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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 28052/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058NWD1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MidolevskOiev avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato o di restituzione del termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Latina del 10 febbraio 2023; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che l'impugnazione.non mette in crisi le puntuali e trancianti considerazioni spese dalla Corte del merito - legate al fatto che l'imputato, nell'occasione, non venne giudicato in assenza - nel rilevare la mancanza dei presupposti fondanti le due diverse pretese processuali veicolate con l'istanza rigettata dalla difesa del ricorrente, considerazioni peraltro conformi a quanto già rimarcato da questa Corte nell'esaminare altra decisione resa in esito ad una diversa e pregressa iniziativa analoga promossa nell'interesse del ricorrente (Sentenza di questa stessa Sezione del 12/2/2025 n. 11681, nel corpo della quale veniva anche dato conto della indifferenza al fine delle valutazioni sottese alla sentenza Sezioni Unite di questa Corte n. 13808 del 24 ottobre 2024 - dep. 2025- con indicazioni di principio non superate dal secondo motivo di ricorso ora prospettato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058NWD1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MidolevskOiev avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato o di restituzione del termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Latina del 10 febbraio 2023; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che l'impugnazione.non mette in crisi le puntuali e trancianti considerazioni spese dalla Corte del merito - legate al fatto che l'imputato, nell'occasione, non venne giudicato in assenza - nel rilevare la mancanza dei presupposti fondanti le due diverse pretese processuali veicolate con l'istanza rigettata dalla difesa del ricorrente, considerazioni peraltro conformi a quanto già rimarcato da questa Corte nell'esaminare altra decisione resa in esito ad una diversa e pregressa iniziativa analoga promossa nell'interesse del ricorrente (Sentenza di questa stessa Sezione del 12/2/2025 n. 11681, nel corpo della quale veniva anche dato conto della indifferenza al fine delle valutazioni sottese alla sentenza Sezioni Unite di questa Corte n. 13808 del 24 ottobre 2024 - dep. 2025- con indicazioni di principio non superate dal secondo motivo di ricorso ora prospettato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 28052/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris