CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando ciascuno un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso sono affetti da conclamata genericità, essendo affidati a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che dalle stesse non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza censurati, e aspecifiche perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi le stesse tradotte in mere disquisizioni teoriche prive di ogni illustrazione dell'atteggiarsi dei vizi eccepiti nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte; in particolare il motivo di ricorso nell'interesse di Lungu - quanto alla mancata ripresa del prevenuto da parte di apparecchi di videosorveglianza e alla sua incerta localizzazione, attraverso il suo cellulare, nel luogo di verificazione del delitto - è privo di qualsivoglia confronto critico con il tenore dell'ampia motivazione spiegata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. punto 2 dei 'Motivi della decisione'); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef_a_g_