Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:453
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 luglio 2007
[OSCURATO:PERSONA]213/06 P
Agenzia europea per la ricostruzione (AER)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Agente temporaneo – Risoluzione del contratto»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006,
causa T-471/04, Kazatzoglou/AER (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑35 e II‑A‑2‑157).
Decisione:
Annullamento della sentenza e rinvio della causa dinanzi al Tribunale di primo grado.
[OSCURATO:PERSONA] – Principi – Tutela del legittimo affidamento
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 47‑50)
Il fatto che la modifica di un contratto di agente temporaneo abbia creato una situazione ambigua che ha potuto dare l’impressione
che l’amministrazione avesse limitato il suo potere di risoluzione, previsto dagli artt. 47‑50 del regime applicabile agli
altri agenti, non fa sorgere in capo all’agente un legittimo affidamento quanto alla durata del suo contratto. Infatti, una
situazione contrattuale incerta non può essere all’origine di assicurazioni precise da parte dell’amministrazione, necessarie
per creare il legittimo affidamento.
Non si può peraltro invocare al riguardo il principio secondo cui la parte più debole di un contratto di lavoro può attendersi
che le disposizioni imprecise del suddetto contratto vengano interpretate a suo favore. Considerazioni connesse alla situazione
contrattuale di un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro non possono ovviare all’assenza di uno dei presupposti
necessari affinché possa essere provata l’esistenza di un legittimo affidamento.