CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché all'evidenza eccentrico rispetto alla decisione impugnata considerando che i rilievi, peraltro del tutto generici, esposti con l'impugnazione di riferiscono a un titolo di reato ( ex art 73 DPR n. 309 del 1990) diverso da quello oggetto della regiudicanda definita dalla decisione impugnata ( che riguarda fatti di resistenza ex art 337 cod. pen. e lesioni aggravate commessi in continuazione tra loro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] scuolo g.tc DEPOSITAT.[OSCURATO:PERSONA] 22 F