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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13184/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 2200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto deteneva gr. 5,21 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 11 dosi e cedeva a terze persone non identificate altra sostanza stupefacente per un valore pari ad euro 635; con la recidiva reiterata infraquinquennale; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine all'erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata e quelli effettivamente proposti e, in ogni caso, sia dalla sentenza sia dall'atto di appello, si evince che nessuna censura riguardava specificamente il profilo della confisca; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 2200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto deteneva gr. 5,21 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 11 dosi e cedeva a terze persone non identificate altra sostanza stupefacente per un valore pari ad euro 635; con la recidiva reiterata infraquinquennale; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine all'erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti. Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata e quelli effettivamente proposti e, in ogni caso, sia dalla sentenza sia dall'atto di appello, si evince che nessuna censura riguardava specificamente il profilo della confisca; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.M
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