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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37727/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi (riuniti) proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei sigg.ri MORETTI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata dai propri assistiti.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo che ha rigettato le loro richieste di riesame del decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del medesimo tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000, o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto (quantificato nella misura di euro 4.213.133,36). 1.1.Con unico motivo deducono l'omessa o, comunque, apparente motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora".

Affermano, al riguardo, che con la richiesta dì riesame avevano censurato la motivazione apparente del provvedimento genetico, vizio non sanabile dal tribunale adito il quale si è a sua volta adagiato su tale (apparente) motivazione senza alcuna autonoma valutazione dell'esigenza cautelare indicata come mancante nel caso di specie, attesa la totale assenza di condotte di depauperamento o di disposizione dei propri beni patrimoniali-finanziari che possano legittimare una prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità dei beni. 1.2.Con motivi nuovi deducono la violazione del "ne bis in idem cautelare" perché - sostengono - il decreto di sequestro preventivo è stato emesso a seguito dell'annullamento, da parte del medesimo tribunale, di un precedente decreto di sequestro preventivo in relazione al quale il GIP non aveva indicato le esigenze cautelari che ne giustificavano l'adozione. 2.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale che, pronunciando sull'istanza di riesame dei sigg.ri Ivan e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto del 21/09/2021 del GIP bergamasco che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei predetti reati o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto (quantificato nella misura di euro 4.213.133,36). 2.1.Con unico motivo deduce il malgoverno degli artt. 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., 240 cod. pen., 12-bis, d.igs. n. 74 del 2000, e del principio affermato da Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, non applicabile - afferma - alla confisca operata in casi diversi da quelli disciplinati dall'art. 240 cod. pen. 3.All'odierna udienza camerale i ricorsi, pur relativi a provvedimenti diversi, sono stati riuniti e trattati congiuntamente attesa l'evidente connessione oggettiva delle questioni poste. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché manifestamente infondato; sono fondati i ricorsi dei sigg.ri Moretti. 2.1 fatti 2.1.Con decreto del 21/09/2021 il GIP del Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000, o comunque dei beni in disponibilità di Ivan e [OSCURATO:PERSONA] per un valore equivalente al detto profitto. 2.2.Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata dal pubblico ministero (ricorso iscritto con il n. 11091/2022), il Tribunale di Bergamo aveva annullato il decreto di sequestro preventivo accogliendo in tal modo l'istanza di riesame delle due persone sottoposte a indagine che avevano lamentato l'omessa motivazione del provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del "periculum in mora".

In dichiarata applicazione alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, del principio di diritto affermato da Sez.

U, Ellade, il Tribunale aveva preso atto che il decreto di sequestro preventivo non conteneva alcuna indicazione delle ragioni dell'anticipata apprensione provvisoria dei beni dei due ricorrenti. 2.3.In diretta conseguenza dell'annullamento disposto dal Tribunale, il Pubblico Ministero bergamasco aveva emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza dei medesimi beni già oggetto del provvedimento annullato.

Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP aveva convalidato il decreto e contestualmente emesso autonomo decreto di sequestro preventivo dei beni in disponibilità degli odierni ricorrenti finalizzato, come quello già annullato, alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto. 2.4.Avverso il decreto i sigg.ri Moretti avevano proposto istanza di riesame deducendo, per quanto di interesse, la natura apparente/omessa della motivazione in punto di esigenze cautelari, deduzione disattesa dal Tribunale secondo il quale con il nuovo decreto il GIP ha «adeguatamente illustrato le ragioni in fatto (peraltro condivise da questo Tribunale), articolandole in punti specifici, che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca ad una fase anteriore alla condanna per evitare la dispersione dell'equivalente profitto del reato». 2.5.Con il loro rìcorso (iscritto al n. 11095/2022), i sigg.rì Moretti denunziano la natura apparente di tale argomentazione che dissimula, affermano, la totale mancanza di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari reiterando lo stesso vizio dell'ordinanza genetica che non aveva dato contezza di specifiche condotte concrete di depauperamento o comunque disposizione dei propri beni poste in essere dagli indagati nelle more del procedimento.

Non possono essere ritenute tali, lamentano i ricorrenti, quelle indicate dal GIP a sostegno della decisione presa.

Con motivi nuovo hanno dedotto la violazione del divieto di "bis in idem" nei termini sintetizzati in premessa (§ 1.2) 3.11 ricorso del Pubblico Ministero. 3.1.11 ricorso del Pubblico Ministero è manifestamente infondato. 3.2.Con sentenza del 24/06/2021, n. 36959, Ellade, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risposto al quesito: «se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora» pronunciando il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Rv. 281848 - 01) 3.3.Secondo un primo orientamento, largamente maggioritario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose.

Pertanto, l'unico requisito richiesto è la confiscabilità del bene, essendo, a tal fine, indifferente che sì tratti di confisca obbligatoria o facoltativa.

Nell'ambito di tale orientamento, un indirizzo intermedio riteneva invece necessaria la motivazione sul periculum nel solo caso di sequestro preventivo di cose soggette a confisca facoltativa. 3.4.Un secondo orientamento, minoritario, escludeva, alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo. 3.5.Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento. 3.6.Non v'è dubbio - osservano - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. 'impeditivo' di cui al primo comma dell'art. 321, c.p.p.; ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo (sequestro finalizzato alla confisca), all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma.

Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa. 3.7.In primo luogo è innegabile - affermano le Sezioni Unite - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 321, cod. proc. pen., dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione.

Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 3.8.In secondo luogo, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del "fumus" del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili.

Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare "ipso iure" il sequestro.

Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo "altresì" del comma 2, valorizzato in senso riduttivo dal primo orientamento, non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, "inoltre" (sinonimo, questo, appunto, di "altresì"), disporre anche il sequestro a fini di confisca. 3.9.In terzo luogo - aggiungono le Sezioni Unite -, un'esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, Cost. e di cui all'art. 6, § 2, Convenzione EDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito; in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 3.10.Infine, l'obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al "periculum" corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato (Cass. pen., sez.

U, 19/04/2018, Botticelli, n. 36072).

A tal proposito, le Sezioni Unire ribadiscono la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso Beyeler c.

Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso Alisic c.

Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»).

Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall'art.1, g 3, del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (in particolare dai "considerando" n. 17 e n. 18).

Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul "periculum in mora" sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. 3.11.Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del "periculum" anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile.

Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa).

La natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare.

Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente"), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra.

Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 3.12.Le Sezioni Unite sottolineano il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono (Cass. pen., sez.

U, 25/09/2014, n. 51660, Zambito). 3.13.Del resto, ricordano le Sezioni Unite, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell'art. 321, c.p.p., è stata sottolineata la rilevanza della necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Cass. pen., sez.

U, 29/01/2003, Innocenti), potendosi ricavare da ciò un'ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del "fumus", finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 3.14.In conclusione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum", le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 3.15.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena.

Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale.

Tale conclusione - ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Cass. pen. sez.

U, 30/05/2019, n. 40847, Bellucci, che, intervenuta a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'art. 324, comma 7, c.p.p., ha affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde ... dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'art. 324, co. 7, c.p.p., l'ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la con fiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, Bevi/acqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)». 3.16.Di conseguenza, non si sottrae all'onere motivazionale sul "periculum" nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 3.17.Appare al Collegio evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.), il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). 3.18.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.19.L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è perciò valida ed efficace. 4.1 ricorsi delle parti private 4.1.Ha perciò pregio (ed è assorbente) la violazione del divieto di "bis in idem"dedotta dai sigg.ri Morelli con i motivi aggiunti. 4.2.Secondo il principio affermato da Sez. 6, n. 11937 del 26/02/2009, Rv. 242930 - 01, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare (nello stesso senso, successivamente, Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Rv. 260383 - 01).

Come spiegato in motivazione, «il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità dì sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.)». 4.3.Si tratta, dunque, di declinazione pratica del principio già in precedenza affermato da Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelii, Rv. 227358 - 01 (secondo cui qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza dei procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare), e successivamente ribadito da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. 4.4.Come ben spiegato da Sez. 3, n. 39902 del 2014, cit., «l'esercizio di un'azione, seppure cautelare, basata su un determinato fatto e su determinate esigenze, consuma quell'azione rendendola non riproponibile nell'ambito del medesimo procedimento in assenza di diversi, nuovi e non valutati presupposti caute/ari; presupposti che mai potrebbero essere rinvenuti nel contenuto eventualmente sfavorevole di una pronuncia del giudice di quel procedimento sull'azione cautelare già esercitata.

In altri termini, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare».

Del resto, come precisato da Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249001 - 01, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. 4.5.In conclusione, il pubblico ministero non può contestualmente coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento che annulla l'ordinanza cautelare e reiterare la domanda cautelare nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti. 4.6.Peraltro, la decisione del pubblico ministero di disporre il sequestro d'urgenza dei medesimi beni oggetto del provvedimento annullato dal tribunale del riesame lui impugnato vanifica l'applicazione dell'art. 325, comma 4, cod. proc. pen., che postula l'impermeabilità della immediata esecutività dell'annullamento disposto dal tribunale al ricorso per cassazione. 4.7.Nel caso di specie, il pubblico ministero ha dapprima impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame del 28/10/2021 (nei termini sopra ampiamente illustrati) ed ha successivamente chiesto al Gip l'adozione di un nuovo decreto di sequestro preventivo nei confronti dei medesimi indagati e per i medesimi fatti. 4.8.Ne consegue che l'ordinanza del tribunale del riesame di Bergamo del 02/12/2021 deve essere annullata senza rinvio; stessa sorte tocca al decreto di sequestro preventivo del 02/12/2012 del GIP del medesimo Tribunale, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Berg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi (riuniti) proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei sigg.ri MORETTI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata dai propri assistiti.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo che ha rigettato le loro richieste di riesame del decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del medesimo tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000, o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto (quantificato nella misura di euro 4.213.133,36). 1.1.Con unico motivo deducono l'omessa o, comunque, apparente motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora". Affermano, al riguardo, che con la richiesta dì riesame avevano censurato la motivazione apparente del provvedimento genetico, vizio non sanabile dal tribunale adito il quale si è a sua volta adagiato su tale (apparente) motivazione senza alcuna autonoma valutazione dell'esigenza cautelare indicata come mancante nel caso di specie, attesa la totale assenza di condotte di depauperamento o di disposizione dei propri beni patrimoniali-finanziari che possano legittimare una prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità dei beni. 1.2.Con motivi nuovi deducono la violazione del "ne bis in idem cautelare" perché - sostengono - il decreto di sequestro preventivo è stato emesso a seguito dell'annullamento, da parte del medesimo tribunale, di un precedente decreto di sequestro preventivo in relazione al quale il GIP non aveva indicato le esigenze cautelari che ne giustificavano l'adozione. 2.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale che, pronunciando sull'istanza di riesame dei sigg.ri Ivan e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto del 21/09/2021 del GIP bergamasco che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei predetti reati o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto (quantificato nella misura di euro 4.213.133,36). 2.1.Con unico motivo deduce il malgoverno degli artt. 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., 240 cod. pen., 12-bis, d.igs. n. 74 del 2000, e del principio affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, non applicabile - afferma - alla confisca operata in casi diversi da quelli disciplinati dall'art. 240 cod. pen. 3.All'odierna udienza camerale i ricorsi, pur relativi a provvedimenti diversi, sono stati riuniti e trattati congiuntamente attesa l'evidente connessione oggettiva delle questioni poste. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché manifestamente infondato; sono fondati i ricorsi dei sigg.ri Moretti. 2.1 fatti 2.1.Con decreto del 21/09/2021 il GIP del Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000, o comunque dei beni in disponibilità di Ivan e [OSCURATO:PERSONA] per un valore equivalente al detto profitto. 2.2.Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata dal pubblico ministero (ricorso iscritto con il n. 11091/2022), il Tribunale di Bergamo aveva annullato il decreto di sequestro preventivo accogliendo in tal modo l'istanza di riesame delle due persone sottoposte a indagine che avevano lamentato l'omessa motivazione del provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del "periculum in mora". In dichiarata applicazione alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, del principio di diritto affermato da Sez. U, Ellade, il Tribunale aveva preso atto che il decreto di sequestro preventivo non conteneva alcuna indicazione delle ragioni dell'anticipata apprensione provvisoria dei beni dei due ricorrenti. 2.3.In diretta conseguenza dell'annullamento disposto dal Tribunale, il Pubblico Ministero bergamasco aveva emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza dei medesimi beni già oggetto del provvedimento annullato. Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP aveva convalidato il decreto e contestualmente emesso autonomo decreto di sequestro preventivo dei beni in disponibilità degli odierni ricorrenti finalizzato, come quello già annullato, alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto. 2.4.Avverso il decreto i sigg.ri Moretti avevano proposto istanza di riesame deducendo, per quanto di interesse, la natura apparente/omessa della motivazione in punto di esigenze cautelari, deduzione disattesa dal Tribunale secondo il quale con il nuovo decreto il GIP ha «adeguatamente illustrato le ragioni in fatto (peraltro condivise da questo Tribunale), articolandole in punti specifici, che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca ad una fase anteriore alla condanna per evitare la dispersione dell'equivalente profitto del reato». 2.5.Con il loro rìcorso (iscritto al n. 11095/2022), i sigg.rì Moretti denunziano la natura apparente di tale argomentazione che dissimula, affermano, la totale mancanza di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari reiterando lo stesso vizio dell'ordinanza genetica che non aveva dato contezza di specifiche condotte concrete di depauperamento o comunque disposizione dei propri beni poste in essere dagli indagati nelle more del procedimento. Non possono essere ritenute tali, lamentano i ricorrenti, quelle indicate dal GIP a sostegno della decisione presa. Con motivi nuovo hanno dedotto la violazione del divieto di "bis in idem" nei termini sintetizzati in premessa (§ 1.2) 3.11 ricorso del Pubblico Ministero. 3.1.11 ricorso del Pubblico Ministero è manifestamente infondato. 3.2.Con sentenza del 24/06/2021, n. 36959, Ellade, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risposto al quesito: «se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora» pronunciando il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Rv. 281848 - 01) 3.3.Secondo un primo orientamento, largamente maggioritario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Pertanto, l'unico requisito richiesto è la confiscabilità del bene, essendo, a tal fine, indifferente che sì tratti di confisca obbligatoria o facoltativa. Nell'ambito di tale orientamento, un indirizzo intermedio riteneva invece necessaria la motivazione sul periculum nel solo caso di sequestro preventivo di cose soggette a confisca facoltativa. 3.4.Un secondo orientamento, minoritario, escludeva, alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo. 3.5.Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento. 3.6.Non v'è dubbio - osservano - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. 'impeditivo' di cui al primo comma dell'art. 321, c.p.p.; ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo (sequestro finalizzato alla confisca), all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa. 3.7.In primo luogo è innegabile - affermano le Sezioni Unite - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 321, cod. proc. pen., dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 3.8.In secondo luogo, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del "fumus" del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare "ipso iure" il sequestro. Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo "altresì" del comma 2, valorizzato in senso riduttivo dal primo orientamento, non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, "inoltre" (sinonimo, questo, appunto, di "altresì"), disporre anche il sequestro a fini di confisca. 3.9.In terzo luogo - aggiungono le Sezioni Unite -, un'esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, Cost. e di cui all'art. 6, § 2, Convenzione EDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito; in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 3.10.Infine, l'obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al "periculum" corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato (Cass. pen., sez. U, 19/04/2018, Botticelli, n. 36072). A tal proposito, le Sezioni Unire ribadiscono la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso Alisic c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall'art.1, g 3, del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (in particolare dai "considerando" n. 17 e n. 18). Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul "periculum in mora" sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. 3.11.Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del "periculum" anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente"), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 3.12.Le Sezioni Unite sottolineano il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono (Cass. pen., sez. U, 25/09/2014, n. 51660, Zambito). 3.13.Del resto, ricordano le Sezioni Unite, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell'art. 321, c.p.p., è stata sottolineata la rilevanza della necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Cass. pen., sez. U, 29/01/2003, Innocenti), potendosi ricavare da ciò un'ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del "fumus", finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 3.14.In conclusione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum", le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 3.15.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale. Tale conclusione - ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Cass. pen. sez. U, 30/05/2019, n. 40847, Bellucci, che, intervenuta a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'art. 324, comma 7, c.p.p., ha affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde ... dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'art. 324, co. 7, c.p.p., l'ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la con fiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, Bevi/acqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)». 3.16.Di conseguenza, non si sottrae all'onere motivazionale sul "periculum" nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 3.17.Appare al Collegio evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.), il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). 3.18.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.19.L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è perciò valida ed efficace. 4.1 ricorsi delle parti private 4.1.Ha perciò pregio (ed è assorbente) la violazione del divieto di "bis in idem"dedotta dai sigg.ri Morelli con i motivi aggiunti. 4.2.Secondo il principio affermato da Sez. 6, n. 11937 del 26/02/2009, Rv. 242930 - 01, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare (nello stesso senso, successivamente, Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Rv. 260383 - 01). Come spiegato in motivazione, «il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità dì sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.)». 4.3.Si tratta, dunque, di declinazione pratica del principio già in precedenza affermato da Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelii, Rv. 227358 - 01 (secondo cui qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza dei procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare), e successivamente ribadito da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. 4.4.Come ben spiegato da Sez. 3, n. 39902 del 2014, cit., «l'esercizio di un'azione, seppure cautelare, basata su un determinato fatto e su determinate esigenze, consuma quell'azione rendendola non riproponibile nell'ambito del medesimo procedimento in assenza di diversi, nuovi e non valutati presupposti caute/ari; presupposti che mai potrebbero essere rinvenuti nel contenuto eventualmente sfavorevole di una pronuncia del giudice di quel procedimento sull'azione cautelare già esercitata. In altri termini, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare». Del resto, come precisato da Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249001 - 01, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. 4.5.In conclusione, il pubblico ministero non può contestualmente coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento che annulla l'ordinanza cautelare e reiterare la domanda cautelare nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti. 4.6.Peraltro, la decisione del pubblico ministero di disporre il sequestro d'urgenza dei medesimi beni oggetto del provvedimento annullato dal tribunale del riesame lui impugnato vanifica l'applicazione dell'art. 325, comma 4, cod. proc. pen., che postula l'impermeabilità della immediata esecutività dell'annullamento disposto dal tribunale al ricorso per cassazione. 4.7.Nel caso di specie, il pubblico ministero ha dapprima impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame del 28/10/2021 (nei termini sopra ampiamente illustrati) ed ha successivamente chiesto al Gip l'adozione di un nuovo decreto di sequestro preventivo nei confronti dei medesimi indagati e per i medesimi fatti. 4.8.Ne consegue che l'ordinanza del tribunale del riesame di Bergamo del 02/12/2021 deve essere annullata senza rinvio; stessa sorte tocca al decreto di sequestro preventivo del 02/12/2012 del GIP del medesimo Tribunale, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Berg
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