CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13940/2023 r.g. propostoda: Rosalba [OSCURATO:PERSONA], già titolare della ditta individuale SIBA’ COSTRUZIONI, con sede in Pantelleria alla c.daSibà snc, p.i.:02634530815, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale in calce al ricorso , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diBenevento pressoe nel cui studio in Benevento alla via [OSCURATO:PERSONA], n.2 elettivamente domicilia . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione in persone del l.p.t.; [OSCURATO:PERSONA]’ - intimat i - avverso la sentenza della Corte di A ppello di Palermo , depositata in data 24.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha r igetta to il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 18 l. fall., da parte di Rosalba [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale SIBA’ COSTRUZIONI, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]’, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 11/2021, emessa dal Tribunale di Marsala in data 25.6.2021. La Corte territoriale ha ricordato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: ( conla sentenza n. 11, pubblicata il 25.6.2021 , il Tribunale di Marsala aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarato il fallimento dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Rosalba, sul rilievo che: -non essendosi costituita l’impresa fallenda, la stessanon avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti di non fallibilità previsti dagli artt. 1 e 15 l.fall.; -dall’istruttoria prefallimentare era emersa invece l’esistenza del credito scaduto,vantato dalla società ricorrente (di per sé già superiore ad euro 30.000,00) , e di debiti fiscali comunicati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,anch’essi complessivamente superiori ad euro 30.000,00; - l o stato di insolvenza era, poi, dimostrato dall’omesso pagamento di tali debiti scaduti e, in particolare, del credito vantato dalla società ricorrente; (ii) l’impresa fallenda non avevadedotto alcunché , in sede di reclamo, sull’insussistenza dei requisiti di fallibilità, essendo invece un suo specifico onere quello di allegare e dimostrare l’esistenza dei fatti impeditivi del fallimento; (ii) più in particolare, non aveva neppure affrontato la questione del requisito dell’attivo patrimoniale, limitandosi ad evidenziare l’inesistenza di debiti scaduti superiori ad euro 30.000,00 (ma nulla osservando rispetto all’entità dell’esposizione debitoria complessiva) e l’assenza di ricavi negli ultimi treanni; (iii) dagli atti di causa risultava invece che l’imprenditrice era titolare di alcuni beni immobili e, non essendo stato neppure allegato quale fosse il loro valore, non si potevapresumere che lo stesso fosseinferiore ad euro 300.000,00; (iv) l’esistenza di debiti scaduti di ammontare superiore ad euro 30.000,00 si evinceva dagli estratti di ruolo prodotti dall’Agente della Riscossione per un ammontare superiore ad euro 30.000,00, rispetto ai quali l’impresa fallenda non aveva dedotto nulla, né tanto meno l’impresa debitrice aveva dimostrato l’avvenuta estinzione o inesistenza dei crediti tributari; (v) al debito nei confronti dell’Erario si aggiungevail debito nei confronti della società ricorrente, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di euro 39.040,00, decreto neppure opposto, con la conseguenza che risultava, pertanto, pacificamente la sussistenza della condizione prevista dall’art. 15, ultimo comma,l. fall. , per la dichiarazione di fallimento; (vi) dalla documentazione prodotta insede di giudizio emergeva pertanto l’esistenza dei crediti appena menzionati, l’inesistenza di un attivo fallimentare (per come accertato dal curatore fallimentare con la relazione prodotta agli atti) e di ricavi negli ultimi tre anni, sicché risultava evidente anche l’incapacità di far fronteda parte dell’impresa fallenda ai debiti maturati e, dunque , lo stato di insolvenza ; (vii) l a mera produzione di fatture nei confronti dei supposti clienti morosi non era peraltro sufficiente a provare l’esistenza di una provvista finanziaria effettiva e concreta, tale da far fronte all’esposizione debitoria accertata nel corso dell’istruttoria pre-fallimentare. 2.La sentenza, pubblicata il 24.5.2023 , è stata impugnata da Rosalba [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale SIBA’ COSTRUZIONI con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]’, intimati, non hanno svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 1 l. f all . , in relazione al profilo de ll’asso g gettabilità dell ’ impresa indiv i duale [OSCURATO:PERSONA] di DIMALTA Rosalba alla procedura fallimentare, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto assoggettabile alla procedura fallimentare l’impresa ricorrente. 1.1Osserva la ricorrente che la Corte di merito aveva argomentato sulla esistenza di immobili nelpatrimonio della fallita, esistenza della quale non si sarebbe fornitaalcuna prova quanto al relativo valore. Precisa , tuttavia , la ricorrente che gli immobili di cui aveva fatto menzione la Corte territoriale erano quelli, poi, individuati dal curatore e dallo stesso rappresentatiin atti, come tali costituiti da fabbricati diruti e terreni incolti e non recintati, il cui valore commerciale era pressocchéinfimo. 1.2 Quanto, invece, al limite di valore economico e temporale dei ricavi previsti dall’art. 1 l. fall., occorreva ribadireche la ditta fallita sin dal 2018 - epertanto nei tre anni precedenti la richiesta di fallimento - aveva cessato ogni attività. Come, infatti, rilevato nelle note di trattazione scritta , dalla relazione periodicadepositata dal curatore era emerso che l’unico rapporto bancario intrattenuto dallafallita era quello con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] diPantelleria e che il relativo conto corrente risulta va “ estinto sin dal 27-8-2019 con saldo prossimo allo zero ed,in buona sostanza, non movimentato almeno sin dal gennaio 2018”. Sarebb e conseguito da ciò la dimostrazione dell’impossibilità di un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro. 1.3Quanto detto varrebbe anche ai fini della prova dell ’ inesistenza dell’altro requisito richiesto dall’art. 1 l. fall. per l’esclusione dal fallimento dell’imprenditore commerciale, e cioè l’aver realizzato nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontarecomplessivo annuo non superiore a 200.000 euro, essendo evidente che, stante la cessazione dell’attività nel 2018, e cioè nei tre anniprecedenti al ricorso di fallimento, la dittapoi dichiarata fallita non avrebbe potuto realizzare alcun ricavo. 1.4 Q uanto , infine, all’ultimo requisito richiesto dall’art. 1 l. fall. per l’esclusionedell’imprenditore dal fallimento, e cioè avere un ammontare di debitianche non scaduti non superiore a 500.000 euro, si osservava ancora che ilpassivo accertato dal curatore era di soli 90 .000 euro e che , pertanto, anche aldi là di ogni disquisizione sull’esistenza o meno dei presunti crediti (solo due in verità, [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] delle EntrateRiscossioni) risultava per tabulas dallo stato passivo che l’ammontare dei debiti era da determinarsi nella somma sopra indicata. 1.5 Il primo motivo è inammissibile perché le censure, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio di carattere fattuale sul profilo della sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di fallibilità previsti dall’art. 1, 2 comma, l. fall.,scrutinio che, come è noto, è inibito alla Corte di cassazione. Sul punto non può infatti essere dimenticato che - i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice delcaso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 5 l. fall., sul rilievo dell’erroneo apprezzamento da parte della Corte di merito del presupposto oggettivo dell’insolvenza. 2.1Ricorda la ricorrente che la stessa Corte d’Appello aveva, nella sentenza impugnata, affermato che: “Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l’esistenza dei crediti appena menzionati, l’inesistenza di un attivo fallimentare (per come accertato dal curatore fallimentare con relazione prodotta agli atti dallastessa impresa fallenda) e di ricavi negli ultimi tre anni, sicché risultaevidentemente l’incapacità di far fronte dell’impresa fallenda ai dettidebiti e, quindi, lo stato di insolvenza”. Sarebbe stata invece proprio la Corte d’Appello a smentire se stessa,in quanto aveva accerta to e dichiara to che,nei tre anni antecedenti al deposito del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., non vi era stato alcun ricavo per non essere stata, ovviamente, esplicata alcuna attività, per poi statuire c ontraddittoriamente la conferma del la sentenza reclamata. 2.2Anche il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già spiegate in relazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo, posto che, ancora una volta, la ricorrente cerca di rimettere a questa Corte un nuovo giudizio sulla quaestio facti , in relazione in questo caso all’apprezzamento dello stato di insolvenza, richiedendo una nuova lettura degli atti istruttori. Tale giudizio non è tuttavia demandabile alla Corte di cassazione per i notori limiti di sindacato che delimitano la cognizione del giudizio di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impor