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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37145/2022

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Sentiti i difensori; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta, proposta, in qualità di terzo, da [OSCURATO:SOCIETA]. il 26 ottobre 2021, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., la restituzione di beni di proprietà della società predetta, sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della medesima società e nei cui confronti è stata deliberata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 615- ter e 623, commi 2 e 3, cod. pen., con la quale è stata disposta confisca e distruzione dei reperti in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto di come i supporti informatici, di cui è stata richiesta la restituzione - e sui quali erano stati riversati i files rinvenuti nei data base nella disponibilità dell'imputato, in esito a perquisizione, contenenti dati coperti da diritti di privativa abusivamente acquisiti - fossero stati oggetto di statuizione di confisca e di ordine di distruzione in quanto mere copie forensi dei files già confluiti nel parallelo procedimento civile, in materia concorrenziale, pendente tra le stesse parti.

Richiamando i provvedimenti reiettivi di analoghe istanze proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del procedimento penale, essenzialmente fondati sul pericolo che entrambe le società coinvolte, accedendo, in qualità di terzi interessati, ai supporti in sequestro, potessero venire in possesso non solo delle "copie dei propri file scaricati dall'imputato, ma anche delle copie dei file della concorrente", il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, rilevato come la sentenza di applicazione della pena fosse divenuta irrevocabile il 3 novembre 2021, in seguito alla rinuncia all'impugnazione delle parti, e come l'ordine di distruzione fosse stato già eseguito, non ravvisando, pertanto, i presupposti per la qualificazione dell'istanza come incidente di esecuzione.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. per mezzo del difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due articolati motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo, si deduce l'abnormità della decisione assunta dal G.I.P. in quanto resa al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi contemplate dalla legge processuale penale, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 262, 263, 666 e 676 cod. proc. pen.

Più precisamente, l'ordinanza de qua appare manifestamente viziata fin dalla sua premessa, posto che viene erroneamente fatto riferimento a beni diversi, rispetto a quelli indicati nella richiesta restitutoria, e sottoposti alla parallela misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emessa nel presente procedimento in data 4 aprile 2020 e concernente i dispositivi e supporti informatici utilizzati esclusivamente per la commissione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen.; presupposto, quest'ultimo, incontrovertibile, come del resto si ricava dall'atto depositato dalla ricorrente ex art. 263 cod. proc. pen. e dal parere favorevole reso dal P.M., afferendo l'istanza in rassegna ai numerosi files acquisiti nel corso della perquisizione, autorizzata in ordine all'imputazione di cui al capo b) presso i locali della società [OSCURATO:SOCIETA]., e masterizzati dalla p.g. su n.2 supporti ottici (DVD), nonché alla pen drive rinvenuta nell'ufficio dell'allora indagato [OSCURATO:PERSONA].

Tali beni non erano stati attinti dalla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 1.bis, cod. pen., disposta, con la sentenza di patteggiamento del 7 ottobre 2021, esclusivamente con riguardo alle res sottoposte alla cautela reale.

Neppure è dato rinvenire nella parte motiva dell'impugnato provvedimento elementi da cui sia possibile desumere l'applicazione della confisca facoltativa relativamente ai dati informatici, concernenti informazioni privilegiate, brevetti industriali, segreti commerciali e know how della società [OSCURATO:SOCIETA], colpiti dal sequestro probatorio.

Sulla scorta delle suesposte evenienze si contesta, quindi, sia come l'operata distruzione dei beni non sarebbe dovuta mai avvenire, sia che l'incidente d'esecuzione non avrebbe costituito, nel caso di specie, l'unico rimedio concretamente esperibile dal terzo proprietario.

In altri termini, non essendo intervenuta alcuna confisca e non trattandosi di res suscettibili di alterazione fisico-morfologica, il modello che il giudice procedente avrebbe dovuto seguire risulta quello fissato nell'art. 262, comma 4, del codice di rito, a mente del quale, in assenza di una misura ablatoria, le cose sottoposte a sequestro vengono restituite a chi ne abbia diritto.

L'autorità giudiziaria funzionalmente competente, inoltre, avrebbe dovuto seguire l'iter procedimentale delineato dall'art. 263, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., in base al quale la restituzione avviene, se il sequestro è stato disposto presso terzi, previa fissazione dell'udienza camerale nelle forme contemplate ex art. 127 cod. proc. pen. e consentendo la rimessione al giudice civile del luogo competente in primo grado della risoluzione di una eventuale controversia sulla proprietà delle cose sottoposte a sequestro.

