CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 11/10/2022 confermativa della sentenza del Tribunale di Modena in data 19/4/2021 ; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti In appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 53 L. 689/81 così come introdotta dal Dlgs. 150/2022, è manifestamente infondato. E' vero che la questione non poteva essere sollevata in grado di appello poiché la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello del 11/10/2022, ma la disposizione transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 che prevede : «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo [II della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza», porta ad escludere che l'istanza possa essere avanzata dinanzi al giudice di legittimità. Sul tema specifico si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 832/2023 del 21/06/2023, dep. 2/08/2023, ric. Sabatini; Sez. 5, n. 42624 del 2023, ric. Basile), sancendo che: "Ai fini dell'operatività dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione." Nella specie la sentenza di appello è stata deliberata 1'11 ottobre 2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione, sicché "scattava" la competenza del giudice dell'esecuzione, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]