Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:315
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 ottobre 2004
[OSCURATO:PERSONA]207/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Dipendenti — Concorso generale — Non ammissione alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto nella fase di preselezione — Pretesa illegittimità del bando di concorso»
Testo completo in italiano II - 0000
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso
COM/A/10/01 2 maggio 2002, di escludere la ricorrente dalla prova scritta successiva ai test di preselezione per non avere
essa ottenuto un punteggio sufficiente per figurare tra i candidati che hanno ottenuto i 400 migliori risultati.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
Massime
1.
Dipendente — Ricorso — Ricorso diretto avverso una decisione di esclusione adottata da una commissione giudicatrice — Possibilità
di far valere l’irregolarità del bando di concorso per impugnare la decisione di esclusione — Presupposti
(Statuto del personale, art. 91)
2.
Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Condizioni di ammissione e modalità — Potere discrezionale dell’autorità
che ha il potere di nomina — Modalità e contenuto delle prove — Potere discrezionale della commissione giudicatrice — Limiti
(Statuto del personale, allegato III)
3.
Dipendenti — Concorso — Organizzazione — Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina — Concorso contrassegnato
da una nutrita partecipazione — Ricorso a prove di preselezione — Fissazione di un numero chiuso per il superamento delle
prove di preselezione, indipendentemente dall’ammissione effettiva alle prove dei candidati così selezionati, in seguito a
verifica della presenza, in capo agli stessi, delle condizioni di ammissione al concorso — Ammissibilità
(Statuto del personale, allegato III, artt. 4 e 5)
1. Ai candidati ad un concorso è consentito proporre un ricorso di annullamento contro talune disposizioni del bando di concorso
unicamente nell’ipotesi in cui esse arrechino loro pregiudizio. D’altro canto, i detti candidati possono far valere l’illegittimità
del bando di concorso a sostegno di un ricorso diretto contro una decisione individuale di esclusione presa dalla commissione
giudicatrice del concorso, purché provino l’esistenza di un nesso diretto tra le asserite irregolarità del bando di concorso
e la decisione di esclusione. Solo nei casi in cui l’esistenza di un nesso del genere non è stata dimostrata essi non dispongono
di tale possibilità.
(v. punti 21 e 22)
Riferimento: Corte 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 725, punti 5-8); Corte 11 marzo 1986, causa
294/84, Adams/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 977, punto 17); Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Sergio
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1399, punto 15); Corte 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3807, punto
19); conclusioni dell’avvocato generale Léger, presentate nella causa C-448/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Corte 11 agosto 1995,
[OSCURATO:PERSONA]. pag.. I-2323, paragrafo 22); Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549, punto
20); Tribunale 16 settembre 1993, causa T-60/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-911, punti 21-29), confermata da Corte
11 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punti 17-19); Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑225/95, Chiou/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
PI pagg. I-A-423 e II-1135, punto 62)
2. La funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa
la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l’opportunità
di presentare la propria candidatura. Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri
e per stabilire, in base a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni di ammissione alle prove del concorso
e le modalità di organizzazione del concorso. La commissione giudicatrice, la quale dispone di un ampio potere discrezionale
circa le modalità e il preciso contenuto delle prove del concorso, è tuttavia vincolata dal testo di detto bando.
(v. punto 31)
Riferimento: Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549, punto 27); Tribunale 17 dicembre
1997, causa T-216/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-403 e II-1083, punti 44 e 45)
3. L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le condizioni e le modalità
di organizzazione di un concorso e spetta al Tribunale censurare la sua scelta solo se i limiti di tale potere non sono stati
rispettati.
Nell’ambito di questo potere discrezionale, l’autorità che ha il potere di nomina, quando organizza un concorso generale,
può prevedere, nel bando di concorso, una prima fase di preselezione dei candidati da parte della commissione giudicatrice
per prendere in considerazione solo quelli tra loro che possiedono, nel settore interessato, le qualifiche richieste per essere
ammessi a concorrere, al fine di rispondere così alle esigenze di un’organizzazione razionale del concorso, conformemente
al principio di buon andamento dell’amministrazione. In tale contesto, l’iter consistente, in particolare, in concorsi caratterizzati
da una partecipazione numerosa, nel verificare solo dopo il test di preselezione se i candidati soddisfino alle condizioni
particolari di ammissione al concorso è conforme agli artt. 4 e 5 dell’allegato III dello Statuto e all’interesse dell’istituzione
a disporre unicamente di candidati corrispondenti a tali condizioni, per la partecipazione alle prove del concorso, nonché
al principio di buon andamento dell’amministrazione.
Pertanto, l’autorità che ha il potere di nomina non eccede i limiti del suo potere discrezionale ritenendo appropriato, al
fine di redigere un elenco di riserva di 150 vincitori di concorso, dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento
e integrità, conformemente all’art. 27 dello Statuto, porre la doppia condizione, ai fini dell’ammissione alle prove del concorso,
di comparire tra i 400 candidati che abbiano ottenuto i migliori punteggi nei test di preselezione e di soddisfare a tutte
le condizioni di ammissione al concorso e non la condizione di comparire tra i 400 candidati in possesso dei detti requisiti
e che abbiano conseguito il migliore punteggio nei test di preselezione.
(v. punti 38-40, 44 e 46)
Riferimento: Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-93
e II-441, punto 77); Tribunale 28 novembre 2002, causa T-332/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-233 e II-1155,
punti 84-86)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 ottobre 2004 (
*
)
«Dipendenti – Concorso generale – Non ammissione alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto nella fase di preselezione – Pretesa illegittimità del bando di concorso»
Nella causa T-207/02,
[OSCURATO:PERSONA],
candidata al concorso COM/A/10/01, rappresentata dall'avv. M. Condinanzi,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione 2 maggio 2002 della commissione giudicatrice del concorso
COM/A/10/01 di escludere la ricorrente dalla prova scritta successiva ai test di preselezione per non avere essa ottenuto
un punteggio sufficiente per figurare tra i candidati che hanno ottenuto i 400 migliori risultati,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all'udienza del 21 aprile 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sfondo normativo
1 L’art. 4 dell’allegato III dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:
«L’autorità che ha il potere di nomina stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lettere a),
b) e c) dell’articolo 28 dello statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli
delle candidature».
2 L’art. 5 dell’allegato III dello Statuto descrive il prosieguo della procedura di concorso nei seguenti termini:
«Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle
condizioni fissate dal bando di concorso.
Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell’elenco sono ammessi alle prove d’esame.
(…)
Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco degli idonei, previsto dall’articolo 30 dello
statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.
(…)».
3 L’art. 6 dell’allegato dello Statuto precisa che «[i] lavori della commissione giudicatrice sono segreti».
Fatti e procedimento
4 La ricorrente presentava la propria candidatura al concorso COM/A/10/01 per la costituzione di una riserva per l’assunzione
di amministratori (carriera A7/A6) nel settore del diritto (in prosieguo: «il concorso») (GU 2001, C 240 A, pag. 21).
5 Il bando di concorso prevede una fase di preselezione, consistente nell’invio di un formulario d’iscrizione a lettura ottica
e in un test di preselezione. I candidati che soddisfano ai requisiti generali di ammissione fissati all’art. 28, lett. a)‑b),
dello Statuto, nonché alla condizione particolare del bando di concorso relativa al limite di età, e che hanno presentato
il loro formulario di iscrizione nei termini indicati dal bando di concorso sono invitati a partecipare ai test di preselezione.
Alla fase di preselezione succede quella delle prove scritta e orale.
6 Secondo il bando di concorso (punto VI.A.):
«I candidati che hanno ottenuto i 400 migliori punteggi (…) nell’insieme dei test [di preselezione] sono invitati a compilare
l’atto di candidatura che sarà loro spedito personalmente per posta. L’atto di candidatura deve essere completato in ogni
sua parte, firmato, corredato di tutti i documenti giustificativi richiesti e inviato per posta raccomandata entro il termine
prescritto.
