CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 01347/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25322-2016R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, villino 56/58, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] D’ESCOBAR; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 137/03/16 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti, da un lato, ai maggiori redditi imputati al contribuente rispetto a quelli dichiarati e, dall’altro, al recupero dei costi e, parzialmente, della quota di ammortamento dell’autovettura del contribuente; che il DOMENICHIELLO impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Matera che, con sentenza n. 213/2/13, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 137/03/16, depositata il 25/03/2016 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’avviso di accertamento fosse (a) congruamente motivato e (b) fondato su elementi probatori non superati dal contribuente; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che, con memoria ex 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente (in data 13-14.11.2023), parte ricorrente ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente alla propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto (cfr. anche la documentazione allegata a sostegno dell’istanza predetta); Rilevato che l’atto impositivo impugnato è l’avviso di accertamento n. TC501CE01512/2012, mentre la richiesta di adesione al beneficio della definizione agevolata risulta presentata dal contribuente in relazione ad un atto diverso (in specie, la cartella n. 66716013663444001. Cfr. All. 1 all’istanza) e che non v’è nulla che consenta di collegare tra loro siffatti (differenti) atti impositivi; che tale allegazione, se non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, conseguente alla definizione agevolata della lite, cionondimeno abilita la Corte ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla unilaterale rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito, pure contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla controparte dalla Cancelleria (cfr. comunicazione del 16.11.2023), in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 17.7.2023); che, a tale proposito, la rinunzia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]