Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2023
ECLI:EU:T:2023:333
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0201_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 giugno 2023 –
Covington & Burling e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑201/21) (
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)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi – Posizioni individuali degli Stati membri – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Comitatologia – Regolamento (CE) n. 1925/2006»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza, da parte dell’istituzione interessata, dei termini impartiti per rispondere a una domanda confermativa di accesso – Decisione implicita di rigetto – Abrogazione mediante l’adozione di una decisione esplicita di rigetto – Possibilità di ricorso avverso la decisione implicita – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8)
(v. punti 14, 15)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 22, 23)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Portata – Documenti inerenti ai lavori dei comitati di comitatologia – Accesso a documenti che menzionano le posizioni individuali degli Stati membri – Ammissibilità – Limiti
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, e n. 182/2011, art. 9)
(v. punti 42‑45, 56, 59, 63‑69, 73‑75)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3)
(v. punti 49‑52)
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso dirette all’annullamento della decisione implicita di diniego di accesso del 12 marzo 2021.
2)
La decisione C(2021) 2541 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 7 aprile 2021, è annullata nella parte in cui rifiuta l’accesso ai voti individuali dei rappresentanti degli Stati membri sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA].
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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GU C 217 del 7.6.2021
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