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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 29823/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/08/2022 del Tribunale di Velletri, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26 agosto 2022 il Tribunale di Velletri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti la pena di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali relativamente alla multa applicata determinata in euro 15.000, ancorché si trattasse di un fatto riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca della somma di euro 535 rinvenuta in casa, perché il Giudice non aveva spiegato per quale ragione tale somma dovesse essere appresa dall'Erario, mentre la somma di euro 110 rinvenuta all'interno del portafoglio dell'imputato gli dovesse essere restituita. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, tra l'altro, per illegalità della pena.

Correttamente l'imputato ha evidenziato che la multa applicata pari a euro 15.000 esorbita dalla forbice edittale che, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, va da euro 1.032 a euro

10.329. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per riesaminare l'accordo.

Ogni altra questione, in particolare quella sulla confisca, va considerata assorbita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 7 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/08/2022 del Tribunale di Velletri, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26 agosto 2022 il Tribunale di Velletri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti la pena di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali relativamente alla multa applicata determinata in euro 15.000, ancorché si trattasse di un fatto riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca della somma di euro 535 rinvenuta in casa, perché il Giudice non aveva spiegato per quale ragione tale somma dovesse essere appresa dall'Erario, mentre la somma di euro 110 rinvenuta all'interno del portafoglio dell'imputato gli dovesse essere restituita. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, tra l'altro, per illegalità della pena. Correttamente l'imputato ha evidenziato che la multa applicata pari a euro 15.000 esorbita dalla forbice edittale che, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, va da euro 1.032 a euro 10.329. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per riesaminare l'accordo. Ogni altra questione, in particolare quella sulla confisca, va considerata assorbita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso, il 7 marzo 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 29823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris