CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 21049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 551/2020, in data 23/11/2020, della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] pervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; preso atto della richiesta del difensore di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per l'appello; udita la discussione del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato con condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo alla stessa una provvisionale di euro 100.000 o, quantomeno, quella provvisionale già stabilita dal Tribunale di Enna con sentenza in data 10/06/2020 (rectius, 19/02/2020), oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nei precedenti gradi di merito e quelle inerenti al presente giudizio, indicate in complessivi euro 6.000; udita la discussione del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna, in data 19/02/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva il sunnominato dal reato di truffa ascrittogli, per insussistenza del fatto. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, la contraddittorietà e/o la illogicità della motivazione. L'aver taciuto, da parte dell'imputato, le reali situazioni debitorie della "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", integra l'artificio e raggiro richiesto dalla norma incriminatrice, avendo costituito l'unico sprone per cui la promissaria acquirente, tratta artatamente in inganno, si è determinata a sottoscrivere il preliminare di compravendita del 09/10/2013 (contenente dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla situazione debitoria della società, risultate del tutto false), avente ad oggetto il trasferimento di quote sociali della predetta farmacia appartenenti al Tambè del 09/10/2013, oltre che la successiva modifica ed integrazione del 21/11/2013. A confermare la dedotta manifesta contraddittorietà ed illogicità inducono altresì le deposizioni testimoniali del dott. [OSCURATO:PERSONA], del notaio [OSCURATO:PERSONA] e la relazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, utile a dimostrare il vizio in cui è incorsa la sentenza impugnata, risulta essere il telegramma del 30/01/2014 che la ricorrente ha inviato all'imputato, con il quale gli comunicava che il notaio non poteva procedere alla stipula dell'atto pubblico per la mancata produzione della documentazione occorrente per la stipula del contratto definitivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Nel ricorso viene dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. 2.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni. 2.2. Deve, inoltre, richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio, Rv. 271593). 3. Ciò premesso, evidenzia il Collegio come risulti comprovato che tra le parti ([OSCURATO:PERSONA], promittente acquirente e [OSCURATO:PERSONA], promittente venditore), in data 09/10/2013, venne stipulato un contratto preliminare di cessione della quota costituente il 25% del capitale sociale della "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." per il prezzo convenuto di euro 450.000, oltre al valore pro-quota delle giacenze di magazzino al 31/12/2013. Gli accordi prevedevano che parte venditrice si assumeva espressamente l'obbligo di estinguere, alla stipula dell'atto pubblico di cessione di quote sociali, tutti i debiti facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA], debiti di cui le parti si davano reciprocamente atto nell'ammontare pari ad euro 733.125,07 oltre scopertura bancaria pari a circa euro 120.000. Le parti convenivano altresì di attribuire alla parte promittente acquirente "la facoltà di accollarsi pro quota ed entro il limite di euro 250.000 il debito in essere alla data di stipula dell'atto definitivo, con contestuale decurtazione del corrispondente valore dei debiti che verranno accollati", rinviando al momento della "stipula dell'atto definitivo la determinazione di comune accorso tra le parti dell'ammontare della differenza a saldo". Gli impegni venivano rinnovati in occasione della sottoscrizione, in data 21/11/2013, della scrittura privata integrativa del contratto preliminare di cessione di quote di s.n.c., salva la rettifica della portata dell'obbligo di parte venditrice riguardante l'estinzione solo pro- quota, alla stipula dell'atto pubblico, di cessione di quote sociali, di tutti i debiti facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di questi presupposti, la Corte territoriale ritiene come "l'ampia portata dell'impegno assunto confuta ... l'ipotesi che, già in quel frangente, l'imputato intendesse trarre in inganno la parte promittente acquirente prospettando artatamente una posizione debitoria meno impegnativa di quella effettiva, essendosi comunque lo stesso fatto carico - pro quota - di tutti i debiti della società, rinviando al momento della stipula dell'atto pubblico di cessione la determinazione di comune accordo tra le parti dell'ammontare della differenza a saldo. E' evidente ... che ove il Tambè fosse stato mosso, sin dall'origine, da intenti frodatori, certamente costui non avrebbe acconsentito, in data 15 gennaio 2014 - giorno entro il quale, secondo gli originari accordi, doveva avvenire la stipula dell'atto pubblico di cessione - a rinviare di comune accordo l'incombente al 31 gennaio 2014 (e poi, ancora, ad un incontro da tenersi in data 19 febbraio 2014) aderendo alla richiesta della Gambino espressamente finalizzata a fare chiarezza sull'ammontare effettivo dei debiti della società .. ". E, con riferimento a tale rapporto contrattuale, gli stessi giudici di merito, non possono non evidenziare, sotto il profilo del ragionamento logico, che, ove il Tambè fosse stato in malafede, in quanto ben consapevole dell'esito di tali accertamenti "... avrebbe potuto - già in quel frangente - profittare della disponibilità dell'ulteriore assegno di euro 100.000 ponendolo all'incasso, cosa che, invece, faceva - in conformità alla qualificazione della dazione in termini di caparra con firmatoria - solo dopo che, nel mese di febbraio, prendeva atto della definitiva volontà della parte acquirente di non procedere alla stipula dell'atto di cessione delle quote e non avendo il predetto inteso aderire ... alla proposta di risoluzione consensuale prospettata dal Notaio ...", concludendo come "... la situazione debitoria ... non legittimava (la persona offesa) alla immediata risoluzione unilaterale del contratto preliminare, né esonerava le parti dall'impegno di procedere alla determinazione di comune accordo dell'ammontare della differenza a saldo, tenendo conto altresì del valore pro-quota delle giacenze di magazzino al 31 dicembre 2013, con la conseguenza che, le pur ipotizzabili ipotesi di contenzioso - comunque di esclusiva rilevanza civilistica - sono state, nella circostanza, in ogni caso radicalmente inibite dal rifiuto opposto da parte acquirente a procedere agli adempimenti preliminari alla stipula dell'atto definitivo ...". Fermo quanto precede, ritiene il Collegio indiscutibile la ricorrenza di una vicenda a contenuti di rilievo esclusivamente civilistico.La pretesa decettività del comportamento del venditore nell'aver taciuto il reale ammontare dei debiti societari va necessariamente valutata confrontando il contenuto delle clausole con le quali le parti convenivano - come si è visto - di attribuire alla parte promittente acquirente la facoltà di accollarsi pro quota ed entro il limite di euro 250.000 il debito in essere alla data di stipula dell'atto definitivo, con contestuale decurtazione del corrispondente valore dei debiti che verranno accollati, rinviando al momento della stipula dell'atto definitivo la determinazione di comune accorso tra le parti dell'ammontare della differenza a saldo. Queste clausole di salvaguardia e garanzia rilevano per l'elemento soggettivo del reato e costituiscono un indubbio controbilanciamento proprio della ipotetica coloritura truffaldina che avrebbe animato la condotta del venditore. Invero, riguardando la vicenda alla luce del regolamento contrattuale, la volontà di tacere l'esistenza di debiti ed le relative caratteristiche e l'inserimento della specifica clausola di esonero per debiti pregressi e l'obbligazione di tener al riparo controparte da evenienze eccessivamente gravose del contratto, costituiscono elementi di interpretazione del regolamento contrattuale da dibattere in sede civile, secondo le regole proprie del codice civile, perché escludono il dolo del reato (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 5501 del 09/10/2013, dep. 2014, Rolando, non mass.). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma