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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37072/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 marzo 2022 il Tribunale militare di Napoli ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di insubordinazione con violenza (capo A) e di disobbedienza continuata (capo B), fatti commessi, rispettivamente, il 23 luglio 2019 e in data 28 febbraio, 14 marzo, 10 aprile e 23 luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione militare, con i benefici di legge.

Con sentenza in data 14 dicembre 2022 la Corte di appello militare, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il capo A come insubordinazione con ingiuria ed ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione militare, con conferma nel resto.

Il fatto di cui al capo A è stato accertato sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa colonnello Giannettasio, che aveva riferito di un contatto fisico volontariamente determinato dallo Iuvara, suo sottoposto, nel corso di una discussione, dichiarazioni confermate dal teste Barra, mentre l'imputato aveva ammesso essersi verificato il contatto, ma involontariamente.

Quanto al capo B, pacifica la circostanza che il maggiore Iuvara non aveva partecipato alla cerimonia dell'alza bandiera nelle date indicate, le sentenze hanno ritenuto che all'imputato fosse stato impartito uno specifico ordine dal superiore, di partecipare alla menzionata cerimonia e che a tale ordine non fosse stato ottemperato senza alcuna giustificazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio relativo al reato ascritto al capo A. La Corte di appello militare non si era confrontata con la versione alternativa fornita dall'imputato, che aveva riferito di un contatto solo fortuito, ed aveva ritenuto che il fatto come gesto di disprezzo nonostante l'imputato, sin nell'immediatezza, avesse affermato che si era trattato di un mero contatto, involontario.

La sentenza, dunque, era incorsa nella violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, laddove aveva ritenuto che l'imputato avesse tenuto una condotta, ingiuriosa, volontaria senza confrontarsi con la versione data dallo stesso imputato, che aveva riferito di un contatto meramente accidentale.Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine al capo B. Con riguardo alla conoscenza da parte dell'imputato degli ordini impartiti di partecipazione all'alza bandiera - oggetto di gravame con l'atto di appello -, la sentenza impugnata ha fondato l'accertamento positivo, quanto agli ordini scritti, su modalità comunicative (il deposito dell'ordine sulla scrivania e l'invio telematico) che non assicurano l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario ed ha valorizzato, travisando il dato probatorio, quanto riferito dal teste Giannettasio circa la rimostranza che avrebbe ricevuto dallo Iuvara in relazione alla doppia modalità comunicativa, mentre, con riguardo all'ordine impartito oralmente il 23 luglio 2019, il teste Barra non aveva precisato se era stata manifestata la natura di ordine della comunicazione fatta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata, per le ragioni di seguito esposte, l'inammissibilità del ricorso.

1. Con riguardo alla condanna in ordine al capo A viene proposta censura motivazionale sotto il profilo della violazione della regola di giudizio codificata dall'art. 533 cod. proc. pen. e della illogicità dell'accertamento della valenza ingiuriosa della condotta dell'imputato laddove lo stesso imputato aveva, da subito, negato alcuna volontarietà del contatto.

Il motivo, quanto alla denuncia dell'omessa valutazione dell'alternativa prospettazione data dall'imputato, è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello, che ha fondato l'accertamento della volontarietà della condotta tenuta dall'imputato sulle concordi testimonianze Giannettasio e Barra, ritenuti, motivatamente, attendibili, con conseguente non attendibilità della diversa versione fornita dall'imputato, funzionale al proprio interesse difensivo e smentita, sin dall'immediatezza, dai due testi, uno dei quali, il Barra, estraneo al fatto.

Il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione della prospettazione difensiva, senza alcuna censura specifica rivolta alle argomentazioni con le quali il secondo giudice ha giustificato la ricostruzione del fatto in termini di volontarietà della condotta dell'imputato.

Con riguardo all'ulteriore censura di illogicità dell'accertamento del carattere ingiurioso della condotta dell'imputato, il motivo propone argomento di merito, laddove viene prospettata la incompatibilità logica tra la volontà di recare ingiuria e la dichiarazione, dell'imputato, negatoria della volontarietà della condotta.

Il motivo, sul punto, sottopone al collegio una lettura del fatto alternativa rispetto a quella operata dal secondo giudice, valorizzando direttamente la dichiarazione resa dall'imputato e assumendone la incompatibilità rispetto alla volontà di recare ingiuria al superiore gerarchico.

Il motivo, dunque, rimane nella prospettiva di un giudizio di merito, che non è consentito nel presente grado, ove il sindacato è consentito solo sulla struttura della motivazione e non sul merito del giudizio.

2. In relazione alla condanna per il capo B, la censura motivazionale viene proposta in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato dell'ordine impartito dal superiore.

Con riferimento agli ordini impartiti per iscritto, e relativi alle giornate 28 febbraio, 14 marzo e 10 aprile 2019, il motivo, a fronte di accertamento fondato sulle modalità di comunicazione - deposito del documento scritto sulla scrivania del destinatario e inserimento nel sistema telematico interno - ritenute adeguate rispetto allo scopo, ha riproposto l'argomento secondo il quale non era stata acquisita la prova diretta dell'avvenuta conoscenza di ciascun ordine da parte dell'imputato, né ciò poteva essere desunto dalle dichiarazioni dell'imputato che, da una parte, si era lamentato della doppia modalità di invio delle comunicazioni interne e, dall'altra, a dibattimento si era limitato a non ricordare se avesse, o meno, conosciuto l'ordine di partecipare all'alza bandiera.

Il motivo ha contenuto di merito.

Innanzitutto, la sentenza di appello, laddove ha valorizzato quanto riferito dal teste Giannettasio in ordine alla rimostranza ricevuta dal Iuvara circa la superfluità della doppia modalità di inoltro delle comunicazioni interne, non ha travisato il dato probatorio, in quanto, conformemente al contenuto della testimonianza, ha precisato che la doglianza aveva riguardato la doppia modalità comunicativa in generale e non con riferimento a specifiche comunicazioni né, specificamente, agli ordini de quibus, e quindi ha valorizzato la testimonianza come prova del fatto che l'imputato, nel periodo che interessa, era a conoscenza delle comunicazioni interne e delle modalità comunicative utilizzate.

Dato che il secondo giudice ha utilizzato unitamente all'atteggiamento processuale dell'imputato, che non aveva assunto una netta posizione negatoria in relazione alla conoscenza degli ordini, e alla oggettiva adeguatezza delle modalità comunicative, attuate tramite strumenti quotidianamente utilizzati dall'imputato.Il motivo di ricorso, dunque, si risolve nella ri-proposizione di argomenti attinenti al merito, già valutati dal secondo giudice, che ha motivato l'accertamento compiuto sul punto in termini che, risultando esenti da vizi logici o giuridici, non sono censurabili nel giudizio di legittimità.

Con riguardo all'ulteriore ordine, impartito oralmente in data 23 luglio 2019, il punto relativo alla chiara qualificazione della comunicazione verbale come ordine, e non semplicemente come invito o consiglio, è stato specificamente esaminato dal secondo giudice, che ha evidenziato come anche il teste Barra, presente nella circostanza, aveva ricordato che il colonnello Giannettasio aveva ordinato allo Iuvara di partecipare ogni mattina all'alza bandiera.

Il motivo, dunque, ripropone argomento di merito che, valorizzando la riferita progressione della comunicazione, da invito a ordine, ricostruisce la natura della comunicazione come mero invito, dato che, invece, il giudice del merito ha escluso, rilevando che la comunicazione era stata formulata come ordine gerarchico. 3.

Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 marzo 2022 il Tribunale militare di Napoli ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di insubordinazione con violenza (capo A) e di disobbedienza continuata (capo B), fatti commessi, rispettivamente, il 23 luglio 2019 e in data 28 febbraio, 14 marzo, 10 aprile e 23 luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione militare, con i benefici di legge. Con sentenza in data 14 dicembre 2022 la Corte di appello militare, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il capo A come insubordinazione con ingiuria ed ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione militare, con conferma nel resto. Il fatto di cui al capo A è stato accertato sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa colonnello Giannettasio, che aveva riferito di un contatto fisico volontariamente determinato dallo Iuvara, suo sottoposto, nel corso di una discussione, dichiarazioni confermate dal teste Barra, mentre l'imputato aveva ammesso essersi verificato il contatto, ma involontariamente. Quanto al capo B, pacifica la circostanza che il maggiore Iuvara non aveva partecipato alla cerimonia dell'alza bandiera nelle date indicate, le sentenze hanno ritenuto che all'imputato fosse stato impartito uno specifico ordine dal superiore, di partecipare alla menzionata cerimonia e che a tale ordine non fosse stato ottemperato senza alcuna giustificazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio relativo al reato ascritto al capo A. La Corte di appello militare non si era confrontata con la versione alternativa fornita dall'imputato, che aveva riferito di un contatto solo fortuito, ed aveva ritenuto che il fatto come gesto di disprezzo nonostante l'imputato, sin nell'immediatezza, avesse affermato che si era trattato di un mero contatto, involontario. La sentenza, dunque, era incorsa nella violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, laddove aveva ritenuto che l'imputato avesse tenuto una condotta, ingiuriosa, volontaria senza confrontarsi con la versione data dallo stesso imputato, che aveva riferito di un contatto meramente accidentale.Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine al capo B. Con riguardo alla conoscenza da parte dell'imputato degli ordini impartiti di partecipazione all'alza bandiera - oggetto di gravame con l'atto di appello -, la sentenza impugnata ha fondato l'accertamento positivo, quanto agli ordini scritti, su modalità comunicative (il deposito dell'ordine sulla scrivania e l'invio telematico) che non assicurano l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario ed ha valorizzato, travisando il dato probatorio, quanto riferito dal teste Giannettasio circa la rimostranza che avrebbe ricevuto dallo Iuvara in relazione alla doppia modalità comunicativa, mentre, con riguardo all'ordine impartito oralmente il 23 luglio 2019, il teste Barra non aveva precisato se era stata manifestata la natura di ordine della comunicazione fatta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata, per le ragioni di seguito esposte, l'inammissibilità del ricorso. 1. Con riguardo alla condanna in ordine al capo A viene proposta censura motivazionale sotto il profilo della violazione della regola di giudizio codificata dall'art. 533 cod. proc. pen. e della illogicità dell'accertamento della valenza ingiuriosa della condotta dell'imputato laddove lo stesso imputato aveva, da subito, negato alcuna volontarietà del contatto. Il motivo, quanto alla denuncia dell'omessa valutazione dell'alternativa prospettazione data dall'imputato, è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello, che ha fondato l'accertamento della volontarietà della condotta tenuta dall'imputato sulle concordi testimonianze Giannettasio e Barra, ritenuti, motivatamente, attendibili, con conseguente non attendibilità della diversa versione fornita dall'imputato, funzionale al proprio interesse difensivo e smentita, sin dall'immediatezza, dai due testi, uno dei quali, il Barra, estraneo al fatto. Il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione della prospettazione difensiva, senza alcuna censura specifica rivolta alle argomentazioni con le quali il secondo giudice ha giustificato la ricostruzione del fatto in termini di volontarietà della condotta dell'imputato. Con riguardo all'ulteriore censura di illogicità dell'accertamento del carattere ingiurioso della condotta dell'imputato, il motivo propone argomento di merito, laddove viene prospettata la incompatibilità logica tra la volontà di recare ingiuria e la dichiarazione, dell'imputato, negatoria della volontarietà della condotta. Il motivo, sul punto, sottopone al collegio una lettura del fatto alternativa rispetto a quella operata dal secondo giudice, valorizzando direttamente la dichiarazione resa dall'imputato e assumendone la incompatibilità rispetto alla volontà di recare ingiuria al superiore gerarchico. Il motivo, dunque, rimane nella prospettiva di un giudizio di merito, che non è consentito nel presente grado, ove il sindacato è consentito solo sulla struttura della motivazione e non sul merito del giudizio. 2. In relazione alla condanna per il capo B, la censura motivazionale viene proposta in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato dell'ordine impartito dal superiore. Con riferimento agli ordini impartiti per iscritto, e relativi alle giornate 28 febbraio, 14 marzo e 10 aprile 2019, il motivo, a fronte di accertamento fondato sulle modalità di comunicazione - deposito del documento scritto sulla scrivania del destinatario e inserimento nel sistema telematico interno - ritenute adeguate rispetto allo scopo, ha riproposto l'argomento secondo il quale non era stata acquisita la prova diretta dell'avvenuta conoscenza di ciascun ordine da parte dell'imputato, né ciò poteva essere desunto dalle dichiarazioni dell'imputato che, da una parte, si era lamentato della doppia modalità di invio delle comunicazioni interne e, dall'altra, a dibattimento si era limitato a non ricordare se avesse, o meno, conosciuto l'ordine di partecipare all'alza bandiera. Il motivo ha contenuto di merito. Innanzitutto, la sentenza di appello, laddove ha valorizzato quanto riferito dal teste Giannettasio in ordine alla rimostranza ricevuta dal Iuvara circa la superfluità della doppia modalità di inoltro delle comunicazioni interne, non ha travisato il dato probatorio, in quanto, conformemente al contenuto della testimonianza, ha precisato che la doglianza aveva riguardato la doppia modalità comunicativa in generale e non con riferimento a specifiche comunicazioni né, specificamente, agli ordini de quibus, e quindi ha valorizzato la testimonianza come prova del fatto che l'imputato, nel periodo che interessa, era a conoscenza delle comunicazioni interne e delle modalità comunicative utilizzate. Dato che il secondo giudice ha utilizzato unitamente all'atteggiamento processuale dell'imputato, che non aveva assunto una netta posizione negatoria in relazione alla conoscenza degli ordini, e alla oggettiva adeguatezza delle modalità comunicative, attuate tramite strumenti quotidianamente utilizzati dall'imputato.Il motivo di ricorso, dunque, si risolve nella ri-proposizione di argomenti attinenti al merito, già valutati dal secondo giudice, che ha motivato l'accertamento compiuto sul punto in termini che, risultando esenti da vizi logici o giuridici, non sono censurabili nel giudizio di legittimità. Con riguardo all'ulteriore ordine, impartito oralmente in data 23 luglio 2019, il punto relativo alla chiara qualificazione della comunicazione verbale come ordine, e non semplicemente come invito o consiglio, è stato specificamente esaminato dal secondo giudice, che ha evidenziato come anche il teste Barra, presente nella circostanza, aveva ricordato che il colonnello Giannettasio aveva ordinato allo Iuvara di partecipare ogni mattina all'alza bandiera. Il motivo, dunque, ripropone argomento di merito che, valorizzando la riferita progressione della comunicazione, da invito a ordine, ricostruisce la natura della comunicazione come mero invito, dato che, invece, il giudice del merito ha escluso, rilevando che la comunicazione era stata formulata come ordine gerarchico. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp