CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1562/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 1794/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositatail 19/10/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 1562/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 19/10/2021, la Corte d’appello di Bari, inaccoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Giordano alla resti- tuzionedell’immobile allo stesso concesso in comodato, nonché al pa- gamentodi somme a titolo di indennità di occupazione illegittima; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome il comodato concluso tra le parti fosse stato vincolato a uno specificotermine, nella specie identificato dall’uso di abitazione del co- modatarioe dei suoi conviventi (nella specie, della sua famiglia, com- postadalla moglie e dai sei figli conviventi, di cui l’ultimo di sei anni) , con la conseguente esclusione del tipo del comodato precario, di per sésolo idoneo a consentire la cessazione del rapporto ad nutum ; in forza di tale premessa, la domanda proposta dalla Ninivaggi, fondatasul presupposto della natura precaria del contratto di como- dato,e sulla mancata risoluzione dello stesso per effetto della sola ri- chiestadi restituzione della comodante, doveva ritenersi priva di fon- damento,con la conseguente insussistenza di alcuna illegittimità della perduranteoccupazione da parte del comodatario; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; GiovanniGiordano resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1803, 1890 e 1810 c.c., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’uso abitativo individuato dalle parti quale finalità della conces- sionein comodato dell’immobile della comodante esprimesse la volontà dellestesse di dotare l’efficacia del contratto a un termine implicito di durata;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 1562/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern a ricorrente si è totalmente sottratt a al dovere di argomentare in modo specifico il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, degli evocati canoni legali di ermeneutica negoziale,orientando piuttosto l’argomentazione critica rivolta nei con- frontidell’interpretazione della corte territoriale attraverso l’indicazione degliaspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura criticata, ri- spettoa quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti pro- pridel vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attra- versola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una nonconsentita valutazione di merito; al riguardo, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 1562/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcomune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzionedel significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (interpretando il con- tratto- che pur nella lettera reca “uso esclusivo di abitazione da parte del comodatario e dei suoi conviventi” - come comodato per l’uso di abitazionefamiliare, valorizzando anche la circostanza che alla como- dantefosse noto che il comodatario vi risiedesse con la propria fami- glia),per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientementecongruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto sce- vro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censureavanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 1371 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il contratto dedotto in giudizio in senso più gravoso per l’accomodante, in viola- zione della norma che, in caso di dubbio, impone l’interpretazione dell’accordodelle parti in senso meno gravoso per l’obbligato; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, a mente dell’art. 1371 c.c., “ Qualora, no- nostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il con- trattorimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamentodegli interessi delle parti, se è a titolo oneroso ”; nelcaso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, il giudice a quo ha del tutto escluso (sia pure implicita- mente)il ricorso del presupposto di fatto della pretesa oscurità del con- tratto, in tal modo degradando l’odierna deduzione dell’istante ( circa l’asseritapersistente oscurità del testo contrattuale), a una mera pro- spettazioneinterpretativa alternativa a quella fatta propria dal giudice 5 Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 1562/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a quo , sulla base di un’impostazione critica non consentita in questa sededi legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.,per avere la corte territoriale trascurato di valutare le prove ri- sultanti dagli atti nella loro complessiva entità, individuando a base dellavolontà delle parti l’apposizione di un termine implicito di durata delcontratto in relazione all’uso abitativo concesso, attraverso una mo- tivazioneapodittica; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, l’odierna ricorrente si sia limitata a contestare le affermazioni fatteproprie dalla corte territoriale sulla base di un’astratta e solo ge- nerica opposizione alla decisione impugnata, esaurendone il proprio contrastoargomentativo nella rilevazione secondo cui la corte territo- rialeavrebbe trascurato di valutare le prove risultanti dagli atti nella loro complessiva entità, individuando a base della volontà delle parti l’apposizionedi un termine implicito di durata del contratto in relazione all’usoabitativo concesso; l’assolutacarenza di qualsivoglia idoneo contenuto critico delle ar- gomentazioni contenute nella sentenza impugnata vale a escludere l’ammissibilitàdella censura così formalizzata dal ricorrente, dovendo peraltro rimarcarsi come la ricorrente si sia ancora una volta limitata adargomentare le proprie censure attraverso una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; è peraltro appena il caso di rilevare come il vizio di motivazione rilevanteai sensi dell’art. 132 c.p.c. risulti erroneamente prospettato, dall’odierna ricorrente, sulla base dell’esame di elementi individuati aliunde,ossia, non già attraverso l’esame del testo documentale ( delle Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 1562/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sue incongruenze, contraddittorietà o illogicità manifeste ) intrinseca- menteconsiderato, bensì attraverso l’assunta contraddittorietà del te- stomotivazionale rispetto a l significato rappresentativo degli elementi diprova complessivamente acquisiti al giudizio ; sitratta, pertanto, dell’erronea evocazione della norma richiamata in ordine all’idoneità della componente motivazionale del provvedi- mentoimpugnato; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilitàdel ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e liquidatein complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a