Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04305/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIApato avviso alle parti; It udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73 D.P.R. 309 del 1990, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie.

Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull'asserto relativo all'insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte dell'imputato, all'insussistenza dell'elemento soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all'irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.

Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile„ con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIApato avviso alle parti; It udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73 D.P.R. 309 del 1990, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull'asserto relativo all'insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte dell'imputato, all'insussistenza dell'elemento soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all'irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile„ con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 04305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris