Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2026
ECLI:EU:C:2026:802
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1º ottobre 2026 (
*
)
« Impugnazione – Concorrenza – Intese – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, di un procedimento in un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di tale autorità nazionale di essere privata della competenza dalla [OSCURATO:PERSONA] – Principio di sussidiarietà – Articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Termine ragionevole per la trattazione del caso – Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza – Autolimitazione del potere discrezionale di detta istituzione – Obbligo di motivazione »
Nella causa C‑855/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 dicembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in Yardley, Pennsylvania ([OSCURATO:PERSONA] d’America),
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Seesen (Germania),
rappresentate da A. Burnside, C. [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg, D. Strohl e T. von Döhren, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da B. Ernst, A. Keidel e L. Wildpanner, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica federale di Germania,
rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑587/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:661), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C(2022) 4761 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40522 – [OSCURATO:PERSONA] in metallo) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione le riguarda.
Contesto normativo
Trattato UE
2
L’articolo 5, paragrafo 3, TUE dispone quanto segue:
«In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione [europea] interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo [(n. 2)] sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo».
[OSCURATO:PERSONA]
3
L’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione».
[OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1/2003
4
I considerando 17, 34 e 38 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 [OSCURATO:PERSONA]] (GU 2003, L 1, pag. 1), enunciano quanto segue:
«(17) Per assicurare un’applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete [europea della concorrenza (in prosieguo: la «rete»)], è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la [OSCURATO:PERSONA] [europea] avvii un procedimento. Se un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già occupando di un caso e la [OSCURATO:PERSONA] intende avviare un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe adoperarsi in tal senso il più presto possibile. Prima dell’avvio di un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe consultare l’autorità nazionale interessata.
(…)
(34) I principi contemplati dagli articoli [101 e 102 [OSCURATO:PERSONA]] (…) hanno conferito agli organi della Comunità un ruolo centrale che sarebbe opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 [TUE], il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie.
(…)
(38) La certezza del diritto per le imprese che operano nel quadro delle regole di concorrenza comunitarie contribuisce alla promozione dell’innovazione e degli investimenti. Nei casi che danno adito ad una reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l’applicazione di dette regole, è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] un orientamento informale. Il presente regolamento lascia impregiudicata la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di fornire un siffatto orientamento».
5
L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», rientra nel capitolo III di detto regolamento, intitolato «Decisioni della [OSCURATO:PERSONA]». Al paragrafo 1 detto articolo prevede quanto segue:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101 o 102 [OSCURATO:PERSONA]], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. (…)».
6
L’articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Cooperazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri», rientra nel capitolo IV di quest’ultimo, intitolato «Cooperazione». Tale articolo dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.
(…)
3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscono ai sensi dell’articolo [101 o 102 [OSCURATO:PERSONA]], esse ne informano per iscritto la [OSCURATO:PERSONA] prima o immediatamente dopo l’avvio della prima misura formale di indagine. (…)
(…)
6. L’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri della competenza ad applicare gli articoli [101 e 102 [OSCURATO:PERSONA]]. Qualora un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia giá svolgendo un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest’ultima».
Comunicazione sulla cooperazione
7
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») enuncia quanto segue:
«(...)
3. La rete costituita dalle autorità garanti della concorrenza deve assicurare sia l’efficiente divisione del lavoro sia l’applicazione efficace ed uniforme delle regole di concorrenza comunitarie. (…)
(…)
6. Nella maggior parte dei casi, l’autorità che riceve la denuncia o che avvia d’ufficio il procedimento conserverà la responsabilità del caso. La possibilità di riattribuzione del caso potrà essere presa in considerazione solo nella fase iniziale del procedimento (cfr. punto 18), qualora la predetta autorità ritenga di non essere nella posizione idonea ad intervenire o qualora anche altre autorità ritengano di esserlo (cfr.
infra
, punti da [8] a 1[5]).
7. Qualora per ragioni di tutela efficace della concorrenza e dell’interesse comunitario si ritenga necessaria la riattribuzione del caso, i membri della rete tenteranno, ogniqualvolta ciò sia possibile, di riattribuire il caso ad un’unica autorità che sia nella posizione idonea per intervenire. In ogni caso, la riattribuzione dovrebbe avvenire in modo rapido ed efficiente e non dovrebbe determinare ritardi nelle indagini in corso.
(…)
9. (…) [A]ffinché si possa ritenere che l’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro sia nella posizione idonea per intervenire, deve esistere un legame sostanziale tra l’infrazione ed il territorio dello Stato membro. Nella maggior parte dei casi si può ritenere che si trovino nella posizione idonea le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la concorrenza è pregiudicata in maniera sensibile da un’infrazione, a condizione che esse siano in grado di far effettivamente cessare l’infrazione tramite un’azione autonoma o parallela, a meno che non sia la [OSCURATO:PERSONA] ad essere nella posizione migliore per intervenire (cfr.
infra
, punti 14 e 15).
(…)
14. [OSCURATO:PERSONA] è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi comprese le reti di accordi o di pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più di tre [OSCURATO:PERSONA] membri (mercati transfrontalieri che coprono più di tre [OSCURATO:PERSONA] membri o diversi mercati nazionali).
(...)
15. (…) [L]a [OSCURATO:PERSONA] è in una posizione particolarmente idonea per trattare i casi[, in particolare,] nei quali la tutela dell’interesse comunitario richiede l’adozione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per adeguare la politica di concorrenza comunitaria a problemi di concorrenza nuovi o per assicurare il rispetto effettivo delle regole di concorrenza.
(...)
16. Per rilevare l’esistenza di procedimenti multipli e per assicurare che i casi siano trattati dall’autorità garante della concorrenza che sia nella posizione più idonea per farlo, i membri della rete devono essere informati, sin dalle prime fasi, dei casi trattati dalle varie autorità garanti della concorrenza. In effetti, è nell’interesse sia della rete che delle imprese interessate che, qualora il caso debba essere riattribuito, vi si provveda rapidamente.
17. [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003] crea un meccanismo in base al quale le autorità garanti della concorrenza sono tenute ad informarsi reciprocamente in modo che i casi possano essere riattribuiti in modo rapido ed efficiente. L’articolo 11, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio impone l’obbligo a carico delle autorità nazionali garanti della concorrenza, quando esse agiscono ai sensi dell’articolo [101 o 102 [OSCURATO:PERSONA]], di informare la [OSCURATO:PERSONA] prima o immediatamente dopo l’avvio della prima misura formale di indagine. Tale articolo stabilisce, inoltre, che l’informazione inviata alla [OSCURATO:PERSONA] può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. La base dell’articolo 11, paragrafo 3 del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003] è l’esigenza di permettere alla rete di rilevare l’esistenza di procedimenti multipli e di risolvere eventuali problemi di riattribuzione dei casi non appena un’autorità avvii le indagini. (…)
18. I problemi di riattribuzione, qualora dovessero sorgere, devono essere risolti tempestivamente, di norma entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete, conformemente all’articolo 11 del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003]. Nel corso di detto periodo le autorità garanti della concorrenza si impegnano a raggiungere un accordo su una possibile riattribuzione del caso e, se necessario, sulle modalità dell’azione parallela.
19. In generale, l’autorità o le autorità garanti della concorrenza che alla fine del periodo previsto per la riattribuzione si occupano di un caso dovrebbero continuare ad occuparsene fino alla conclusione del procedimento. Dovrebbe, inoltre, procedersi alla riattribuzione del caso dopo il periodo iniziale di attribuzione di due mesi solo nel caso in cui, nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente.
(…)
31. Tutti i membri della rete si impegnano a far sì che l’attribuzione dei casi si svolga in modo rapido ed efficiente. Dato che il [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003] ha creato un sistema di competenze parallele, l’attribuzione dei casi tra membri della rete costituisce una semplice divisione del lavoro sulla base della quale alcune autorità si astengono dall’agire. Pertanto, l’attribuzione dei casi non implica che le imprese partecipanti ad un’infrazione o da essa interessate acquisiscano il diritto a che il loro caso venga trattato da una particolare autorità.
(…)
52. L’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] è un atto formale mediante il quale la [OSCURATO:PERSONA] manifesta la propria intenzione di adottare una decisione ai sensi del capitolo III del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003]. (…)
53. Possono presentarsi due situazioni. Innanzitutto, qualora la [OSCURATO:PERSONA] sia la prima autorità garante della concorrenza ad avviare un procedimento mirante all’adozione di una decisione su un caso, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003], le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono più trattare il caso. L’articolo 11, paragrafo 6, del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003] prevede che, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato un procedimento, le autorità nazionali garanti della concorrenza non possano più avviare un loro procedimento ai fini dell’applicazione degli articoli [101 e 102 [OSCURATO:PERSONA]] contro i medesimi accordi o pratiche ad opera delle medesime imprese sul medesimo mercato rilevante del prodotto e geografico.
54. La seconda situazione si ha quando una o più autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano informato la rete ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003] di avere iniziato l’esame di un determinato caso. Nel corso del periodo iniziale di attribuzione (periodo indicativo di due mesi, cfr. supra, punto 18), la [OSCURATO:PERSONA] può avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del [OSCURATO:PERSONA] [n. 1/2003], dopo essersi consultata con le autorità interessate. Dopo la fase dell’attribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] può in linea di principio applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio solo in una delle seguenti situazioni:
a) i membri della rete prevedono di adottare decisioni contrastanti sullo stesso caso;
b) i membri della rete prevedono di adottare una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata. I principi enunciati dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari e nelle decisioni e nei regolamenti precedenti della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero servire da parametro di valutazione. In merito alla valutazione dei fatti (ad esempio, la definizione del mercato), la [OSCURATO:PERSONA] interverrà solo in caso di divergenze significative;
c) i membri della rete prolungano indebitamente il procedimento relativo al caso;
d) l’adozione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] è necessaria per sviluppare la politica comunitaria della concorrenza – in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari [OSCURATO:PERSONA] membri – ovvero per assicurare l’effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza;
e) le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono.
(…)».
Fatti e decisione controversa
8
I fatti all’origine della controversia, quali desumibili, in sostanza, dai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
9
Le ricorrenti fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore degli imballaggi in metallo.
10
Nel marzo 2015 il Bundeskartellamt (Ufficio federale per la concorrenza, Germania) ha aperto un’indagine su diverse aziende di tale settore, tra cui le ricorrenti.
11
A seguito di una domanda, in data 14 giugno 2017, dell’Ufficio federale per la concorrenza di istruire il presente caso, il 19 aprile 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2018) 2466 final, relativa all’avvio di un procedimento nel caso AT. 40522 – Pandora (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Tale procedimento era diretto contro le ricorrenti nonché contro le società [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] BV, che fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], anch’esso attivo nel settore degli imballaggi in metallo.
12
Il 25 aprile 2018 le ricorrenti hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda a titolo della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).
13
Con decisione del 1º ottobre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso il procedimento nei confronti di tutti i territori dello Spazio economico europeo (SEE), ad eccezione della Germania.
14
Sia le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che quelle del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno ammesso l’esistenza di un’infrazione in Germania e hanno indicato l’importo massimo dell’ammenda che si aspettavano venisse loro inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero accettato nell’ambito di una transazione.
15
Il 12 luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. Essa ha constatato che talune società dei gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli imballaggi in metallo in Germania, dall’11 marzo 2011 al 18 settembre 2014, pregiudicando così la concorrenza, tra tali due gruppi, su una parte sostanziale del mercato interno, e ha inflitto alle ricorrenti, congiuntamente e solidalmente, un’ammenda pari a EUR 7 670 000.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16
Con il loro ricorso dinanzi al Tribunale le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
17
A sostegno di tale ricorso esse hanno dedotto sei motivi. Il primo e il secondo motivo, che il Tribunale ha esaminato congiuntamente, vertevano su una violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché del principio di tutela del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo verteva su una violazione del principio di sussidiarietà, il quarto su una violazione dei diritti della difesa, il quinto su una violazione del principio di proporzionalità e il sesto su una violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione.
18
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese. Essa ha, peraltro, presentato una domanda riconvenzionale, volta a una fissazione dell’importo dell’ammenda a un livello più elevato, fino a EUR 9 588 000.
19
La Repubblica federale di Germania è intervenuta a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
20
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto sia il ricorso delle ricorrenti sia la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha condannato le ricorrenti a farsi carico delle proprie spese e del 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima si è fatta quindi carico del 10% delle proprie spese, mentre, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, essa si è fatta carico delle proprie spese.
Conclusioni delle parti
21
Le ricorrenti chiedono:
– di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il loro ricorso è stato respinto e in cui esse sono state condannate a farsi carico del 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA];
– di annullare la decisione controversa nella parte in cui quest’ultima si applica ad esse o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese e ai costi sostenuti da esse nell’ambito del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale o, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, riservare le spese.
22
[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania chiedono:
– di respingere l’impugnazione e
– di condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
23
Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. Con il primo motivo esse deducono un errore di diritto nell’interpretazione della comunicazione sulla cooperazione. Il secondo, il terzo e il quarto motivo vertono, rispettivamente, su una violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], su una violazione del principio di sussidiarietà e su taluni vizi che avrebbero inficiato il procedimento dinanzi al Tribunale.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell
’
interpretazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
24
Le ricorrenti rilevano che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha condiviso la loro opinione secondo la quale la comunicazione sulla cooperazione contiene norme di condotta che limitano il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle imprese le cui attività sono oggetto di indagine, di modo che una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di tali norme di condotta può portare a una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
25
Il Tribunale avrebbe tuttavia erroneamente interpretato la portata di dette norme di condotta, il che l’ha portato a concludere, erroneamente, al punto 63 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non si era, nel caso di specie, discostata da queste ultime.
26
A tal riguardo, l’interpretazione dei punti 18 e 19 della comunicazione sulla cooperazione, che figura al punto 51 della sentenza impugnata, condurrebbe a consentire le riattribuzioni dei casi all’interno della rete senza un vero e proprio limite. Un siffatto approccio comprometterebbe la certezza del diritto delle imprese, che tale comunicazione intende invece preservare, e minaccerebbe la chiarezza e l’efficacia della ripartizione del lavoro che il regolamento n. 1/2003 mira a instaurare.
27
Le ricorrenti ritengono che esse potessero legittimamente aspettarsi, nelle circostanze del caso di specie, che la [OSCURATO:PERSONA] non accettasse la riattribuzione del caso, dato che l’indagine dell’Ufficio federale per la concorrenza era in corso da tre anni. La constatazione del Tribunale secondo la quale il punto 18 della comunicazione sulla cooperazione, che prevede un termine di due mesi, non forniva garanzie precise a tal riguardo, sarebbe errata. Tale punto 18 si applicherebbe a tutti i casi in cui un problema di riattribuzione si sia verificato e richiederebbe che qualsiasi azione per porre rimedio a tale problema si svolga rapidamente.
28
Tale obbligo di celerità sarebbe, peraltro, altresì enunciato ai punti 7, 16, 17, 18 e 31 di tale comunicazione. Detto obbligo deriverebbe, inoltre, dal considerando 17 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], che conferisce a ogni persona il diritto, in particolare, a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole.
29
Detta comunicazione dovrebbe dunque essere interpretata nel senso che i problemi di riattribuzione devono essere risolti entro un termine indicativo di due mesi o entro un termine ragionevolmente prossimo a quest’ultimo. Tale interpretazione sarebbe corroborata dai punti da 25 a 29 della sentenza del 9 febbraio 2022, Sped-Pro/[OSCURATO:PERSONA] (T‑791/19, EU:T:2022:67), in cui il Tribunale avrebbe dichiarato che il fatto che un termine sia soltanto indicativo non autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a superarlo ampiamente.
30
Orbene, deducendo, al punto 51 della sentenza impugnata, da una lettura congiunta dei punti 19 e 54 della comunicazione sulla cooperazione, che l’espressione «nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente», di cui a tale punto 19, comprende «qualsiasi fatto rilevante che si manifesti nel corso del procedimento», il Tribunale considererebbe, in realtà, che una riattribuzione di un caso è giustificata praticamente in tutte le ipotesi compresa, se necessario, quella di un termine che superi ampiamente il termine indicativo previsto dal punto 18 di tale comunicazione.
31
A tal riguardo, le ricorrenti criticano il Tribunale per il fatto di essersi limitato ad effettuare un’interpretazione contestuale del punto 19 di detta comunicazione, fondandosi sul punto 54 di quest’ultima, laddove l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si prendano in considerazione altresì i suoi termini, la finalità che l’atto di cui tale disposizione fa parte persegue e la genesi di detta disposizione.
32
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale del punto 19 della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che tale punto 19 prevede un’eccezione al principio secondo il quale l’autorità che riceve una denuncia o avvia un procedimento d’ufficio conservi, conformemente al punto 6 di detta comunicazione, la responsabilità del caso, fatta salva la riattribuzione di quest’ultimo entro un termine di due mesi, in applicazione del punto 18 di detta comunicazione. Su tale fondamento, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che, in quanto eccezione, detto punto 19 deve essere interpretato restrittivamente.
33
Ne conseguirebbe che i «fatti noti in merito al caso», ai sensi del medesimo punto 19, includono unicamente i fatti che possono costituire un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, e non gli eventi verificatisi durante il successivo procedimento amministrativo. La ristrutturazione, durante il procedimento, delle attività di un’impresa non costituirebbe dunque un «fatto noto in merito al caso».
34
Il punto 19 della comunicazione sulla cooperazione richiederebbe, inoltre, che i fatti noti in merito al caso mutino «sostanzialmente». Inoltre, per tale motivo sarebbe errato interpretare tale punto nel senso che esso comprenda «qualsiasi fatto rilevante».
35
Secondo le ricorrenti, il Tribunale non poteva ritenere, al punto 51 della sentenza impugnata, che i casi previsti al punto 54 di tale comunicazione vadano «al di là dei fatti pertinenti al fine di determinare se è stata commessa un’infrazione alle regole della concorrenza». A tal riguardo esse sostengono che, a differenza del punto 19 di detta comunicazione, che verte sul mutamento dei fatti del caso, il punto 54 della medesima comunicazione riguarda situazioni che giustificano la riattribuzione di un caso alla [OSCURATO:PERSONA] per ragioni attinenti alla politica in materia di concorrenza. L’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione di riattribuzione di un caso per ovviare a una presunta insufficienza nel diritto nazionale applicabile non figurerebbe tra tali situazioni.
36
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica del punto 19 della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della finalità, enunciata al punto 3 di tale comunicazione, consistente nel garantire una divisione efficace del lavoro nonché un’applicazione efficace e omogenea delle norme dell’Unione in materia di concorrenza. L’interpretazione, da parte del Tribunale, di tale punto 19 sarebbe contraria a tale obiettivo, poiché essa consentirebbe la riattribuzione in un numero illimitato di casi e in qualsiasi fase del procedimento.
37
Il Tribunale avrebbe, peraltro, dovuto tenere conto dell’obiettivo, enunciato dal considerando 38 del regolamento n. 1/2003 e desumibile altresì dai lavori preparatori che hanno preceduto l’adozione di tale regolamento, di offrire una certezza del diritto per le imprese. Un’interpretazione eccessivamente ampia di detto punto 19, quale quella accolta dal Tribunale, pregiudicherebbe tale obiettivo.
38
L’interpretazione ampia del medesimo punto 19 da parte del Tribunale violerebbe, inoltre, il principio di autonomia procedurale, ai sensi del quale, in assenza di normativa dell’Unione, occorre fondarsi, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, sulle norme di diritto interno di ogni Stato membro. Secondo le ricorrenti, il principio di autonomia procedurale impediva, nel caso di specie, di considerare che la ristrutturazione delle imprese interessate giustificasse una riattribuzione del caso. Infatti, fino all’adozione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3), le norme relative all’applicazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelle relative alla responsabilità delle società madri e dei loro successori, non erano armonizzate. La procedura avrebbe dovuto dunque essere condotta sulla base della normativa tedesca.
39
A tal riguardo le ricorrenti precisano che, nella misura in cui l’Ufficio federale per la concorrenza riteneva che tale normativa nazionale non fosse conforme al principio di effettività, esso avrebbe potuto sottoporre tale questione agli organi giurisdizionali tedeschi che avrebbero, in seguito, potuto adire la Corte con un rinvio pregiudiziale. Di contro, si creerebbe un precedente pericoloso qualora il punto 19 della comunicazione sulla cooperazione fosse interpretato nel senso che esso autorizza la riattribuzione di un caso, quando un’autorità nazionale garante della concorrenza e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che una normativa nazionale non consenta di applicare efficacemente il diritto della concorrenza dell’Unione. Spetterebbe agli organi giurisdizionali determinare se una normativa nazionale sia conforme al principio di effettività, e non alla [OSCURATO:PERSONA] ovviare a una presunta insufficienza nelle norme procedurali di uno Stato membro. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe contraria ai principi dello Stato di diritto e della separazione dei poteri.
40
A tale ultimo riguardo, le ricorrenti osservano che una delle caratteristiche dello Stato di diritto, il cui rispetto è un valore dell’Unione ai sensi dell’articolo 2 TUE, è il principio della separazione dei poteri che, nel contesto dell’Unione, si traduce nel principio dell’equilibrio istituzionale, sancito dall’articolo 13 TUE. Orbene, l’interpretazione fornita dal Tribunale consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di eludere la normativa nazionale. Ciò equivarrebbe a consentire alle autorità amministrative di sostituire la propria valutazione di una situazione alla valutazione democraticamente legittima del parlamento nazionale e di eludere la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dell’Unione ad interpretare il diritto dell’Unione.
41
Sotto un terzo profilo, quanto all’interpretazione storica del punto 19 della comunicazione sulla cooperazione, le ricorrenti sostengono che l’obiettivo di tale comunicazione era di completare il regolamento n. 1/2003, compreso quanto riguarda il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA], avviando la propria procedura, faccia uso del suo potere di privare un’autorità nazionale garante della concorrenza della sua competenza relativamente a un caso. Esse si riferiscono, a tal riguardo, alle posizioni espresse da diversi [OSCURATO:PERSONA] membri durante l’iter legislativo che ha portato all’adozione dell’articolo 11 di tale regolamento, che rivelerebbero talune preoccupazioni quanto al carattere troppo unilaterale di tale disposizione, la quale imporrebbe obblighi e termini alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri senza vincolare la [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo. Alla luce della genesi di tale disposizione, il punto 19 della comunicazione sulla cooperazione non può, chiaramente, essere inteso nel senso che esso autorizzi la riattribuzione qualora «qualsiasi fatto rilevante» si manifesti durante il procedimento.
42
In ogni caso, anche supponendo che ci siano stati, nel caso di specie, elementi che giustificassero una riattribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la comunicazione sulla cooperazione accettando tardivamente la domanda dell’Ufficio federale per la concorrenza. Attendendo un po’ più di dieci mesi prima di accettare tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’obbligo di celerità. A tal riguardo le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA], mediante informazioni che devono esserle state comunicate conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e al punto 17 della comunicazione sulla cooperazione, era a conoscenza del fatto che l’indagine svolta da tale autorità nazionale era già in corso da diversi anni.
43
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di impugnazione è inoperante poiché, nel caso di specie, il procedimento finalizzato all’adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, è stato avviato su domanda di un’autorità nazionale garante della concorrenza. In un caso siffatto il punto 18 della comunicazione sulla cooperazione sarebbe irrilevante, come constatato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata. Il punto 19 di tale comunicazione sarebbe anch’esso privo di rilevanza poiché l’articolo 11, paragrafo 6, del citato regolamento è stato applicato su domanda di un’autorità pubblica e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono vincolati dalle norme di condotta contenute in detta comunicazione.
44
Secondo il governo tedesco, le ricorrenti non possono validamente invocare la comunicazione sulla cooperazione poiché quest’ultima non riguarderebbe l’azione amministrativa dell’Unione e non fonderebbe diritti che possano essere rivendicati in sede giudiziaria dai singoli individui.
45
[OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco aggiungono che, in ogni caso, tale motivo di impugnazione è infondato.
Giudizio della Corte
46
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003, l’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha l’effetto di privare le autorità nazionali garanti della concorrenza della competenza ad applicare detti articoli 101 e 102.
47
Come emerge dall’articolo 11, paragrafo 6, seconda frase, di tale regolamento, l’esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza che risulta da tale decisione di avvio del procedimento si estende alle situazioni in cui il caso in questione sia già oggetto di un procedimento dinanzi a siffatte autorità. In tale ipotesi, l’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha l’effetto di riattribuire il caso a detta istituzione, poiché l’autorità nazionale che tratta già il caso è esautorata, analogamente alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza.
48
Secondo la sua formulazione, tale disposizione richiede soltanto, ai fini dell’esautoramento dell’autorità nazionale garante della concorrenza che già tratta il caso, che la [OSCURATO:PERSONA] consulti tale autorità nazionale, al fine di conoscere il parere di quest’ultima su un’eventuale riattribuzione del caso.
49
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 80 della sentenza impugnata, che tale obbligo era stato soddisfatto. Infatti, poiché lo stesso Ufficio federale per la concorrenza ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di privarlo della sua competenza, esso ha espresso, mediante tale domanda, il suo parere su un’eventuale riattribuzione del caso a tale istituzione, così come esso avrebbe potuto esprimere un siffatto parere dopo aver ricevuto una domanda formale a tale riguardo da parte di quest’ultima.
50
Ciò premesso la compatibilità, con il diritto dell’Unione, dell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], la quale ha l’effetto di privare un’autorità nazionale garante della concorrenza che esamina già il caso della sua competenza, non può dipendere dal solo rispetto dell’obbligo di consultazione menzionato all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
51
Qualora essa adotti una decisione di avvio del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] è altresì tenuta a rispettare, in particolare, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto a un buon andamento dell’amministrazione. Chiaramente, l’atto che consiste nell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ha soltanto natura preparatoria e non è impugnabile in quanto tale con un’azione di annullamento. Tuttavia, gli eventuali vizi di tale atto possono essere denunciati nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione detto atto costituisce un momento preparatorio (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA], 60/81, EU:C:1981:264, punto 12, e del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 50).
52
Il diritto a un buon andamento dell’amministrazione implica, in particolare, che il caso sia trattato entro un termine ragionevole. Nei casi vertenti su presunte infrazioni dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo costituisce, per l’insieme dei membri della rete, un principio generale del diritto dell’Unione ed è enunciato, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], all’articolo 41, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 35, e del 15 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑588/24, EU:C:2026:14, punti 44 e 45).
53
Per quanto riguarda la riattribuzione di casi all’interno della rete, l’obbligo di agire entro un termine ragionevole è, in sostanza, rammentato al considerando 17 del regolamento n. 1/2003 nonché ai punti 7 e 16 della comunicazione sulla cooperazione, da cui emerge che una siffatta riattribuzione deve, nell’interesse non soltanto della rete ma altresì delle imprese in questione, avvenire «il più presto possibile» e «in modo rapido».
54
Tale obbligo di celerità si applicava alla riattribuzione del caso in questione alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale riattribuzione si è materializzata mediante l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un procedimento per l’adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, e rientra dunque nell’azione amministrativa dell’Unione, nonostante il fatto che essa sia stata sollecitata da un’autorità nazionale garante della concorrenza. Ne consegue che le imprese interessate da una siffatta riattribuzione possono avvalersi, in particolare, del loro diritto a un buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] e dai principi generali del diritto dell’Unione che possono essere rilevanti nell’ambito dell’azione amministrativa dell’Unione, quale il principio di tutela del legittimo affidamento.
55
A tal riguardo sono rilevanti le norme di condotta che la [OSCURATO:PERSONA] ha enunciato, nella comunicazione sulla cooperazione, in materia di riattribuzione di casi all’interno della rete. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo tedesco, non si può ritenere che il primo motivo di impugnazione sia inoperante o che le ricorrenti non potessero validamente riferirsi a dette norme a sostegno di tale motivo.
56
Peraltro, occorre rilevare che l’obbligo di celerità di cui al considerando 17 del regolamento n. 1/2003 nonché ai punti 7 e 16 della comunicazione sulla cooperazione si concretizza al punto 18 di tale comunicazione, secondo il quale occorre che i «problemi di riattribuzione» siano risolti, di norma, «entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete».
57
Come è stato precisato al punto 54 di detta comunicazione, qualora un caso sia già stato trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza, la «prima informazione inviata alla rete» è quella con la quale tale autorità nazionale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, informa la rete che essa tratta detto caso.
58
Inoltre, da tale punto 54 emerge che, dopo la scadenza del termine indicativo di due mesi menzionato al punto 18 della medesima comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] si astiene, in linea di principio, dall’applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
59
Tale norma di condotta è tuttavia soggetta a cinque eccezioni, elencate al punto 54, lettere da a) a e), della comunicazione sulla cooperazione e riguardano, rispettivamente, l’eventualità di decisioni contrastanti sullo stesso caso, l’eventualità di una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata, il prolungarsi indebito del procedimento, la necessità di sviluppare la politica della concorrenza dell’Unione – in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari [OSCURATO:PERSONA] membri – ovvero per assicurare l’effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza, e, infine, il caso in cui l’autorità nazionale della concorrenza che tratta già il caso non si opponga a una riattribuzione di quest’ultimo alla [OSCURATO:PERSONA].
60
Annunciando, con la pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione, che essa applicherà le norme enunciate in quest’ultima ai casi in questione, la [OSCURATO:PERSONA], come correttamente constatato ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, a pena di essere sanzionata, eventualmente, a titolo di una violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 211; dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 60, e del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] ed EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, punto 143).
61
Nel caso di specie, è pacifico che la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta dopo la scadenza del termine indicativo di due mesi previsto dal punto 18 della comunicazione sulla cooperazione.
62
È altresì pacifico che l’Ufficio federale per la concorrenza non si opponeva a tale riattribuzione. In tali circostanze poteva applicarsi, a priori, l’eccezione prevista dal punto 54, lettera e), di tale comunicazione, mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] si riserva la possibilità di applicare, dopo la scadenza di tale termine indicativo, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 per il solo motivo che «le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono».
63
Le ricorrenti sostengono tuttavia che, se l’applicazione di un’eccezione quale quella prevista dal punto 54, lettera e), della comunicazione sulla cooperazione bastasse per riattribuire alla [OSCURATO:PERSONA] un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza, ciò equivarrebbe a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privare le autorità nazionali garanti della concorrenza della loro competenza senza un vero e proprio limite. Esse ritengono, peraltro, che l’applicazione discrezionale delle eccezioni di cui al punto 54, lettere da a) a e), di tale comunicazione rischi di privare della sua sostanza l’obbligo di celerità e pregiudichi la certezza del diritto delle imprese interessate. Soltanto un termine che si ravvicini al termine indicativo di due mesi previsto dal punto 18 di detta comunicazione potrebbe essere considerato ragionevole e soltanto un mutamento sostanziale dei «fatti noti in merito al caso», nel senso stretto di tali termini figuranti al punto 19 della medesima comunicazione, potrebbe condurre all’applicazione del punto 54, lettere da a) a e), della medesima comunicazione.
64
A tal riguardo, e senza che sia necessario determinare se, come sostenuto dalle ricorrenti, l’applicazione del punto 54, lettere da a) a e), della comunicazione sulla cooperazione sia soggetta al soddisfacimento del criterio enunciato al punto 19 di tale comunicazione, ai sensi del quale dovrebbe procedersi alla riattribuzione del caso dopo il termine indicativo di due mesi «solo nel caso in cui, nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente», occorre rilevare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che il mutamento verificatosi nel corso del procedimento dinanzi all’Ufficio federale per la concorrenza che ha portato, nella fattispecie, alla riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la ristrutturazione di imprese appartenenti alle ricorrenti e le difficoltà che ne derivavano, per tale autorità nazionale, di garantire l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, poteva essere ritenuto «sostanzial[e]» e vertente sui «fatti noti in merito al caso».
65
Infatti, l’espressione «fatti noti in merito al caso» non può, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, essere interpretata nel senso che essa comprenderebbe soltanto i fatti relativi all’eventuale infrazione che è oggetto dell’indagine. Oltre all’esame dell’esistenza e della portata di tale infrazione, i casi di cui al regolamento n. 1/2003 e alla comunicazione sulla cooperazione possono richiedere un esame di altre circostanze materiali, quali quelle che consentano di individuare e sanzionare le imprese responsabili dell’infrazione. Di conseguenza, una ristrutturazione societaria nel corso del procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza può, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di irrogazione di sanzioni, costituire un mutamento sostanziale dei fatti noti in merito al caso e, eventualmente, far sì che la [OSCURATO:PERSONA] sia nella posizione migliore per adottare una decisione.
66
Tale conclusione non è inficiata dalle norme di diritto primario dell’Unione sulla ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Unione relative all’applicazione del diritto della concorrenza, che le ricorrenti invocano per dedurre una violazione dei principi della separazione dei poteri e dello Stato di diritto. In caso di sospetta infrazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], spetta alla [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità nazionali garanti della concorrenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, applicare le norme in materia di concorrenza dell’Unione in stretta collaborazione. Chiaramente, qualora risulti che un’autorità nazionale garante della concorrenza, in linea di principio in posizione idonea per trattare il caso, rischi di non essere in grado, a causa di una lacuna nella normativa nazionale, di garantire un’applicazione efficace di tali regole, lo Stato membro interessato potrebbe essere portato a modificare tale normativa. Tuttavia, in assenza di una siffatta modifica, l’obbligo di un’applicazione efficace delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione al caso in questione richiede il trattamento del caso da parte del membro della rete in posizione migliore. Il fatto che, in siffatte circostanze, il caso sia riattribuito alla [OSCURATO:PERSONA], non arreca alcun pregiudizio alla ripartizione delle competenze tra l’Unione e tale Stato membro.
67
Pertanto, anche supponendo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel presentare, al punto 51 della sentenza impugnata, il punto 54 della comunicazione sulla cooperazione come un elemento di contesto del punto 19 di tale comunicazione ed esso abbia, peraltro, conferito una portata eccessivamente ampia a tale punto 19 interpretando l’espressione «nel caso in cui, nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente» come comprendente «qualsiasi fatto rilevante che si manifesti nel corso del procedimento», rimarrebbe il fatto che esso ha potuto validamente concludere, ai punti da 56 a 58, 62 e 63 della sentenza impugnata, che la ristrutturazione, nel corso del procedimento dinanzi all’Ufficio federale per la concorrenza, di talune imprese appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] era un mutamento idoneo a giustificare la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA].
68
Occorre ancora rilevare che una circostanza che giustifichi, conformemente alle norme di condotta enunciate nella comunicazione sulla cooperazione, una riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] può presentarsi in una fase del procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza molto lontana dalla fase in cui tale autorità nazionale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, ha informato la rete dell’avvio del trattamento del caso. Il termine ragionevole che la [OSCURATO:PERSONA] deve osservare qualora essa applichi l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 decorre a partire dal momento in cui essa è a conoscenza della circostanza che giustifica la riattribuzione e non a partire dalla comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il riferimento, nella comunicazione sulla cooperazione, a un termine indicativo di due mesi e a un obbligo di celerità non può costituire, come illustrato dall’avvocato generale ai paragrafi 31 e 32 delle sue conclusioni, garanzie precise fornite alle imprese interessate che qualsiasi riattribuzione del caso che li riguarda avvenga in un termine prossimo a quello di tale termine indicativo.
69
Nel caso di specie, avendo il Tribunale constatato, nella sua valutazione sovrana dei fatti, che le difficoltà causate dalla ristrutturazione delle imprese interessate sono state portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2017, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 in un termine ragionevole si riassumeva in quella se il periodo di circa dieci mesi compreso tra tale data e la data della decisione di avvio fosse ragionevole alla luce delle circostanze specifiche del caso. La valutazione da parte del Tribunale di tale durata, che figura ai punti da 101 a 108 della sentenza impugnata, non può essere ritenuta errata in diritto per il motivo, invocato dalle ricorrenti, che il procedimento dinanzi all’Ufficio federale per la concorrenza era già in corso da diversi anni. Tale elemento temporale è, infatti, irrilevante, poiché il carattere ragionevole del termine entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha preso la decisione di applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 deve, come illustrato al precedente punto della presente sentenza, essere valutato a partire dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dell’elemento idoneo a giustificare la riattribuzione del caso.
70
Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non si era, nel caso di specie, discostata dalle norme di condotta enunciate nella comunicazione sulla cooperazione e che devono essere applicate alla luce, in particolare, del diritto a un buon andamento dell’amministrazione sancito dall’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA].
71
Pertanto, occorre respingere il primo motivo di impugnazione.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall
’
articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]
Argomenti delle parti
72
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, anzitutto, nel considerare, al punto 66 della sentenza impugnata, che le circostanze del caso di specie non rafforzavano l’obbligo di motivazione. Infatti, qualora il termine di due mesi previsto dal punto 18 della comunicazione sulla cooperazione non sia rispettato e la [OSCURATO:PERSONA] si sia quindi discostata da tale comunicazione, detta istituzione avrebbe un obbligo rafforzato di motivare l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
73
In seguito, il Tribunale sarebbe, in ogni caso, incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 67 a 72 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente motivato la sua decisione di applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. Il semplice riferimento, nella decisione controversa, al fatto che il procedimento di esame sia stato avviato su domanda dell’Ufficio federale per la concorrenza non costituirebbe una motivazione appropriata. Tale riferimento, infatti, non fornirebbe alcuna informazione sui motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad accettare tale domanda e non consentirebbe neppure di sapere su quale punto della comunicazione sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] si sia fondata. La questione se la [OSCURATO:PERSONA] si sia fondata sul punto 19 o sul punto 54 di tale comunicazione non sarebbe peraltro priva di ambiguità.
74
I comunicati stampa pubblicati, rispettivamente, dall’Ufficio federale per la concorrenza il 24 aprile 2018 e dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’adozione della decisione controversa non sembrano colmare tali lacune nella motivazione di detta decisione. Poiché l’obbligo di motivazione incombe alla [OSCURATO:PERSONA], un comunicato stampa pubblicato da tale autorità nazionale non potrebbe essere rilevante al fine di determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adempiuto al suo obbligo. Quanto al comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo sarebbe successivo alla decisione controversa. Peraltro, tali comunicati stampa non sarebbero stati coerenti.
75
Le ricorrenti aggiungono che, nel caso di specie, la decisione che pregiudica i loro interessi era, prima di tutto, la decisione di avvio, adottata il 19 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto fornire una motivazione nel 2018, e non anni dopo, in occasione dell’adozione della decisione controversa. Orbene, sarebbe soltanto nel suo comunicato stampa del 22 luglio 2022, che annuncia l’adozione di tale decisione, che la [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta, avrebbe menzionato le ristrutturazioni delle imprese interessate per giustificare la riattribuzione del caso.
76
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo di impugnazione è in parte irricevibile, in quanto taluni argomenti addotti a sostegno di tale motivo non sarebbero stati sollevati in primo grado. Detto motivo sarebbe, in ogni caso, infondato, come sostiene anche il governo tedesco.
Giudizio della Corte
77
Come emerge dal punto 70 della presente sentenza, la constatazione operata dal Tribunale, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non si è discostata dalla comunicazione sulla cooperazione, è priva di errori di diritto. Di conseguenza, nella misura in cui le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] era assoggettata a un obbligo di motivazione rafforzato poiché si era discostata da detta comunicazione, tale argomento si basa su una premessa errata in diritto e deve, analogamente alla parte del secondo motivo del loro ricorso dedicata a tale asserito obbligo di motivazione rafforzata, quale riassunta al punto 64 della sentenza impugnata ed esaminata al punto 66 della stessa, essere respinto in quanto infondato.
78
Per quanto riguarda la valutazione contenuta ai punti da 67 a 72 di detta sentenza, secondo la quale, da un lato, la precisazione, al punto 11 della decisione controversa, che il procedimento era stato avviato su domanda dell’Ufficio federale per la concorrenza e, dall’altro lato, il riferimento, in diversi comunicati stampa, tra cui quello pubblicato il 24 aprile 2018 da tale autorità nazionale, a difficoltà derivanti, per l’applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza dell’Unione, dalla ristrutturazione di talune imprese appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] avevano consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha esautorato detta autorità nazionale e al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla legittimità di tale decisione, occorre constatare che tale valutazione è ultronea nella sentenza impugnata, poiché verte sul secondo motivo di ricorso, che si basa sulla premessa secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla comunicazione sulla cooperazione. Poiché la natura errata di tale premessa è stata constatata al punto 66 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe potuto dedurne, senza ulteriore analisi, che l’insieme delle parti del secondo motivo di ricorso, le quali sembrano tutte fondate su tale premessa, erano infondate.
79
Ciò premesso, anche qualora taluni elementi del secondo motivo di ricorso dovessero essere intesi come riferiti all’obbligo generale di motivazione degli atti che arrecano pregiudizio, occorre rilevare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti da 67 a 72 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente motivato la sua decisione di applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
80
A tal riguardo occorre ricordare che l’espressione «avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]», di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, si riferisce a un atto della [OSCURATO:PERSONA] con il quale quest’ultima informa un’impresa della propria volontà di avviare un procedimento per l’adozione di una delle decisioni di cui al capitolo III di detto regolamento. Tale atto determina la portata dell’esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, affinché l’applicazione di tale articolo 11, paragrafo 6, sia chiara, è necessario che l’atto di avvio del procedimento di esame precisi la presunta infrazione, commessa da una o più imprese durante uno o più periodi su uno o più mercati di prodotto e su uno o più mercati geografici, alla quale l’atto stesso si riferisce (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑857/19, EU:C:2021:139, punti da 27 a 29).
81
Qualora, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avvii il procedimento in un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza, la legittimità di tale procedura dipende, peraltro, come illustrato ai punti da 48 a 60 della presente sentenza, dal rispetto di diversi altri obblighi, tra cui quelli relativi alla previa consultazione di tale autorità nazionale e all’applicazione delle norme di condotta enunciate nella comunicazione sulla cooperazione.
82
Tuttavia, non si può pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima esponga, in una decisione di avvio del procedimento, le ragioni per le quali essa ritiene che tali obblighi siano soddisfatti. Come ricordato al punto 51 della presente sentenza, una siffatta decisione ha soltanto natura preparatoria e non è quindi, di per sè, un atto impugnabile.
83
La decisione controversa, che costituisce un atto che arreca pregiudizio, deve, quanto ad essa, consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Secondo costante giurisprudenza, tale obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente interessati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 296/82 e 318/82, EU:C:1985:113, punto 19, e del 23 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑457/23 P, EU:C:2026:331, punto 151), e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza citata).
84
Nel caso di specie, la misura adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa consiste essenzialmente nella constatazione di un’infrazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dall’imposizione di una sanzione. Ciononostante, si deve ritenere, alla luce delle norme giuridiche pertinenti, tra cui l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e il diritto a un buon andamento dell’amministrazione, che sia indispensabile, al fine di consentire alle ricorrenti di esercitare il loro diritto di ricorso e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo, che siano note le ragioni per le quali, nonostante la scadenza del termine indicativo di due mesi previsto dal punto 18 della comunicazione sulla cooperazione, il caso è stato riattribuito alla [OSCURATO:PERSONA].
85
Alla luce di tale considerazione, nonché della giurisprudenza menzionata al punto 83 della presente sentenza, è giocoforza constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, mediante i punti da 67 a 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il punto 11 della decisione controversa, valutato alla luce del contesto, noto alle ricorrenti, che aveva indotto l’Ufficio federale per la concorrenza a presentare la sua domanda e la [OSCURATO:PERSONA] a riprendere il caso, era sufficiente a soddisfare tale obbligo di motivazione. Detta valutazione è conforme alla sopracitata giurisprudenza.
86
Occorre ancora precisare, a questo riguardo, che i comunicati stampa, pur essendo menzionati in tale valutazione del Tribunale a sostegno del fatto che le ricorrenti conoscevano il contesto della riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA], non devono tuttavia essere considerati come necessari a tal fine. Infatti il comunicato stampa dell’Ufficio federale per la concorrenza del 24 aprile 2018, che ha fatto seguito alla decisione di avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], ha reso noto al pubblico un contesto di cui le ricorrenti stesse erano necessariamente già a conoscenza quando il procedimento che le riguardava era pendente dinanzi a tale autorità nazionale.
87
Da quanto precede risulta che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo di impugnazione, vertente su una violazione del principio di sussidiarietà
Argomenti delle parti
88
Le ricorrenti sostengono che la comunicazione sulla cooperazione costituisce la concretizzazione del principio di sussidiarietà nell’applicazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione, ciò che il Tribunale avrebbe riconosciuto nella sua sentenza dell’8 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑339/04, EU:T:2007:80, punto 79). Nonostante tale comunicazione non menzioni espressamente tale principio, il punto 9 di quest’ultima ne rispecchierebbe, secondo le ricorrenti, la sostanza.
89
Una violazione delle norme di condotta enunciate in tale comunicazione equivarrebbe, di conseguenza, a una violazione di detto principio. Ne conseguirebbe che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la decisione controversa, che violerebbe la comunicazione sulla cooperazione, non violi il medesimo principio.
90
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di impugnazione non individua chiaramente i punti della sentenza impugnata asseritamente viziati da un errore di diritto e potrebbe dunque essere giudicato irricevibile. Esso sarebbe, in ogni caso, infondato.
91
Il governo tedesco, pur sostenendo la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale tale motivo di impugnazione deve essere respinto, ritiene che quest’ultimo sia inoperante poiché il principio di sussidiarietà, che riguarda la delimitazione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non può costituire il fondamento di diritti che possano essere invocati dai singoli interessati dall’applicazione del diritto dell’Unione in un caso specifico. Infatti, i beneficiari dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, TUE non sarebbero i singoli, bensì gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò si rispecchierebbe nell’articolo 8 del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Giudizio della Corte
92
Al punto 18 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato la sua giurisprudenza secondo la quale il regolamento n. 1/2003 pone fine al regime centralizzato anteriore e organizza, conformemente al principio di sussidiarietà, un’associazione più ampia delle autorità nazionali garanti della concorrenza, che le abilita a tal fine ad applicare il diritto della concorrenza dell’Unione.
93
È vero che, in seguito, il Tribunale ha sottolineato, ai punti 19, 20, 78 e 79 della sentenza impugnata, che dall’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento emerge che la [OSCURATO:PERSONA] conserva un ruolo preponderante nella ricerca e constatazione di infrazioni alle norme in materia di concorrenza dell’Unione e che tale articolo 11, paragrafo 6, impone soltanto, ai fini dell’esautoramento, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], di un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratta già il caso, che tale autorità sia consultata.
94
Tuttavia, dai punti 42, 43 e 51 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha altresì dichiarato che la riattribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di un caso trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza richiede l’applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle norme di condotta enunciate nella comunicazione sulla cooperazione. Tali norme di condotta stabiliscono obblighi che si aggiungono a quello menzionato nell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e mirano, come emerge in particolare dai punti 9 e da 14 a 16 di tale comunicazione, a garantire che i casi siano trattati da un’autorità garante della concorrenza che si trovi «nella posizione idonea». Secondo dette norme di condotta, un’autorità nazionale garante della concorrenza si trova nella posizione «idonea» qualora esista un rapporto stretto tra l’infrazione presunta e il territorio dello Stato membro cui tale autorità fa capo, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è nella posizione «più idonea», e quindi «migliore», in particolare, qualora l’interesse dell’Unione esiga l’adozione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire un’applicazione efficace delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione.
95
Come emerge dall’esame degli altri motivi di impugnazione, il Tribunale ha dichiarato, senza commettere alcun errore di diritto, che l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 nel caso di specie si fondava, in modo debitamente esaminato e motivato, su circostanze previste dalle norme di condotta mediante le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato il proprio potere discrezionale e dalle quali risultava che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nella posizione migliore per applicare le norme in materia di concorrenza dell’Unione rispetto all’Ufficio federale per la concorrenza.
96
Di conseguenza, anche supponendo che il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE, di cui il Consiglio ha, come emerge dal considerando 34 del regolamento n. 1/2003, tenuto conto in vista dell’adozione di tale regolamento, si rispecchia, come sostengono le ricorrenti, nelle norme di condotta enunciate nella comunicazione sulla cooperazione e che il rispetto di tale principio debba essere verificato in caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, esaminando se la [OSCURATO:PERSONA] potesse debitamente ritenere di trovarsi in una posizione migliore rispetto all’autorità nazionale garante della concorrenza che trattava già il caso, è giocoforza constatare che il Tribunale ha effettivamente verificato se la [OSCURATO:PERSONA] potesse debitamente ritenere di trovarsi in una posizione migliore rispetto all’Ufficio federale per la concorrenza.
97
Pertanto, senza che sia necessario esaminare se il punto 80 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha concluso, sulla sola base del rispetto dell’obbligo di consultazione previsto dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, che qualsiasi violazione del principio di sussidiarietà era necessariamente escluso, sia viziato da un errore di diritto, occorre constatare che non si può contestare al Tribunale di aver ignorato una possibile violazione di tale principio da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.
98
In tali circostanze, il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Sul quarto motivo, vertente su vizi di procedura dinanzi al Tribunale
Argomenti delle parti
99
Le ricorrenti sostengono che lo svolgimento di un’udienza comune nelle cause T‑587/22 e T‑589/22, che sono state decise, rispettivamente, con la sentenza impugnata e con la sentenza del 2 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑589/22, EU:T:2024:662), ha indotto il Tribunale a confondere taluni argomenti presentati dalle diverse parti in tali cause e, dunque, a interpretare questi ultimi in modo errato. Una siffatta conclusione avrebbe arrecato pregiudizio ai diritti della difesa delle ricorrenti, poiché il Tribunale non sarebbe stato in misura di valutare correttamente i loro motivi formulati in primo grado.
100
Pertanto la dichiarazione, al punto 147 della sentenza impugnata, secondo la quale le ricorrenti contestano «la competenza della [OSCURATO:PERSONA] invece di quella dell’Ufficio federale per la concorrenza» sarebbe errata, poiché le ricorrenti hanno precisato, nella loro replica dinanzi al Tribunale, che, mediante il loro ricorso, esse non contestavano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad avviare il procedimento. Esse sosterrebbero, al contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato le sue stesse norme di condotta. Tale dichiarazione del Tribunale rispecchierebbe piuttosto un argomento delle ricorrenti nella causa T‑589/22, secondo il quale i criteri che giustificano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] non erano soddisfatti.
101
Il Tribunale avrebbe, peraltro, interpretato in modo errato gli argomenti delle ricorrenti relativi alle modifiche apportate alla normativa tedesca. Ai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata, sembrerebbe che il Tribunale dichiari che le ricorrenti avevano affermato di rientrare nell’ambito di applicazione delle nuove norme di diritto tedesco, volte a colmare le lacune che avevano portato alla riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, le ricorrenti non avrebbero mai formulato una siffatta affermazione.
102
L’affermazione, al punto 120 della sentenza impugnata, secondo la quale le ricorrenti avevano sollevato un’eccezione di irricevibilità in risposta alla domanda riconvenzionale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì errata, poiché le ricorrenti, a differenza delle ricorrenti nella causa T‑589/22, non hanno sollevato una siffatta eccezione di irricevibilità.
103
Secondo le ricorrenti, tali errori costituiscono vizi di procedura che giustificano l’annullamento della sentenza impugnata e il riesame dei loro motivi di ricorso.
104
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo di impugnazione è, per lo meno in parte, inoperante. Esso sarebbe, in ogni caso, infondato, ciò che sostiene anche il governo tedesco.
Giudizio della Corte
105
Nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente qualificato taluni loro argomenti ai punti 120 e 147 della sentenza impugnata, occorre constatare che tali punti figurano nella parte della sentenza impugnata dedicata all’esame della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], con la quale tale istituzione chiedeva al Tribunale di aumentare l’importo dell’ammenda. Orbene, il Tribunale ha respinto tale domanda e tale parte della sentenza impugnata non è oggetto della presente impugnazione.
106
Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione è inoperante nella misura in cui verte sui punti 120 e 147 della sentenza impugnata.
107
Per quanto riguarda i punti da 56 a 58 di tale sentenza, è giocoforza constatare che l’affermazione secondo la quale sembrerebbe che il Tribunale dichiari che esse avevano affermato di rientrare nell’ambito di applicazione delle nuove norme di diritto tedesco, volte a colmare le lacune che avevano portato alla riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA], si basa su una lettura errata di tali punti. A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che i punti 56 e 58 di detta sentenza non contengono alcuna descrizione degli argomenti delle ricorrenti e, dall’altro lato, che il punto 57 della stessa sentenza, che contiene detta descrizione, si limita a ribadire quanto le ricorrenti avevano sostenuto dinanzi al Tribunale nell’ambito di un loro motivo di ricorso.
108
Pertanto, nella misura in cui critica i punti da 56 a 58 della sentenza impugnata, il quarto motivo di impugnazione è infondato.
109
Ne consegue che tale motivo di impugnazione deve essere respinto.
110
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta integralmente.
Sulle spese
111
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
112
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
113
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] relative a tale procedimento.
114
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni dell’Unione intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH si faranno carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative a tale procedimento.
3)
La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.