La giuria vaglia le candidature pervenutele e compila l’elenco dei candidati che soddisfano a tutte le condizioni del bando
di concorso e che saranno ammessi alla prova scritta [basata su una documentazione].
(…)».
7 Con lettera in data 2 maggio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il presidente della commissione giudicatrice informava
la ricorrente che, pur avendo essa ottenuto il punteggio minimo richiesto in ciascuno dei test di preselezione, il suo punteggio
per l’insieme dei test era insufficiente perché figurasse tra i candidati che avevano ottenuto i 400 migliori risultati. Tale
lettera precisava che la ricorrente aveva ottenuto un punteggio di 24 su 40 nel test a), in cui il minimo richiesto era 20;
di 22,564 su 40 nel test b), in cui il minimo richiesto era 20; di 16 su 20 nel test c), in cui il minimo richiesto era 10;
e di 16,667 su 20 nel test d), in cui il minimo richiesto era 10. La ricorrente aveva così ottenuto un totale di 79,231 punti
su 120, mentre l’ultimo dei 400 migliori candidati aveva ottenuto 80,954 punti su 120.
8 Con lettera 12 maggio 2002 destinata al presidente della commissione giudicatrice del concorso, la ricorrente chiedeva di
essere informata del punto della graduatoria in cui essa era stata inserita dopo i primi 400 candidati. Essa chiedeva altresì
una nuova verifica dei risultati dei suoi test, nonché la comunicazione di una copia di questi ultimi e delle risposte esatte
a tali test. Inoltre, essa chiedeva che la commissione giudicatrice, nell’ipotesi in cui constatasse, dopo un esame del loro
fascicolo di candidatura, che alcuni tra i primi 400 candidati non soddisfacevano alle condizioni del concorso, ammettesse
alla prova scritta i candidati classificati immediatamente dopo i primi 400.
9 Con lettera 20 giugno 2002, il presidente della commissione giudicatrice confermava i risultati della ricorrente e le comunicava
copia dei suoi test di preselezione e l’elenco delle risposte esatte. Egli sottolineava peraltro che «la giuria non [poteva]
in nessun caso derogare dalle stipulazioni del bando di concorso» e rilevava che tale bando prevedeva chiaramente che sarebbero
stati invitati a compilare l’atto di candidatura solo i candidati aventi ottenuto i 400 migliori risultati. Inoltre, il presidente
della commissione giudicatrice chiariva in tale lettera che, secondo una giurisprudenza costante, l’autorità che ha il potere
di nomina (in prosieguo: l’«APN») poteva organizzare i concorsi secondo distinte modalità, senza con ciò disconoscere il principio
della parità di trattamento.
10 Secondo le indicazioni fornite nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA], tra l’ultimo dei 400 candidati che hanno ottenuto i migliori
risultati e la ricorrente vi sono 65 candidati che, avendo partecipato ai test di preselezione, hanno ottenuto un punteggio
totale superiore a quello della ricorrente e inferiore a quelli dei 400 migliori candidati.
11 Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2002, ha proposto
il presente ricorso.
12 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda diretta
ad ottenere l’adozione di un provvedimento provvisorio con cui venisse ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di invitare la richiedente
a compilare l’atto di candidatura ai fini della sua ammissione alla prova scritta del concorso generale COM/A/10/01, prevista
per il 19 luglio 2002 e dalla quale essa era stata esclusa con la decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza
del presidente del Tribunale 16 luglio 2002, causa T‑207/02 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta).
13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Inoltre, esso ha rivolto
alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni quesiti scritti e ha invitato quest’ultima a produrre una parte dell’elenco dei risultati in esito
ai test di preselezione.
Conclusioni delle parti
14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– annullare ogni altro successivo e conseguenziale provvedimento eventualmente adottato in ordine all’esclusione della ricorrente
dal concorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese.
15 Per il resto, essa chiede al Tribunale di adottare la misura seguente:
– chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre in giudizio copia dei verbali di lavoro della commissione di concorso, con particolare
riguardo al momento della verifica delle condizioni particolari di ammissione dei 400 candidati che hanno riportato i migliori
punteggi nei test di preselezione.
16 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato e/o in parte irricevibile;
– statuire sulle spese come di diritto.
In diritto
17 La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo all’illegittimità del bando di concorso
per violazione degli artt. 4 e 5 dell’allegato III dello Statuto. Il secondo motivo è fondato su una violazione del principio
di buona amministrazione.
Sulla ricevibilità dei motivi fatti valere
Argomenti delle parti
18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo è tardivo e di conseguenza irricevibile poiché esso è in realtà fondato sull’irregolarità
del bando di concorso, il quale non è stato impugnato dalla ricorrente in tempo utile. Se così non fosse, si potrebbe rimettere
in discussione un bando di concorso molto tempo dopo la sua pubblicazione e quando la maggior parte o tutte le operazioni
di concorso si sono già svolte, il che sarebbe incompatibile con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento
e di buona amministrazione (sentenze della Corte 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 977, punto 17,
e 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3807, punto 15).
19 La ricorrente fa valere che l’interesse di un candidato ad impugnare un bando di concorso dipende dalla concreta ed attuale
idoneità del bando a ledere la sua posizione giuridica. Nella fattispecie, il bando di concorso produrrebbe conseguenze pregiudizievoli
sulla sua posizione giuridica, ma tale effetto risulterebbe concretamente dalla decisione impugnata. D’altro canto, la ricorrente
ritiene che la giurisprudenza Adams, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], sia temperata dalle sentenze Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA]
(sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1399, punto 15) e Simonella/[OSCURATO:PERSONA]
(cit. , punto 16).
Giudizio del Tribunale
20 [OSCURATO:PERSONA] fa valere unicamente l’irricevibilità del primo motivo di cui sopra, in quanto esso è basato sull’illegittimità
di talune disposizioni del bando di concorso. Infatti, solo il primo motivo fatto valere dalla ricorrente è espressamente
basato sull’«illegittimità del bando di concorso» per violazione dell’allegato III dello Statuto. Tuttavia, anche nell’ambito
del secondo motivo, relativo alla «violazione del principio di buona amministrazione», la ricorrente contesta la regolarità
delle stesse disposizioni del bando di concorso. Essa sostiene in sostanza che l’irregolarità della decisione impugnata discende
dalla contrarietà della procedura prevista nel bando di concorso con il principio di buona amministrazione. Di conseguenza,
occorre esaminare congiuntamente la ricevibilità dei due motivi fatti valere dalla ricorrente.
21 A questo proposito, occorre preliminarmente ricordare che ai candidati ad un concorso è consentito proporre un ricorso di
annullamento contro talune disposizioni del bando di concorso unicamente nell’ipotesi in cui esse arrechino loro pregiudizio
(v. sentenza della Corte 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 725, punti 5‑8, e conclusioni dell’avvocato
generale Léger per la sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C‑448/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2321, paragrafo 22).
22 D’altro canto, secondo una giurisprudenza consolidata, i candidati ad un concorso possono in ogni caso far valere l’illegittimità
del bando di concorso a sostegno di un ricorso diretto contro una decisione individuale di non ammissione presa dalla commissione
giudicatrice del concorso, purché provino l’esistenza di un nesso diretto tra le asserite irregolarità del bando di concorso
e la decisione di non ammissione (in particolare citata sentenza Simonella/[OSCURATO:PERSONA], punto 19, sentenza del Tribunale 16
settembre 1993, causa T‑60/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑911, punti 21‑29, confermata dalla citata sentenza della
Corte 11 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 17‑19, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑225/95, Chiou/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑423 e II‑1135, punto 62). Solo nei casi in cui l’esistenza di un nesso del genere non è stata dimostrata,
la Corte ha dichiarato che i candidati ad un concorso non dispongono di tale possibilità (sentenze Adams, cit., punto 17,
Sergio, cit., punto 15, e sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, causa T‑132/89, Gallone/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑549, punto 20).
23 Di conseguenza, nella fattispecie, la ricorrente può comunque far valere l’irregolarità della procedura prevista dal bando
di concorso e attuata nella decisione impugnata. In particolare, il presente ricorso non può in nessun caso essere considerato
tardivo, anche nell’ipotesi in cui la ricorrente fosse stata peraltro legittimata ad agire direttamente contro le disposizioni
controverse del bando di concorso entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua pubblicazione (v. supra, punto 21), il
che non occorre quindi verificare nel caso di specie.
24 Ne consegue che il presente ricorso è ricevibile in toto.
Sulla fondatezza dei motivi relativi all’illegittimità del bando di concorso per violazione degli artt. 4 e 5 dell’allegato III
dello Statuto e del principio di buona amministrazione
25 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente i due motivi fatti valere dalla ricorrente.
Argomenti delle parti
26 A sostegno del primo motivo, fondato sull’illegittimità del bando di concorso per violazione degli artt. 4 e 5 dell’allegato III
dello Statuto, la ricorrente fa valere, in sostanza, che è possibile che, tra i candidati che hanno ottenuto i 400 migliori
punteggi nell’ambito dei test di preselezione e che sono pertanto invitati a compilare l’atto di candidatura, taluni non soddisfino
alle condizioni particolari di ammissione relative alla formazione e all’esperienza professionale e debbano essere esclusi
in questa fase del concorso. Invece, taluni candidati esclusi per il solo motivo che non figuravano tra i candidati che hanno
ottenuto i 400 migliori punteggi soddisferebbero a tali condizioni particolari di ammissione. Per essere conforme agli artt. 4
e 5 dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso avrebbe dovuto prevedere un meccanismo che permettesse di redigere,
ad esempio attraverso un sistema di «ripescaggio» di tali candidati esclusi, l’elenco definitivo dei 400 migliori candidati
ai test di preselezione che soddisfano alle condizioni particolari di ammissione.
27 Secondo la ricorrente, risulta dalla sentenza del Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 77), che la previa verifica che tutti i candidati che hanno superato i test di preselezione
soddisfino alle condizioni generali e particolari di ammissione è condizione per la validità delle decisioni della commissione
giudicatrice e dello stesso bando di concorso. Nella fattispecie, una siffatta verifica sarebbe esclusa dal bando di concorso,
dato che quest’ultimo prevede unicamente l’invio dell’atto di candidatura ai candidati che hanno ottenuto i 400 migliori punteggi,
e permette così la verifica dei fascicoli di candidatura solo per quanto riguarda tali candidati.
28 [OSCURATO:PERSONA] ritiene dal canto suo che le modalità di questo concorso, che appartiene ad un nuovo tipo di concorso, e cioè
la procedura «[OSCURATO:PERSONA]», rispettino gli artt. 4 e 5 dell’allegato III dello Statuto. Essa ricorda che l’APN dispone di
un ampio potere discrezionale per fissare le condizioni di un concorso.
29 A sostegno del secondo motivo, relativo all’illegittimità del bando di concorso per violazione del principio di buona amministrazione,
la ricorrente sostiene che tale principio impone alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di ammettere alla prova scritta solo i candidati
che soddisfano alle condizioni di ammissione previste nel bando di concorso, in mancanza di che le prove darebbero luogo ad
un aumento di lavoro per l’amministrazione e comporterebbero costi inutili. Per giunta, la procedura seguita dalla [OSCURATO:PERSONA]
comporterebbe il rischio di non disporre di un numero sufficiente di candidati da convocare alle prove scritta e orale e,
di conseguenza, di ridurre il valore della scelta finale operata dall’amministrazione.
