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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11078/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto - è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell'immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5 - n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1078 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3030/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34559/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto - è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell'immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5 - n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; -  che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto - è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell'immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata  (Sez.  5 - n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569); -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            1 1078 - 26 [OSCURATO:PERSONA]            -  Presidente -        Ord. n. sez. 3030/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 34559/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; -  che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto - è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell'immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata  (Sez.  5 - n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569); -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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