CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 45516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione allo stato passivo avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. Igs. 159 del 2011 con riferimento al provvedimento del giudice delegato di inammissibilità per decadenza della domanda di accertamento di credito nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]. Secondo il provvedimento opposto, la domanda era tardiva, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti era stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. il 20/11/2020 mentre la domanda di accertamento del credito era stata presentata soltanto il 30/3/2021. L'opponente giustificava il ritardo nella presentazione della domanda con l'emergenza pandemica, che aveva impedito l'accesso agli archivi fisici [OSCURATO:SOCIETA] di Milano; inoltre, rilevava che, poiché l'udienza di verifica dei crediti, originariamente fissata per il 12/4/2021, era stata rinviata al 14/6/2021 per il mancato deposito dello stato passivo da parte di ANBSC, si doveva fare riferimento a tale nuova data per valutare la tempestività della domanda, sulla base della ratio delle norme in materia di verifica dei crediti. In effetti, il ritardo nel deposito della domanda di accertamento del credito non aveva avuto alcun impatto sul procedimento. Secondo il Tribunale, il rinvio dell'udienza di verifica dei crediti non aveva alcuna rilevanza, tenuto conto alla natura perentoria del termine di sessanta giorni stabilito dalla legge. D'altro canto, gli atti dimostravano che la Filiale di Ladispoli di [OSCURATO:SOCIETA] era a conoscenza del procedimento ablatorio prima della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e disponeva di un ampio margine di tempo per presentare una domanda tempestiva. Non veniva ritenuta valida la giustificazione addotta per il ritardo: sarebbe stata possibile una trasmissione per via telematica degli atti da Milano a Roma o, comunque, una domanda tempestiva con riserva di documentazione giustificata dall'impedimento dovuto alla pandemia. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo violazione degli artt. 173 cod. proc. pen., 57, comma 2 e 58, comma 5 d. Igs. n. 159 del 2011. La disciplina risponde alla specifica esigenza del legislatore di conciliare la tutela dei diritti dei terzi e la rapidità del procedimento di prevenzione: Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il ritardo nel deposito dell'istanza di accertamento del credito avesse o meno appesantito il procedimento di prevenzione: effetto che doveva escludersi, atteso il ritardo nel deposito del progetto di stato passivo, con conseguente rinvio dell'udienza di accertamento dei crediti. Il rinvio dell'udienza permetteva, quindi, di scrutinare la domanda di accertamento del credito. Il ricorrente osserva che i termini decadenziali sono ancorati alla effettiva udienza di trattazione. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo e approfondendo i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. L'art. 57, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 stabilisce che il giudice delegato assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti e fissa la data dell'udienza di verifica entro i sessanta giorni successivi. La natura perentoria del termine per il deposito dell'istanza di accertamento del credito, quindi, è espressamente stabilita dalla legge. È vero che, come sottolinea il ricorrente, la previsione di un ulteriore termine - in questo caso: non perentorio - di sessanta giorni per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti indica che la disciplina vuole conciliare garanzie dei creditori e rapidità del procedimento di prevenzione: ma la ratio della disciplina non può incidere sulla natura del termine. Ai sensi dell'art. 173, comma 2, cod. proc. pen., i termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati: quindi, lo slittamento dell'udienza di verifica dei crediti non poteva in alcun modo incidere sul termine perentorio né poteva "rimettere in termini" il creditore che non aveva presentato tempestivamente l'istanza. Il ricorrente richiama la giurisprudenza in tema di rinvio della udienza di comparizione, che ha l'effetto di rimettere in termini le parti per il deposito della lista testimoniale: ma si tratta di richiamo fuori luogo, atteso che il termine di cui all'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. è fissato, appunto, con riferimento alla data del dibattimento ("... devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista ..."), cosicché lo spostamento della data porta con sé la fissazione di un nuovo termine; nel caso in esame, invece, il termine perentorio è stabilito con riferimento alla data della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e non con riferimento alla data di tale udienza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il