30 [OSCURATO:PERSONA] obietta che, al contrario, proprio l’invio dell’atto di candidatura in vista delle prove scritte indistintamente
a tutti i candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto, compresi quelli non figuranti tra i candidati che hanno
ottenuto i 400 migliori risultati, comporterebbe uno spreco amministrativo, spese inutili e una mobilitazione di persone non
interessate.
Giudizio del Tribunale
31 Occorre ricordare, in via preliminare, che la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati,
nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli
in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura. Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale
per determinare i criteri e per stabilire, in base a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni di ammissione
alle prove del concorso e le modalità di organizzazione del concorso. La commissione giudicatrice, la quale dispone di un
ampio potere discrezionale circa le modalità e il preciso contenuto delle prove del concorso, è tuttavia vincolata dal testo
di detto bando (v., in particolare, sentenze del Tribunale Gallone/Consiglio, cit., punto 27, e 17 dicembre 1997, causa T‑216/95,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑403 e II‑1083, punti 44 e 45).
32 Nella fattispecie, il bando di concorso controverso ha chiaramente informato gli interessati del fatto che la verifica della
conformità alle condizioni di ammissione sarebbe intervenuta in esito alla procedura di preselezione.
33 Tale bando di concorso prevedeva, al punto VI.A, che, a seguito della procedura di preselezione costituita da quattro serie
di domande a scelta multipla, solo i candidati che avessero ottenuto i 400 migliori punteggi nell’insieme dei test di preselezione
sarebbero stati invitati a compilare l’atto di candidatura.
34 Nella fattispecie, è pacifico che la commissione giudicatrice ha esaminato i fascicoli di tali candidati al fine di redigere
l’elenco di coloro che soddisfacevano a tutte le condizioni di ammissione enunciate nel bando di concorso e che sono stati
pertanto ammessi alla prova scritta, conformemente alle disposizioni di tale bando.
35 In particolare, dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti scritti del Tribunale risulta che, tra i candidati che hanno ottenuto
i 400 migliori punteggi, 358 candidati soddisfacevano alle condizioni particolari di ammissione e sono quindi stati ammessi
alla prova scritta.
36 Alla luce di quanto sopra, la ricorrente contesta la legittimità della procedura definita nel bando di concorso, proprio in
quanto quest’ultimo non prevedeva alcun meccanismo che permettesse di redigere un elenco definitivo dei candidati che hanno
ottenuto i 400 migliori punteggi nei test di preselezione e che soddisfano a tutte le condizioni di ammissione del concorso.
37 Spetta pertanto al Tribunale verificare se il bando di concorso sia in contrasto con le disposizioni dello Statuto e con il
principio di buona amministrazione fatti valere dalla ricorrente, nei limiti in cui tale bando prevede che l’elenco dei candidati
che hanno ottenuto i 400 migliori punteggi nei test di preselezione è stabilito in maniera definitiva, prima che la commissione
giudicatrice abbia controllato se tali candidati soddisfano alle condizioni particolari del concorso.
38 Occorre ricordare che l’APN dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le condizioni e le modalità di organizzazione
di un concorso e che spetta al Tribunale censurare la sua scelta solo se i limiti di tale potere non sono stati rispettati.
39 Nell’ambito di questo potere discrezionale, l’APN può, quando organizza un concorso generale, prevedere, nel bando di concorso,
una prima fase di preselezione dei candidati da parte della commissione giudicatrice per prendere in considerazione solo quelli
tra loro che possiedono nel settore interessato le qualificazioni richieste per essere ammessi a concorrere, al fine di rispondere
così alle esigenze di un’organizzazione razionale del concorso, conformemente al principio di buona amministrazione.
40 In questo contesto, l’iter consistente, in particolare in procedure di concorso caratterizzate da una partecipazione numerosa,
nel verificare solo dopo i test di preselezione se i candidati soddisfano le condizioni particolari di ammissione al concorso
è stato giudicato conforme agli artt. 4 e 5 dell’allegato III dello Statuto e all’interesse della [OSCURATO:PERSONA] a disporre unicamente
di candidati rispondenti a tali condizioni, per la partecipazione alle prove del concorso (citata sentenza Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 77), nonché al principio di buona amministrazione (sentenza del Tribunale 28 novembre 2002, causa T‑332/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑233 e II‑1155, punti 84‑86).
41 D’altro canto, è in linea di principio anche nell’interesse dei candidati il fatto di dover inviare il loro atto di candidatura,
corredato dell’insieme dei documenti giustificativi richiesti, solo dopo la fase di preselezione.
42 La ricorrente fa tuttavia giustamente osservare che, a differenza della procedura applicabile nel caso di specie, il bando
di concorso controverso nella causa Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA], di cui sopra, prevedeva che la notifica dei risultati definitivi
dei test di preselezione ai candidati esclusi sarebbe avvenuta previa verifica che sull’elenco dei 200 migliori candidati
figurassero solo quelli che non soltanto avevano ottenuto i migliori punteggi, ma soddisfacevano altresì tutte le condizioni
di ammissione al concorso.
43 Nella fattispecie, è tuttavia giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto i limiti del suo potere di valutazione
prevedendo, nel bando di concorso, che solo i candidati aventi ottenuto i 400 migliori punteggi sarebbero stati invitati a
presentare un fascicolo di candidatura, ai fini della verifica da parte della commissione giudicatrice delle condizioni di
ammissione del concorso e della redazione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi alla prova scritta.
44 Infatti, se è innegabile, come suggerisce la ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prevedere l’invio dei fascicoli
di candidatura a seguito dei test di preselezione, secondo modalità che permettessero di garantire la partecipazione di 400
candidati alle prove scritte, senza provocare spreco né aumento di lavoro sproporzionato, la mera esistenza di una siffatta
soluzione alternativa non permette tuttavia di mettere in discussione la regolarità della procedura prescelta nel caso di
specie da tale istituzione, nell’ambito del suo potere discrezionale.
45 A questo proposito, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto nel bando di concorso che tale concorso era organizzato
al fine di redigere un elenco di riserva di 150 vincitori del concorso. Nella fattispecie essa fa valere che, nell’elaborazione
del bando di concorso, l’APN ha ritenuto appropriato, alla luce dell’esperienza acquisita in occasione di precedenti concorsi,
che, per la redazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, i candidati aventi ottenuto i 400 migliori punteggi
fossero invitati a compilare l’atto di candidatura in esito alla preselezione. L’APN avrebbe in particolare tenuto conto del
rischio che un certo numero di candidati, tra quelli aventi ottenuto i 400 migliori punteggi in tali test, non soddisfacessero
le condizioni di ammissione enunciate nel bando di concorso. La ricorrente non ha contestato tale argomento della [OSCURATO:PERSONA].
46 Pertanto, nessun elemento permette di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ritenendo
appropriato, al fine di redigere un elenco di riserva di 150 vincitori del concorso dotati delle più alte qualità di competenza,
di rendimento e di integrità, conformemente all’art. 27 dello Statuto, ammettere alle prove del concorso i soli candidati
che soddisfacevano a tutte le condizioni del concorso, tra coloro che avevano ottenuto i 400 migliori punteggi nei test di
preselezione. La censura secondo la quale tale procedura avrebbe ridotto il valore della scelta finale operata dall’amministrazione
deve pertanto essere respinta.
47 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che i motivi relativi alla violazione degli artt. 4 e 5 dell’allegato III
dello Statuto e del principio di buona amministrazione non sono fondati.
48 Alla luce di quanto precede, i due motivi devono essere respinti.
Sulle spese
49 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se
ne è stata fatta domanda.
50 Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del detto regolamento, nelle cause tra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti, le spese sostenute
dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell’art. 87, n. 3, secondo comma, dello stesso regolamento.
51 Di conseguenza, si deve decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese le spese relative al procedimento
sommario.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. [OSCURATO:PERSONA]
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Lingua processuale: l'italiano.