CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 28125/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15103-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1092 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 522/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; z' , Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ricorre, affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, riformando la pronuncia del Tribunale di Cosenza, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] ( oggi [OSCURATO:PERSONA] ) in relazione alla domanda proposta dall'odierna ricorrente per la dichiarazione di nullità del contratto di' conto corrente stipulato, nella parte in cui prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, unitamente alla clausola di massimo scoperto e la restituzione della somma di C 82.000,00, per tale titolo indebitamente prelevata. 1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA], evocata in giudizio, aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto il rapporto di conto corrente era stato ceduto - ex art. 58 Digs 385/1993 - alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA] , ora Ubi banca Spa ), in forza di un contratto di cessione pro soluto ed in blocco, stipulato nel 2001; il Tribunale aveva respinto l'eccezione che è stata, invece, accolta dalla Corte territoriale. 2. Ha resistito la parte intimata con controricorso. Considerato che 1.Con unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 Divo 385/1993 ( da ora TUB) . 1.1. Assume che l'eccezione sollevata dalla controparte era stata erroneamente valutata dalla Corte territoriale che l'aveva ricondotta alla norma testè richiamata che disciplina la cessione di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, fattispecie, in thesi, estranea a quella in esame, relativa, invece, non già alla "cessione di attività e passività" ma alla semplice "cessione di crediti pro soluto". 1.2. Deduce, pertanto, che la Corte aveva erroneamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva, non tenendo conto che nel caso di specie, la cessione aveva avuto ad oggetto soltanto i crediti e non anche le passività della banca convenuta. 1.3. Il motivo è inammissibile in primis per difetto di specificità, con violazione dell'art. 366 co 1 n° 6 cpc. 1.4. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riportare nel ricorso alcuni stralci dell'atto di cessione asseritamente prodotto dalla controparte, senza localizzarlo all'interno del compendio di produzioni versate in atti, e non consentendo, in tal modo, a questa Corte di apprezzare l'errore denunciato in relazione all'intero contenuto di esso. 1.5. Egli assume, infatti - in contrasto con l'analitica ricostruzione della Corte territoriale che ha esaminato l'atto di cessione, rilevando che esso era stato espressamente ricondotto alle previsioni dell'art. 58 TUB, riguardanti anche la legittimazione passiva del cessionario ( cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) - che la cessione del credito oggetto di controversia non rientrava nelle ipotesi contemplate dalla norma testé richiamata: ma, in relazione a ciò, avrebbe dovuto, in primis, rendere il motivo specifico ed autosufficiente mediante la completa indicazione della sede processuale in cui detto atto di cessione poteva essere rinvenuto al fine di renderlo compiutamente conoscibile a questa Corte. 1.6. A ciò si aggiunge un secondo profilo di inammissibilità: la censura infatti si contrappone in termini meramente enunciativi alle argomentazioni articolate dalla Corte territoriale che sono riferite alla consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di interpretazione dell'art. 58 TUB - ritenuta una norma speciale, derogante al generale principio portato dall'art. 2560 cc., disposizione che disciplina la cessione dei debiti dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento. 1.7. Al riguardo, è stato affermato che "in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla "pubblicità notizia" di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 cod. civ., su cui prevale in virtù del principio di specialità." ( cfr. Cass. 18258/2014; Cass.2523/2017). 1.8.A fronte di ciò non è stata formulata alcuna specifica argomentazione idonea a superare il percorso ermeneutico della Corte territoriale che risulta congruo e logico ed in quanto tale non censurabile in questa sede ( cfr. in termini Cass. 21603/2013 ), non potendosi certamente valorizzare la differenza, solo enunciata in termini del tutto aspecifici, fra la "cessione di beni e rapporti giuridici in blocco" ex art. 58 TUB e la "cessione di crediti pro soluto in blocco" ( così descritto in sentenza l'oggetto del contratto intercorso fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ( ora) [OSCURATO:SOCIETA]) 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 4. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 6200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile cel della Corte di Cassa