Si lamenta, inoltre, come la distruzione dei beni in sequestro probatorio sia avvenuta in guisa tale da ledere il diritto di difesa nonché le ragioni proprietarie, entrambi valori meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e riconosciuti a livello costituzionale, radicandosi, di conseguenza, un interesse concreto della ricorrente alla rimozione di un provvedimento ostativo al diritto alla restituzione, indipendentemente dalla chance di conseguire la materiale consegna dei beni.La difesa insiste, infine, sul tenore garantista della proposta formulata con la richiesta restitutoria, diretta ad ottenere la possibilità, invero avallata dalla [OSCURATO:PERSONA], di effettuare un accesso "protetto" ai dati informatici, vale a dire senza estrazione di informazioni, da compiersi in contraddittorio e sotto la costante vigilanza di un perito o di un operatore di p.g. altamente qualificato. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla richiesta di restituzione dei beni assoggettati al sequestro probatorio.

Il G.I.P., in via del tutto apodittica, si sarebbe limitato ad insistere sul carattere generico e sulla portata meramente esplorativa dell'istanza de qua, posto che con essa [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe prospettato l'eventualità e non l'assoluta certezza che all'interno dei dispositivi informatici fossero presenti files di sua proprietà, omettendo, tra l'altro, di specificare se essi si riferissero al know how di produzione o di commercializzazione; circostanze, queste ultime, che appaiono ictu ocu/i inconferenti, solo considerando gli esiti della fase investigativa e l'irrilevanza della mancata puntualizzazione sul tipo di know how illecitamente asportato dal [OSCURATO:PERSONA].

Il giudicante, inoltre, in altri passaggi del provvedimento reso, sarebbe incorso in contraddizione sul piano argomentativo, confondendo, ancora una volta, i beni oggetto della domanda con i diversi reperti confluiti nel parallelo procedimento civile pendente innanzi al Tribunale delle Imprese, la persona offesa dal reato con l'imputato, e premurandosi di scongiurare il pericolo di una lesione alla riservatezza della società competitor, operatore economico semmai avvantaggiato dalla rilevazione di segreti scientifici ad opera dell'imputato, considerato che in realtà - e tanto costituisce un dato pacificamente rinvenibile nel verbale di sequestro - il P.M. ha ridotto il campo di applicazione delle attività di indagine, circoscrivendolo alle parole chiave pertinenti ad informazioni strettamente connesse a files di proprietà della ricorrente. 2.3 In via preliminare, si chiede di valutare la necessità di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente la diretta impugnabilità per cassazione del provvedimento di rigetto della richiesta restitutoria fatta valere dal terzo ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., dopo l'esercizio dell'azione penale, stante l'esistenza di un contrasto tra diversi indirizzi ermeneutici sul punto.

Secondo un orientamento, difatti, sulla scorta di un'interpretazione logico-sistematica delle norme processuali volta a superare il principio di tassatività informante i mezzi di impugnazione, siffatto provvedimento sarebbe appellabile ex art. 322-bis, giungendosi in tal modo a colmare un vuoto di tutela esistente nella disciplina del sequestro probatorio, che verrebbe così allineata, sul piano rimediale, alle regole che governano la misura cautelare reale del sequestro preventivo.

In ogni caso, la difesa insiste sul rilievo che, anche a voler seguire la seconda impostazione teorica, il ricorso dovrebbe essere riqualificato come appello cautelare, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 3, 29 ottobre 2019, n. 46141).

3. Il 5 maggio 2022, il difensore della ricorrente ha trasmesso memoria, con la quale ha ulteriormente precisato i termini della richiesta di restituzione, afferente ai dati informatici sottoposti a sequestro probatorio (n. 2 DVD ed una pen drive) il 21 dicembre 2020 in relazione al reato di cui all'art. 623 cod. pen., diversi ed ulteriori rispetto ai beni oggetto della confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n.1bis cod. proc. pen. statuita in sentenza, erroneamente distrutti, il 3 novembre 2021, nel corso della pendenza del procedimento incidentale promosso da [OSCURATO:SOCIETA]..

Evidenzia, per contro, che i diversi dispositivi, oggetto di confisca in ordine al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. non risultano, invece, distrutti, in tal modo censurando la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui si afferma che i dati sarebbero ancora disponibili nell'ambito del parallelo procedimento, essendo in tale diversa sede processuale presenti solo i files sottoposti a sequestro preventivo, confiscati e - come rilevato - non distrutti.

Rappresenta, infine, che i dati informatici erroneamente distrutti sarebbero recuperabili mediante tecniche digitali forensi.

4. Il 6 maggio 2022, il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note d'udienza, con la quale ha documentato l'intervenuta esecuzione della distruzione di tutti i reperti in sequestro, e dunque anche dei dati informatici oggetto di sequestro preventivo, come risulta dal verbale dell'attività ricognitiva sui reperti del 2 marzo 2022.

Deduce, pertanto, la carenza di interesse all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente preclusione alla rimessione alle Sezioni unite della questione proposta dalla ricorrente.

Con ulteriore argomento, contesta la legittimazione della ricorrente, anche quanto alla prospettazione di abnormità, in assenza della contestazione del reato di cui all'art. 623 cod. pen. e tenuto conto del principio per cui la revoca della confisca può essere richiesta, in sede esecutiva, solo dal terzo che non abbia partecipato al giudizio di cognizione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiesto la restituzione dei reperti solo il 26 ottobre 2021, successivamente alla deliberazione della sentenza di applicazione della pena.

Deduce, infine, l'insussistenza del dedotto vizio della motivazione.5.

Il 18 maggio 2022 è pervenuta nota di replica della ricorrente.

Si contesta l'abnormità del sopravvenuto procedimento d'esecuzione, attivato ex officio dal G.I.P., con il quale è stata eseguita la statuizione di distruzione anche dei beni effettivamente confiscati, e si ribadisce non solo la diversità dei reperti rispettivamente oggetto di sequestro probatorio e di sequestro preventivo, ma anche la non sovrapponibilità dei dati disponibili nel procedimento civile in corso rispetto a quelli di cui era stata richiesta la restituzione.

A confutazione della memoria dell'imputato, la ricorrente ribadisce l'interesse e la legittimazione all'impugnazione, insistendo nell'evidenziare l'abnormità del provvedimento impugnato, il pregiudizio derivato e l'assenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Alla disamina delle plurime questioni proposte con il ricorso vanno premesse talune considerazioni relative all'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal terzo, destinatario del provvedimento reiettivo dell'istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio.

1.1. Il tema essenziale che l'impugnazione investe riguarda l'oggetto della istanza di restituzione dei reperti informatici, proposta dal terzo [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente alla deliberazione della sentenza di applicazione della pena richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e prima che la stessa decisione divenisse irrevocabile.

La ricorrente, difatti, incentra le proprie censure rivendicando l'estraneità dei beni di cui è stata richiesta la restituzione, sottoposti a sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza di Vignola il 21 dicembre 2020 presso i server di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a quelli, di cui è stata disposta la confisca, sottoposti, invece, a sequestro preventivo il 7 dicembre 2020; e su siffatto distinguo articola le conseguenti deduzioni, poiché, del tutto inopinatamente, la distruzione è stata eseguita sui reperti in sequestro probatorio (e solo il 2 marzo 2022 sui dati relativi alla confisca disposta in sentenza), nelle more della deliberazione dell'ordinanza impugnata.

L'esatta delimitazione del petitum nei termini predetti (peraltro confermati dall'iniziativa postuma assunta dal G.I.P. che, con verbale del 2 marzo 2022, ha verificato la distruzione dei diversi ed ulteriori reperti oggetto delle statuizioni di confisca e distruzione rese nella sentenza di patteggiamento) implica due conseguenze: innanzitutto, non trova, nel caso all'odierno vaglio, applicazione il principio per cui il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez.

U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938), proprio perché i reperti di cui si era richiesta la restituzione, esplicitamente ed inequivocabilmente menzionati nell'istanza, non erano stati effettivamente confiscati, limitandosi la relativa statuizione ex art. ex art. 240, comma 2, n.lbis cod. proc. pen. ai diversi beni, oggetto di sequestro preventivo, in quanto corpo del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen..

1.2. Tanto premesso, si pongono, preliminarmente, due questioni processuali tra loro strettamente connesse: - quella relativa alla determinazione della competenza a provvedere sull'istanza di dissequestro (in materia di sequestro probatorio) proposta dall'interessato dopo l'esercizio dell'azione penale, ma prima dell'irrevocabilità della sentenza; - quella relativa alla impugnabilità del provvedimento che abbia deciso sul dissequestro.

Ebbene, essendo concluse le indagini preliminari, l'istanza di dissequestro non è assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale.

Trattandosi di materia riguardante il sequestro probatorio e non il sequestro preventivo, l'istanza è altresì sottratta anche al regime degli atti urgenti disciplinati dall'articolo 554 del codice di rito.

Conseguentemente, quale che sia l'organo competente, l'interessato non avrebbe strumenti per impugnare la decisione adottata.

Come evidenziato nel ricorso, la giurisprudenza, nell'esaminare la questione relativa alla determinazione della competenza a provvedere, in materia di sequestro probatorio, su istanza di dissequestro proposta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'inizio dell'udienza preliminare e dei conseguenti rimedi esperibili, per la quale si pone analogo - apparente - vuoto di tutela, è pervenuta a soluzioni contrastanti.

Secondo l'orientamento più risalente (Sez. 2, n. 2282 del 14/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249486; Sez. 2, n. 5163 del 30/09/1997, Rv. 209017), il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio e non derivando da tale limitazione alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, sulla istanza difensiva avrebbe potuto provvedere il giudice del dibattimento ovvero quello dell'esecuzione, ovvero ancora lo stesso giudice per le indagini preliminari in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere.

D'altra parte - si rileva - l'art. 257 cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la richiesta di riesame del decreto dispositivo del sequestro probatorio, prevedendone l'impugnazione al tribunale per il riesame ai sensi dell'art. art. 324 cod. proc. pen.

Altro orientamento ritiene, invece, ricorribile per cassazione sia il provvedimento di rigetto adottato nel corso dell'udienza preliminare (Sez. 5, n. 33695 del 18/06/2009, Basso, Rv. 244908), sia quello adottato prima di quest'ultima ma dopo la richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, Rv. 262979); e tanto sul rilievo che il principio di tassatività delle impugnazioni non preclude, come già affermato in altre occasioni (Sez. 1, n. 2958 del 24/06/1992, Romeo, Rv. 191384; Sez. 1, n. 3239 del 06/07/1992, Barbaro, Rv. 192213), l'interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l'analogia tra diversi casi, purché si tratti di sopperire ad un'evidente deficienza del sistema, tale da assumere, se non colmata, i tratti di una disciplina la cui lettura sarebbe costituzionalmente non giustificabile (Sez. 1, n. 21356 del 01/04/2021, Klemnyk, Rv. 281370; n. 11489 del 2015, cit., in motivazione).

1.3. Ritiene il Collegio che quest'ultima sia la soluzione preferibile per colmare il vuoto di tutela rispetto all'interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio che l'ordinamento processuale ha assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'istituto dell'opposizione previsto dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ex art. 586 cod. proc. pen.), sia infine in sede di esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.).

Nel solco di siffatta interpretazione costituzionalmente orientata, questa Corte ha, in particolare, affermato il condivisibile principio per cui è ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art.606 cod. proc. pen., il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114); e tanto poiché, in una prospettiva di effettività, la tutela del terzo deve essere garantita, riconoscendogli la possibilità di un'impugnazione immediata del diniego della restituzione, senza imporgli di attendere la definizione dello stesso, per far valere il proprio diritto alla restituzione solo in fase esecutiva.

Ne consegue che funzionalmente competente a provvedere sull'istanza di restituzione di cose sequestrate, dopo la deliberazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e prima dell'irrevocabilità della medesima, è il giudice che procede, il quale deve decidere nel contraddittorio tra le parti, con le medesime modalità stabilite dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. in tema di opposizione, con l'ulteriore conseguenza che il relativo provvedimento di rigetto è ricorribile per cassazione.

2. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per carenza d'interesse.

2.2. Dal testo dell'ordinanza impugnata e dalla stessa prospettazione della ricorrente, risulta che i reperti informatici oggetto di sequestro probatorio sono stati erroneamente distrutti, in esecuzione della statuizione di confisca relativa ai diversi reperti già citati.

Sotto il profilo evocato, va, invero, ribadito come la nozione di interesse ad impugnare sia correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Sicchè il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110).

Ne consegue che ove si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 6203, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato; Sez.

U, n. 9616, 24 marzo 1995 Boido; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; tra le ultime sezioni semplici Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630).

«La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire» (così in motivazione Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

E siffatto presupposto processuale deve sussistere anche in caso di impugnazione di un atto abnorme (Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 277177).

2.2. Nella delineata prospettiva, il ricorrente non prospetta quale utile risultato possa derivare dall'annullamento del provvedimento impugnato, che ha dato atto della definitiva distruzione dei reperti, sebbene in esecuzione di una statuizione aliud pro allo.

Solo con le memorie trasmesse per l'odierna udienza, invero, si è rappresentata la mera possibilità tecnica di recupero dei dati, in considerazione delle modalità esecutive della distruzione.

Trattasi, tuttavia, di prospettazione meramente ipotetica, versata in fatto e, in ogni caso, tardivamente introdotta, sì da non rappresentare, con la necessaria specificità, il perdurante interesse alla restituzione non già dei DVD e della pen drive in sequestro (probatorio), bensì dei residui della distruzione.

Va, pertanto, qui ribadito che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387).

Sotto altro profilo, peraltro, non risulta in alcun punto chiarito nel ricorso con quale modalità tecnica si sia proceduto al sequestro probatorio di cui si discute, ovvero se mediante rimozione definitiva dal server di [OSCURATO:SOCIETA]. dei dati sottratti alla ricorrente o attraverso l'estrazione di copie, in tal modo non allineandosi l'impugnazione di legittimità allo standard di deduzione dell'interesse delineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reperti informatici (Cfr. Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497).L'evidente sostrato fattuale che implica il tema della irreversibilità della distruzione e della recuperabilità dei dati non può, allora, che essere prospettato al giudice dell'esecuzione.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. In considerazione della peculiarità della vicenda in disamina, caratterizzata dalla sopravvenuta, indebita ed intempestiva distruzione dei beni oggetto di richiesta in esecuzione di statuizione non pertinente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 2, n. 4452 del 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Sentiti i difensori; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta, proposta, in qualità di terzo, da [OSCURATO:SOCIETA]. il 26 ottobre 2021, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., la restituzione di beni di proprietà della società predetta, sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della medesima società e nei cui confronti è stata deliberata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 615- ter e 623, commi 2 e 3, cod. pen., con la quale è stata disposta confisca e distruzione dei reperti in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto di come i supporti informatici, di cui è stata richiesta la restituzione - e sui quali erano stati riversati i files rinvenuti nei data base nella disponibilità dell'imputato, in esito a perquisizione, contenenti dati coperti da diritti di privativa abusivamente acquisiti - fossero stati oggetto di statuizione di confisca e di ordine di distruzione in quanto mere copie forensi dei files già confluiti nel parallelo procedimento civile, in materia concorrenziale, pendente tra le stesse parti. Richiamando i provvedimenti reiettivi di analoghe istanze proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del procedimento penale, essenzialmente fondati sul pericolo che entrambe le società coinvolte, accedendo, in qualità di terzi interessati, ai supporti in sequestro, potessero venire in possesso non solo delle "copie dei propri file scaricati dall'imputato, ma anche delle copie dei file della concorrente", il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, rilevato come la sentenza di applicazione della pena fosse divenuta irrevocabile il 3 novembre 2021, in seguito alla rinuncia all'impugnazione delle parti, e come l'ordine di distruzione fosse stato già eseguito, non ravvisando, pertanto, i presupposti per la qualificazione dell'istanza come incidente di esecuzione. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. per mezzo del difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due articolati motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo, si deduce l'abnormità della decisione assunta dal G.I.P. in quanto resa al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi contemplate dalla legge processuale penale, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 262, 263, 666 e 676 cod. proc. pen. Più precisamente, l'ordinanza de qua appare manifestamente viziata fin dalla sua premessa, posto che viene erroneamente fatto riferimento a beni diversi, rispetto a quelli indicati nella richiesta restitutoria, e sottoposti alla parallela misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emessa nel presente procedimento in data 4 aprile 2020 e concernente i dispositivi e supporti informatici utilizzati esclusivamente per la commissione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen.; presupposto, quest'ultimo, incontrovertibile, come del resto si ricava dall'atto depositato dalla ricorrente ex art. 263 cod. proc. pen. e dal parere favorevole reso dal P.M., afferendo l'istanza in rassegna ai numerosi files acquisiti nel corso della perquisizione, autorizzata in ordine all'imputazione di cui al capo b) presso i locali della società [OSCURATO:SOCIETA]., e masterizzati dalla p.g. su n.2 supporti ottici (DVD), nonché alla pen drive rinvenuta nell'ufficio dell'allora indagato [OSCURATO:PERSONA]. Tali beni non erano stati attinti dalla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 1.bis, cod. pen., disposta, con la sentenza di patteggiamento del 7 ottobre 2021, esclusivamente con riguardo alle res sottoposte alla cautela reale. Neppure è dato rinvenire nella parte motiva dell'impugnato provvedimento elementi da cui sia possibile desumere l'applicazione della confisca facoltativa relativamente ai dati informatici, concernenti informazioni privilegiate, brevetti industriali, segreti commerciali e know how della società [OSCURATO:SOCIETA], colpiti dal sequestro probatorio. Sulla scorta delle suesposte evenienze si contesta, quindi, sia come l'operata distruzione dei beni non sarebbe dovuta mai avvenire, sia che l'incidente d'esecuzione non avrebbe costituito, nel caso di specie, l'unico rimedio concretamente esperibile dal terzo proprietario. In altri termini, non essendo intervenuta alcuna confisca e non trattandosi di res suscettibili di alterazione fisico-morfologica, il modello che il giudice procedente avrebbe dovuto seguire risulta quello fissato nell'art. 262, comma 4, del codice di rito, a mente del quale, in assenza di una misura ablatoria, le cose sottoposte a sequestro vengono restituite a chi ne abbia diritto. L'autorità giudiziaria funzionalmente competente, inoltre, avrebbe dovuto seguire l'iter procedimentale delineato dall'art. 263, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., in base al quale la restituzione avviene, se il sequestro è stato disposto presso terzi, previa fissazione dell'udienza camerale nelle forme contemplate ex art. 127 cod. proc. pen. e consentendo la rimessione al giudice civile del luogo competente in primo grado della risoluzione di una eventuale controversia sulla proprietà delle cose sottoposte a sequestro. Si lamenta, inoltre, come la distruzione dei beni in sequestro probatorio sia avvenuta in guisa tale da ledere il diritto di difesa nonché le ragioni proprietarie, entrambi valori meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e riconosciuti a livello costituzionale, radicandosi, di conseguenza, un interesse concreto della ricorrente alla rimozione di un provvedimento ostativo al diritto alla restituzione, indipendentemente dalla chance di conseguire la materiale consegna dei beni.La difesa insiste, infine, sul tenore garantista della proposta formulata con la richiesta restitutoria, diretta ad ottenere la possibilità, invero avallata dalla [OSCURATO:PERSONA], di effettuare un accesso "protetto" ai dati informatici, vale a dire senza estrazione di informazioni, da compiersi in contraddittorio e sotto la costante vigilanza di un perito o di un operatore di p.g. altamente qualificato. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla richiesta di restituzione dei beni assoggettati al sequestro probatorio. Il G.I.P., in via del tutto apodittica, si sarebbe limitato ad insistere sul carattere generico e sulla portata meramente esplorativa dell'istanza de qua, posto che con essa [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe prospettato l'eventualità e non l'assoluta certezza che all'interno dei dispositivi informatici fossero presenti files di sua proprietà, omettendo, tra l'altro, di specificare se essi si riferissero al know how di produzione o di commercializzazione; circostanze, queste ultime, che appaiono ictu ocu/i inconferenti, solo considerando gli esiti della fase investigativa e l'irrilevanza della mancata puntualizzazione sul tipo di know how illecitamente asportato dal [OSCURATO:PERSONA]. Il giudicante, inoltre, in altri passaggi del provvedimento reso, sarebbe incorso in contraddizione sul piano argomentativo, confondendo, ancora una volta, i beni oggetto della domanda con i diversi reperti confluiti nel parallelo procedimento civile pendente innanzi al Tribunale delle Imprese, la persona offesa dal reato con l'imputato, e premurandosi di scongiurare il pericolo di una lesione alla riservatezza della società competitor, operatore economico semmai avvantaggiato dalla rilevazione di segreti scientifici ad opera dell'imputato, considerato che in realtà - e tanto costituisce un dato pacificamente rinvenibile nel verbale di sequestro - il P.M. ha ridotto il campo di applicazione delle attività di indagine, circoscrivendolo alle parole chiave pertinenti ad informazioni strettamente connesse a files di proprietà della ricorrente. 2.3 In via preliminare, si chiede di valutare la necessità di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente la diretta impugnabilità per cassazione del provvedimento di rigetto della richiesta restitutoria fatta valere dal terzo ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., dopo l'esercizio dell'azione penale, stante l'esistenza di un contrasto tra diversi indirizzi ermeneutici sul punto. Secondo un orientamento, difatti, sulla scorta di un'interpretazione logico-sistematica delle norme processuali volta a superare il principio di tassatività informante i mezzi di impugnazione, siffatto provvedimento sarebbe appellabile ex art. 322-bis, giungendosi in tal modo a colmare un vuoto di tutela esistente nella disciplina del sequestro probatorio, che verrebbe così allineata, sul piano rimediale, alle regole che governano la misura cautelare reale del sequestro preventivo. In ogni caso, la difesa insiste sul rilievo che, anche a voler seguire la seconda impostazione teorica, il ricorso dovrebbe essere riqualificato come appello cautelare, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 3, 29 ottobre 2019, n. 46141). 3. Il 5 maggio 2022, il difensore della ricorrente ha trasmesso memoria, con la quale ha ulteriormente precisato i termini della richiesta di restituzione, afferente ai dati informatici sottoposti a sequestro probatorio (n. 2 DVD ed una pen drive) il 21 dicembre 2020 in relazione al reato di cui all'art. 623 cod. pen., diversi ed ulteriori rispetto ai beni oggetto della confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n.1bis cod. proc. pen. statuita in sentenza, erroneamente distrutti, il 3 novembre 2021, nel corso della pendenza del procedimento incidentale promosso da [OSCURATO:SOCIETA].. Evidenzia, per contro, che i diversi dispositivi, oggetto di confisca in ordine al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. non risultano, invece, distrutti, in tal modo censurando la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui si afferma che i dati sarebbero ancora disponibili nell'ambito del parallelo procedimento, essendo in tale diversa sede processuale presenti solo i files sottoposti a sequestro preventivo, confiscati e - come rilevato - non distrutti. Rappresenta, infine, che i dati informatici erroneamente distrutti sarebbero recuperabili mediante tecniche digitali forensi. 4. Il 6 maggio 2022, il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note d'udienza, con la quale ha documentato l'intervenuta esecuzione della distruzione di tutti i reperti in sequestro, e dunque anche dei dati informatici oggetto di sequestro preventivo, come risulta dal verbale dell'attività ricognitiva sui reperti del 2 marzo 2022. Deduce, pertanto, la carenza di interesse all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente preclusione alla rimessione alle Sezioni unite della questione proposta dalla ricorrente. Con ulteriore argomento, contesta la legittimazione della ricorrente, anche quanto alla prospettazione di abnormità, in assenza della contestazione del reato di cui all'art. 623 cod. pen. e tenuto conto del principio per cui la revoca della confisca può essere richiesta, in sede esecutiva, solo dal terzo che non abbia partecipato al giudizio di cognizione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiesto la restituzione dei reperti solo il 26 ottobre 2021, successivamente alla deliberazione della sentenza di applicazione della pena. Deduce, infine, l'insussistenza del dedotto vizio della motivazione.5. Il 18 maggio 2022 è pervenuta nota di replica della ricorrente. Si contesta l'abnormità del sopravvenuto procedimento d'esecuzione, attivato ex officio dal G.I.P., con il quale è stata eseguita la statuizione di distruzione anche dei beni effettivamente confiscati, e si ribadisce non solo la diversità dei reperti rispettivamente oggetto di sequestro probatorio e di sequestro preventivo, ma anche la non sovrapponibilità dei dati disponibili nel procedimento civile in corso rispetto a quelli di cui era stata richiesta la restituzione. A confutazione della memoria dell'imputato, la ricorrente ribadisce l'interesse e la legittimazione all'impugnazione, insistendo nell'evidenziare l'abnormità del provvedimento impugnato, il pregiudizio derivato e l'assenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Alla disamina delle plurime questioni proposte con il ricorso vanno premesse talune considerazioni relative all'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal terzo, destinatario del provvedimento reiettivo dell'istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio. 1.1. Il tema essenziale che l'impugnazione investe riguarda l'oggetto della istanza di restituzione dei reperti informatici, proposta dal terzo [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente alla deliberazione della sentenza di applicazione della pena richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e prima che la stessa decisione divenisse irrevocabile. La ricorrente, difatti, incentra le proprie censure rivendicando l'estraneità dei beni di cui è stata richiesta la restituzione, sottoposti a sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza di Vignola il 21 dicembre 2020 presso i server di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a quelli, di cui è stata disposta la confisca, sottoposti, invece, a sequestro preventivo il 7 dicembre 2020; e su siffatto distinguo articola le conseguenti deduzioni, poiché, del tutto inopinatamente, la distruzione è stata eseguita sui reperti in sequestro probatorio (e solo il 2 marzo 2022 sui dati relativi alla confisca disposta in sentenza), nelle more della deliberazione dell'ordinanza impugnata. L'esatta delimitazione del petitum nei termini predetti (peraltro confermati dall'iniziativa postuma assunta dal G.I.P. che, con verbale del 2 marzo 2022, ha verificato la distruzione dei diversi ed ulteriori reperti oggetto delle statuizioni di confisca e distruzione rese nella sentenza di patteggiamento) implica due conseguenze: innanzitutto, non trova, nel caso all'odierno vaglio, applicazione il principio per cui il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938), proprio perché i reperti di cui si era richiesta la restituzione, esplicitamente ed inequivocabilmente menzionati nell'istanza, non erano stati effettivamente confiscati, limitandosi la relativa statuizione ex art. ex art. 240, comma 2, n.lbis cod. proc. pen. ai diversi beni, oggetto di sequestro preventivo, in quanto corpo del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.. 1.2. Tanto premesso, si pongono, preliminarmente, due questioni processuali tra loro strettamente connesse: - quella relativa alla determinazione della competenza a provvedere sull'istanza di dissequestro (in materia di sequestro probatorio) proposta dall'interessato dopo l'esercizio dell'azione penale, ma prima dell'irrevocabilità della sentenza; - quella relativa alla impugnabilità del provvedimento che abbia deciso sul dissequestro. Ebbene, essendo concluse le indagini preliminari, l'istanza di dissequestro non è assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale. Trattandosi di materia riguardante il sequestro probatorio e non il sequestro preventivo, l'istanza è altresì sottratta anche al regime degli atti urgenti disciplinati dall'articolo 554 del codice di rito. Conseguentemente, quale che sia l'organo competente, l'interessato non avrebbe strumenti per impugnare la decisione adottata. Come evidenziato nel ricorso, la giurisprudenza, nell'esaminare la questione relativa alla determinazione della competenza a provvedere, in materia di sequestro probatorio, su istanza di dissequestro proposta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'inizio dell'udienza preliminare e dei conseguenti rimedi esperibili, per la quale si pone analogo - apparente - vuoto di tutela, è pervenuta a soluzioni contrastanti. Secondo l'orientamento più risalente (Sez. 2, n. 2282 del 14/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249486; Sez. 2, n. 5163 del 30/09/1997, Rv. 209017), il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio e non derivando da tale limitazione alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, sulla istanza difensiva avrebbe potuto provvedere il giudice del dibattimento ovvero quello dell'esecuzione, ovvero ancora lo stesso giudice per le indagini preliminari in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere. D'altra parte - si rileva - l'art. 257 cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la richiesta