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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04577/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore di parte cOvile che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal contestatogli delitto di diffamazione aggravata, consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rigettava l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e affermava che avrebbe liquidato i compensi al difensore con separato provvedimento (riferendosi però al coimputato del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

Nulla diceva la Corte, invece, sulle spese sostenute dall'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, per avere la Corte d'appello omesso di condannare l'imputato, il cui appello era stato respinto, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla medesima parte civile.

Condanna che non era stata pronunciata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello.

La Corte aveva affermato in dispositivo "liquida i compensi al difensore come da separato provvedimento" ma non aveva poi provveduto.

Si chiedeva così a questa Corte di cassazione di condannare l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo e nel secondo grado del giudizio.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il difensore della parte civile ha inviato nota scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato ai sensi dell'art. 541 comma 2 cod. proc. pen. non avendone questi avanzato istanza, di condanna dell'imputato a rifondergli le spese di lite, nel gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno.

1. Deve, innanzitutto ricordarsi che, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio (da ultimo: Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 284452).

E' pertanto necessario, per la condanna della parte civile a rifondere le spese sostenute dall'imputato, oltre alla ricorrenza delle indicate formule assolutorie (che ne hanno determinato la soccombenza ai fini civili), l'espressa richiesta dell'imputato stesso (come, del resto, prevede l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.).

2. Nel caso di specie, le conclusioni per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella fase d'appello, erano state le seguenti: "la Corte dà la parola al difensore dell'imputato il quale discute e conclude in modo conforme alle morie (sic ma s'intende: memorie) depositate in atti e quindi la conferma della sentenza impugnata (assolutoria)".

Nella memoria richiamata nelle conclusioni e depositata per il [OSCURATO:PERSONA] (la seconda era in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) si legge: "si chiede infine la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado".

Vi era così stata quella richiesta - della liquidazione delle spese a favore del [OSCURATO:PERSONA] ed a carico della parte civile appellante - che imponeva alla Corte d'appello di prenderla quantomeno in considerazione, come, invece, non era avvenuto, non avendo la stessa, nella sentenza impugnata, in alcun modo deciso e motivato.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., sul punto: la mancata decisione sulla liquidazione delle spese richieste dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la fase d'appello.

3. Opposta non può che essere la conclusione in ordine alle spese (sostenute dal [OSCURATO:PERSONA]) relative al processo di primo grado, posto che l'omessa liquidazione delle stesse, costituendo un punto della sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto essere dal medesimo impugnato con apposito atto di appello.

Non avendolo proposto, la decisione del Tribunale sul punto è divenuta definitiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all'omessa condanna della parte civile al pagamento delle spese relative al giudizio di appello, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiara inammissibile il ricorso nel res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore di parte cOvile che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal contestatogli delitto di diffamazione aggravata, consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rigettava l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e affermava che avrebbe liquidato i compensi al difensore con separato provvedimento (riferendosi però al coimputato del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato). Nulla diceva la Corte, invece, sulle spese sostenute dall'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, per avere la Corte d'appello omesso di condannare l'imputato, il cui appello era stato respinto, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla medesima parte civile. Condanna che non era stata pronunciata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello. La Corte aveva affermato in dispositivo "liquida i compensi al difensore come da separato provvedimento" ma non aveva poi provveduto. Si chiedeva così a questa Corte di cassazione di condannare l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo e nel secondo grado del giudizio. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il difensore della parte civile ha inviato nota scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato ai sensi dell'art. 541 comma 2 cod. proc. pen. non avendone questi avanzato istanza, di condanna dell'imputato a rifondergli le spese di lite, nel gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno. 1. Deve, innanzitutto ricordarsi che, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio (da ultimo: Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 284452). E' pertanto necessario, per la condanna della parte civile a rifondere le spese sostenute dall'imputato, oltre alla ricorrenza delle indicate formule assolutorie (che ne hanno determinato la soccombenza ai fini civili), l'espressa richiesta dell'imputato stesso (come, del resto, prevede l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.). 2. Nel caso di specie, le conclusioni per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella fase d'appello, erano state le seguenti: "la Corte dà la parola al difensore dell'imputato il quale discute e conclude in modo conforme alle morie (sic ma s'intende: memorie) depositate in atti e quindi la conferma della sentenza impugnata (assolutoria)". Nella memoria richiamata nelle conclusioni e depositata per il [OSCURATO:PERSONA] (la seconda era in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) si legge: "si chiede infine la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado". Vi era così stata quella richiesta - della liquidazione delle spese a favore del [OSCURATO:PERSONA] ed a carico della parte civile appellante - che imponeva alla Corte d'appello di prenderla quantomeno in considerazione, come, invece, non era avvenuto, non avendo la stessa, nella sentenza impugnata, in alcun modo deciso e motivato. La sentenza va pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., sul punto: la mancata decisione sulla liquidazione delle spese richieste dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la fase d'appello. 3. Opposta non può che essere la conclusione in ordine alle spese (sostenute dal [OSCURATO:PERSONA]) relative al processo di primo grado, posto che l'omessa liquidazione delle stesse, costituendo un punto della sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto essere dal medesimo impugnato con apposito atto di appello. Non avendolo proposto, la decisione del Tribunale sul punto è divenuta definitiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'omessa condanna della parte civile al pagamento delle spese relative al giudizio di appello, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel res
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