CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso13244/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza de lla CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2165/2019 depositata il 17/9/2019; RG 13244/20Ittica Follonica-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 12/07/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a responsa bilità limitata in liquidazione ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Firenze– adita dalla medesima perché fosse dichiarata la nullità del lodo arbitrale che aveva, tra l'altro, accertato la legittimità del recesso dalla compagine sociale del resistente [OSCURATO:PERSONA] – ha respinto la proposta impugnazione, confermando dunque il responso degli arbitri, sul duplice presupposto, quanto alle pretese violazioni di legge in cui questi, a parere dell'impugnante, erano incorsi, che nella specie trovava applicazione ratione temporis il novellato disposto dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. e non era invece applicabile l'art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; e , quanto alla pretesa violazione del contradditorio, che le considerazioni a tal fine svolte dal lodo costituivano una motivazione alternativa e concorrente, non aggredibile dall'impugnante per difetto di interesse. Il mezzo ora azionato dalla ricorrentesi vale di due motivi, illustrati pure con memoria ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura a mente dell'art. 36 d.lgs. 5/2003 e dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. il capo dell'impugnata decisione che aveva respinto le doglianze in diritto ritenendo che la specie in discorso non ricadesse sotto il vigore della norma prima rubricata, atteso che l'oggetto del giudizio arbitrale non era costituito dalla validità di una deliberazione assembleare, quando, al contrario , l'i niziativa arbitrale del Franceschelli era conseguenza degli atti deliberativi della società, è RG 13244/20Ittica Follonica-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli inammissibile per difetto di interesse ovvero, come pure si afferma , perché sulla questione dell'impugnabilità del lodo per ragioni di diritto si è formato il giudicato. 2.2. Vale , invero , osservare , al riguardo , che sul punto la determinazione adottata dal decidente del gravame risulta sorretta da una duplice motivazione: con una prima ratio decidendi si è assunta l'inoppugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, in quanto essendo stata la pattuizione arbitrale stipulata il 6.3.2007, trovava applica zione l'art. 829 cod. proc. civ. nel testo risultante dall'art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che esclude l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto se non sia espressamente prevista dalle parti o dalla legge; con una seconda ratiosi sviluppa invece l'argomento, appunto, oggetto ora di contestazione. Ne discende di conseguenza che essendo l'affermazione contestata sorretta da una duplicità di rationes , l'accoglimento dell'impugnazione che sia proposta, come qui, con riguardo ad una sola di esse, lascia in vita la seconda, che si mostra in grado di sorreggere autonomamente la decisione, con l'effetto appunto di privare il ricorrente di ogni interesse a persistere in essa (Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641) ovvero di rendere altrimenti inammissibile l'impugnazione per il giudicato formatosi sulla ratio non impugnata (Cass., Sez. III, 6/07/2020, n. 13880). Che è ciò che è esattamente accaduto nella specie. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura a mente dell'art. 132, coma 2, n. 4, cod. proc. civ. il capo dell'impugnata decisione che aveva respinto la doglianza intesa a denunciare la violazione in cui si era imbattuto il collegio arbitrale offrendo una possibile e valida qualificazione giuridica del recesso esercitato dal Franceschelli estranea alla materia del contendere e in RG 13244/20Ittica Follonica-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli palese violazione del contraddittorio, è inammissibile per difetto di specificità. 3.2. Anche al riguardo si impone previamente di osservare che la Corte d'appello, ricusando di conoscere della questione, ha giustificato la propria decisione considerando che , poiché l'affermazione oggetto di censura integrava una motivazione alternativa e concorrente, resa superflua dalla fondatezza delle precedenti ragioni di validità del recesso, il relativo motivo di impugnazione doveva ritenersi inammissibile per difetto di interesse. Ora, rispetto a detta ratio , la doglianza ricorrente si limita a censurare ex novo l'affermazione operata dal decidente rinnovando le medesime contestazioni già portate al vagliodello stesso e non si confronta criticamente con le ragioni della decisione prendendo posizione riguardo ad esse in modo specifico. Il che, premesso che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. I, 17/07/2007, n. 15952), è come dire che, allorché il ricorrente riproponga quali motivi di ricorso le medesime ragioni già sfavorevolmente vagliate dai primi giudici e il ricorso si risolva nel contrapporre le proprie valutazioni a quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata, si è in presenza di quelloche sostanzialmente costituisce un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n.22478). Che, come per il primo motivo, è ciò che esattamente avvenuto nella specie. 4. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile. RG 13244/20Ittica Follonica-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale, ancorché condizionato, essendo tardivo deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore del controricorrente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spesegenerali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il