di riesame del decreto dispositivo del sequestro probatorio, prevedendone l'impugnazione al tribunale per il riesame ai sensi dell'art. art. 324 cod. proc. pen. Altro orientamento ritiene, invece, ricorribile per cassazione sia il provvedimento di rigetto adottato nel corso dell'udienza preliminare (Sez. 5, n. 33695 del 18/06/2009, Basso, Rv. 244908), sia quello adottato prima di quest'ultima ma dopo la richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, Rv. 262979); e tanto sul rilievo che il principio di tassatività delle impugnazioni non preclude, come già affermato in altre occasioni (Sez. 1, n. 2958 del 24/06/1992, Romeo, Rv. 191384; Sez. 1, n. 3239 del 06/07/1992, Barbaro, Rv. 192213), l'interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l'analogia tra diversi casi, purché si tratti di sopperire ad un'evidente deficienza del sistema, tale da assumere, se non colmata, i tratti di una disciplina la cui lettura sarebbe costituzionalmente non giustificabile (Sez. 1, n. 21356 del 01/04/2021, Klemnyk, Rv. 281370; n. 11489 del 2015, cit., in motivazione). 1.3. Ritiene il Collegio che quest'ultima sia la soluzione preferibile per colmare il vuoto di tutela rispetto all'interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio che l'ordinamento processuale ha assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'istituto dell'opposizione previsto dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ex art. 586 cod. proc. pen.), sia infine in sede di esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.). Nel solco di siffatta interpretazione costituzionalmente orientata, questa Corte ha, in particolare, affermato il condivisibile principio per cui è ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art.606 cod. proc. pen., il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114); e tanto poiché, in una prospettiva di effettività, la tutela del terzo deve essere garantita, riconoscendogli la possibilità di un'impugnazione immediata del diniego della restituzione, senza imporgli di attendere la definizione dello stesso, per far valere il proprio diritto alla restituzione solo in fase esecutiva. Ne consegue che funzionalmente competente a provvedere sull'istanza di restituzione di cose sequestrate, dopo la deliberazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e prima dell'irrevocabilità della medesima, è il giudice che procede, il quale deve decidere nel contraddittorio tra le parti, con le medesime modalità stabilite dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. in tema di opposizione, con l'ulteriore conseguenza che il relativo provvedimento di rigetto è ricorribile per cassazione. 2. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per carenza d'interesse. 2.2. Dal testo dell'ordinanza impugnata e dalla stessa prospettazione della ricorrente, risulta che i reperti informatici oggetto di sequestro probatorio sono stati erroneamente distrutti, in esecuzione della statuizione di confisca relativa ai diversi reperti già citati. Sotto il profilo evocato, va, invero, ribadito come la nozione di interesse ad impugnare sia correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Sicchè il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110). Ne consegue che ove si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato; Sez. U, n. 9616, 24 marzo 1995 Boido; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; tra le ultime sezioni semplici Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630). «La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire» (così in motivazione Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.). E siffatto presupposto processuale deve sussistere anche in caso di impugnazione di un atto abnorme (Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 277177). 2.2. Nella delineata prospettiva, il ricorrente non prospetta quale utile risultato possa derivare dall'annullamento del provvedimento impugnato, che ha dato atto della definitiva distruzione dei reperti, sebbene in esecuzione di una statuizione aliud pro allo. Solo con le memorie trasmesse per l'odierna udienza, invero, si è rappresentata la mera possibilità tecnica di recupero dei dati, in considerazione delle modalità esecutive della distruzione. Trattasi, tuttavia, di prospettazione meramente ipotetica, versata in fatto e, in ogni caso, tardivamente introdotta, sì da non rappresentare, con la necessaria specificità, il perdurante interesse alla restituzione non già dei DVD e della pen drive in sequestro (probatorio), bensì dei residui della distruzione. Va, pertanto, qui ribadito che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). Sotto altro profilo, peraltro, non risulta in alcun punto chiarito nel ricorso con quale modalità tecnica si sia proceduto al sequestro probatorio di cui si discute, ovvero se mediante rimozione definitiva dal server di [OSCURATO:SOCIETA]. dei dati sottratti alla ricorrente o attraverso l'estrazione di copie, in tal modo non allineandosi l'impugnazione di legittimità allo standard di deduzione dell'interesse delineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reperti informatici (Cfr. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497).L'evidente sostrato fattuale che implica il tema della irreversibilità della distruzione e della recuperabilità dei dati non può, allora, che essere prospettato al giudice dell'esecuzione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. In considerazione della peculiarità della vicenda in disamina, caratterizzata dalla sopravvenuta, indebita ed intempestiva distruzione dei beni oggetto di richiesta in esecuzione di statuizione non pertinente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 2, n. 4452 del 08
Decreto Cassazione n. 37145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris