CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26501/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: 12 -26501-2021 – 10/05 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Catania, n. 3912/06/2021 , pronunciata il 12 marzo 2021 e depositata il 28 aprile 2021,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], già titolare di reddito da lavoro dipendente, presentava istanza di rimborso, in misura pari al 90 per cento dell’Irpef già versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2.Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, il contribuente erede proponeva ricorso allegando la sola istanza di rimborso alla CTP di Catania che accoglieva il gravame. L’Ufficio insorgeva con appello avanti la CTR, eccependo la mancata prova della presentazione dell’istanza allegata e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso di cui non poteva essere accertata la tempestività. Eccepiva inoltre la mancata precisazione dei dati identificati del richiedente con conseguente asserito difetto di legittimazione attiva. Nel merito eccepiva come la domanda recasse ad oggetto il rimborso della somma di euro 20.000,00, di cui non veniva però provato il preventivo versamento a titolo di imposta, oltre alla non debenza di somme a rimborso in favore dei sostituiti d’imposta, quale era il contribuente deceduto, poiché non tenuto al versamento diretto delle ritenute. 3.La CTR rigettava il gravame avendo accertato che l’istanza era stata tempestivamente presentata in data 2.01.2008 da un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 1990 e indicati all’art. 3 dell’ordinanza ministeriale del 21.12.1990, così come riteneva infondata la doglianza afferente l’assenza del diritto al 12 -26501-2021 – 10/05 /2023 MMF rimborso in capo ai sostituiti d’imposta, essendo costoro i veri contribuenti. 4.Propone la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge due motivi di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in parametro all’art. 360 n. 4 c.p.c. In sostanza, dopo aver riportato i motivi di appello, critica la sentenza per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla contestazione afferente l’assenza di prova dei versamenti eseguiti e chiesti a rimborso. 2.Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sintesi,deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha violato i principi applicabili in materia di onere della prova giacché, in assenza di produzione documentale attestante il versamento delle imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mera mancata contestazione da parte dell’Ufficio. 3.I due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 3.1 In materia «questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 6550 del 27/04/2012; Cass. n. 15026 del 02/07/2014) che quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale. Ciò significa, in primo luogo, che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente; secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, 12 -26501-2021 – 10/05 /2023 MMF o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono "mere difese", come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione. Con riferimento a tale ultimo principio, certamente applicabile anche nel processo tributario (Cass. n. 1540 del 24/01/2007; Cass. n. 7827 del 31/03/2010), è stato chiarito, proprio in relazione ad una fattispecie similare, che esso non può operare nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria neghi in radice l'esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an debeatur. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016).» (cfr. Cass., V, n. 20167/2020). 3.1 Sotto altro profilo è bene ricordare come il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di pronuncia su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18212 del 2/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n.18797 del 16/07/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). 12 -26501-2021 – 10/05 /2023 MMF 4. Nella fattispecie in esame la CTR ha circoscritto il suo esame al solo profilo inerente la presentazione della domanda e la legittimazione attiva dell’istante, anche in relazione al rapporto sostituto e sostituito d’imposta, mentre ha completamente omesso ogni esame circa il connesso profilo dell’onere probatorio e, quindi, alla fondatezza della domanda, così facendo mal governo dei suestesi principi. 5. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla competente Corte di merito che provvederà ad un nuovo esame del merito della questione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione , che provvederà a nuova valutazione del merito d