CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13980/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 - bis cod. pen. e nuovo giudizio di comparazione tra circostanze, ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso con violenza sulle cose e su cosa destinata a pubblico servizio), procedendo alla rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.» (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza per essere stata riconosciuta una circostanza aggravante in difetto di contestazione, è manifestamente infondata, dato che il capo di imputazione indica espressamente che il fatto è aggravato per essere stato commesso su "cosa destinata pubblico servizio"; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7); Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo non integrando la libertà controllata non rientra nel novero delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 20 - bis cod. pen.; i Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle