CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, a seguito di annullamento con rinvio disposto, in punto di trattamento sanzionatorio, dalla Terza Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza n. 43995 del 19 settembre 2023, ha ridotto la pena inflitta in ordine al reato di cui agli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 81 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (manifesta illogicità della motivazione soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato) non è consentito in sede di legittimità, perché genericamente inerente al trattamento punitivo, il quale è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui de- terminazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3 e 4 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illo- gica; e che la rivalutazione del compendio probatorio, pure invocata dal ricorrente, è del tutto preclusa in ragione del fatto che su di esso si è formato il giudicato, atteso che la Terza sezione di questa Corte aveva disposto l'annullamento unica- mente con riguardo al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il P OS ente