CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 16025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3247/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ASSOCIAZIONE “[OSCURATO:PERSONA]”, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dagli avv.tiFrancesco Rappa e [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi procuratore, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - N. 3247/23R.G. avverso la sentenza della Corte d’appellodi Palermo, n. 1713 /20 22 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.3.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Daniela e [OSCURATO:PERSONA] intimarono al Club “[OSCURATO:PERSONA]” sfratto per morosità –in relazione al contratto avente ad oggetto un appezzamento di terreno di circa 2.220 mq, sito in Isola delle Femmine (PA), con destinazione a “parco privato per roulotte” - chiedendo, previa convalida dello sfratto, la risoluzione del contratto e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo pari ad € 20.000,00, in ordine a due annualità di canoni inadempiuti. Costituitosi, il “[OSCURATO:PERSONA]” si oppose all'avversa richiesta, altresì spiegando domanda riconvenzionale. In particolare, l’intimata denunciò la carenza di qualsiasi legittimazione in capo alle Giambona, vertendosi in una chiara ipotesi di locazione stipulata a non domino, poiché il terreno locato risultava già appartenente al patrimonio del Comune, nonché l’inidoneità del bene all’uso convenuto, stante la presenza in locodi opere abusive. Il Tribunale di Palermo, ordinato provvisoriamente il rilascio del bene ex art. 665 c.p.c. con ordinanza del 26.11.2018, disposto il mutamento di rito e istruita la causa, con sentenza del 6.12.2019 dichiarò risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni non versati. Il “[OSCURATO:PERSONA]” propose appello avverso detta sentenza, e la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio con le locatrici, lo rigettò con sentenza del 25.10.2022. Osservò il giudice d’appello che , quanto alle opere abusive N. 3247/23R.G. insistenti sul terreno locato, le ordinanze comunali con cui era stata disposta la demolizione dei manufatti non recava anche l’acquisizione definitiva della proprietà del terreno al patrimonio dell’ente localee che, ai fini della validità del contratto di locazione, il concedentepuò anche non essere il proprietario della cosa locata, purché ne abbia la disponibilità, anche soltanto fattuale; che, quanto al contestato inadempimento del locatore, che non risultava che l’Associazione non avesse potuto godere del terreno a cagione delle suddette carenze urbanistiche e che la morosità della conduttrice preesisteva rispetto all’incendio del gennaio 2018. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, cui resistono con controricorso Daniela e [OSCURATO:PERSONA]. Per la parte resistente si è costituito nuovo difensore. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare degli artt. 1571, 1575, 1586 c.c., degli artt. 822, 823 e 824 c.c. e dell'art. 31, comma3, del d .P.R. n. 380/2001 , in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Le ricorrenti si dolgono di un preteso evidente error in iudicando commesso dalla Corte d ’a ppello , per non avere tenuto conto dell'ipotesi di inefficacia del contratto di locazione del 17.05.2017, stipulato a non dominoe trascurando integralmente le prospettazioni difensive svolte. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione N. 3247/23R.G. all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. Ci si duole di un preteso evidente error in procedendocommesso dalla Corte d’appello, per omessa valutazione in concreto dell'eccezione di inadempimento ex artt. 1575, 1578 e 1418 c.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato pieno godimento del terreno locato; e ancora, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare degli artt. 1575 e 1578 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. 2.1 –Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 25.10.2022, che la ricorrent e afferma esser l e stata notificata in data 29.11.2022. La difesa dellaricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e neppure attestata conforme all’originale contenuto nello stesso (non essendo sufficiente, ai fini di quanto previsto dall’art. 196-octies disp. att. c.p.c., la mera apposizione di firma elettronica sul file prodotto telematicamente) , comunque non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti. 2.2 – Ciò posto, s ul punto in discussione deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in N. 3247/23R.G. sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante iltermine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”. Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un.,n. 21349/2022). 2.3- N ella specie , peraltro, il ricorso che occupa risulta essere stato notificato il 27.1.2023e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, avvenuta in data 25.10.2022, così neppure N. 3247/23R.G. operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza (e della relata, se la prima è stata notificata) individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata,risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile. 3.2. –[OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che se i motivi di ricorso si fossero potuti esaminare, avrebbero meritato le seguenti considerazioni. Con riguardo al primo motivo, si rileva che esso censura tutte e due le rationes decidendi enunciate dalla sentenza impugnata e di cui si è riferito sopra, ma censura la seconda di esse, quella basata sulla c.d. inefficacia in modo manifestamente infondato, atteso che legge bene il senso dell’inefficacia del contratto di locazione stipulato a non domino: essa opera nel rapporto con il dominus. Al riguardo, si ricorda la motivazione resa da questa Corte nell’ordinanza n. 15292del 2019: Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 cod. civ., include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore. L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto (Cass. 19/11/2013, n. 25911) la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio. Tale principio è chiaramente illustrato nel citato precedente alla stregua delle N. 3247/23R.G. considerazioni che giova qui di seguito schematicamente ripercorrere, ricavandosi da esse esaustiva risposta ai rilievi del ricorrente: —la legittimazione consiste nel potere di un soggetto di disporre dell'oggetto del contratto; la mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché quest'ultimo non può ritenersi difforme dallo schema legale sol perché stipulato da persona non legittimata; la mancanza di legittimazione in capo allo stipulante comporta dunque soltanto l'inefficacia del contratto, cioè l'inidoneità a produrre gli effetti suoi propri; —l'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce dunque un tipico caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto; — ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare a 4 quelle di cui all'art. 1575 cod. civ., ciò che però rileva sul piano (del tutto estraneo all'odierno tema di lite) funzionale del contratto (quale presupposto, nel concorso delle altre condizioni, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) non già della sua validità; —unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'ipotesi in cui la detenzione da parte del locatore sia stataacquisita vi aut clam, o comunque in violazione di norme di ordine pubblico (come nel caso dell'usurpatore): ma in tali casi l'invalidità del contratto deriverebbe dall'illiceità del suo oggetto, non certo dal difetto di legittimazione del locatore; —il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario «solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel N. 3247/23R.G. rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8411, in motivazione § 2.2); — il difetto dunque del potere dispositivo in capo al locatore non è di per sé sufficiente per ritenere il contratto stipulato a non domino non vincolante per le parti; — nel rapporto tra il locatore ed il conduttore, pertanto, il contratto stipulato dal detentore di fatto è valido e vincolante, salva l'ipotesi estrema già ricordata (nella specie non ricorrente, non essendo al riguardo accertato né dedotto alcunché) in cui la detenzione sia stata acquistata illecitamente . Detta decisione è richiamata da Cass. nn. 4598 del 2024, n. 18322 del 2022. Ebbene, l’infondatezza del motivo quanto alla censura della seconda motivazione renderebbe inutile lo scrutinio della prima censura. Il secondo motivo deduce poi il vecchio paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e sarebbe inammissibile, risolvendosi in una manifestazione di dissenso dalla ricostruzione della quaestio facti. 4. -Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per N. 3247/23R.G. esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel