. 3. In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spiegatodifese. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17